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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2023

Cassazione n. 03234/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Enna aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 2 legge 895 del 1967, e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed C 1.000 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo come unico motivo violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte ha ritenuto sussistente, in capo al Messana, l'elemento psicologico del reato e il dolo generico. 3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, in quanto meramente reiterativo di doglianze già affrontate e risolte - con congrua motivazione - in sede di merito.

Deve, in proposito, rilevarsi che sul tema proposto, la Corte d'appello si è intrattenuta con una motivazione immune da censure, osservando da un lato come le munizioni da guerra oggetto dell'imputazione fossero state rinvenute in ambienti domestici nella piena disponibilità dell'imputato, il quale aveva ammesso di essere consapevole della loro presenza; dall'altro richiamando il principio di cui all'art. 5 cod. pen., non essendo nella specie invocabile l'ignoranza della legge penale inevitabile.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Enna aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 2 legge 895 del 1967, e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed C 1.000 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo come unico motivo violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte ha ritenuto sussistente, in capo al Messana, l'elemento psicologico del reato e il dolo generico. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, in quanto meramente reiterativo di doglianze già affrontate e risolte - con congrua motivazione - in sede di merito. Deve, in proposito, rilevarsi che sul tema proposto, la Corte d'appello si è intrattenuta con una motivazione immune da censure, osservando da un lato come le munizioni da guerra oggetto dell'imputazione fossero state rinvenute in ambienti domestici nella piena disponibilità dell'imputato, il quale aveva ammesso di essere consapevole della loro presenza; dall'altro richiamando il principio di cui all'art. 5 cod. pen., non essendo nella specie invocabile l'ignoranza della legge penale inevitabile. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.
Sentenza Cassazione n. 03234/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris