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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:13
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61994CJ0066_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-66/94, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore amministrativo del ministero degli Affari esteri, del Commercio con l' estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Belgio, 4, rue des [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/687/CEE, che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE per quanto riguarda talune misure concernenti la peste suina classica (GU L 377, pag. 16), e alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/688/CEE, che modifica la direttiva 72/462/CEE, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all' importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi (GU L 377, pag. 18), e/o non comunicandole alla [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del penultimo articolo delle direttive suddette nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori F.A.

Schockweiler, presidente di sezione, G.F.

Mancini, C.N.

Kakouris, J.L.

Murray (relatore) e G. Hirsch, giudici, avvocato generale: P. Léger cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 novembre 1994, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 15 febbraio 1994, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/687/CEE, che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE per quanto riguarda talune misure concernenti la peste suina classica (GU L 377, pag. 16, in prosieguo: la "direttiva 91/687"), e alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/688/CEE, che modifica la direttiva 72/462/CEE, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all' importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi (GU L 377, pag. 18, in prosieguo: la "direttiva 91/688"), e/o non comunicandole alla [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del penultimo articolo delle direttive suddette nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CE. 2 Dall' art. 4 della direttiva 91/687 e dall' art. 2 della direttiva 91/688 risulta che gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle dette direttive entro date diverse, ivi indicate, per quanto riguarda le varie disposizioni interessate e che vanno dal 1 gennaio 1992 al 1 luglio 1992, e devono altresì informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 3 [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tali articoli nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE. 4 [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non contesta la mancata trasposizione delle direttive 91/687 e 91/688 nel termine prescritto.

Fa tuttavia presente che i decreti che devono trasporre tali direttive sono in corso di approntamento. 5 Non essendo stata effettuata la trasposizione delle direttive 91/687 e 91/688, l' inadempimento dedotto a tal proposito dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere considerato fondato. 6 Per contro, considerato che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi specifici incombentigli in forza della direttiva, è superfluo stabilire se esso sia altresì venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell' art. 5 del Trattato CE (v., da ultimo, sentenza 28 settembre 1994, causa C-65/94, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, Racc. pag.

II-4627). 7 Occorre pertanto dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 91/687 e 91/688, è venuto meno agli obblighi di trasposizione che gli incombono ai sensi dell' art. 4 della direttiva 91/687 e dell' art. 2 della direttiva 91/688.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 8 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è rimasto soccombente e va pertanto condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/687/CEE, che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE per quanto riguarda talune misure concernenti la peste suina classica, e alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/688/CEE, che modifica la direttiva 72/462/CEE, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all' importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi di trasposizione che gli incombono ai sensi dell' art. 4 della direttiva 91/687/CEE e dell' art. 2 della direttiva 91/688/CEE. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61994CJ0066_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-66/94, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore amministrativo del ministero degli Affari esteri, del Commercio con l' estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Belgio, 4, rue des [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/687/CEE, che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE per quanto riguarda talune misure concernenti la peste suina classica (GU L 377, pag. 16), e alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/688/CEE, che modifica la direttiva 72/462/CEE, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all' importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi (GU L 377, pag. 18), e/o non comunicandole alla [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del penultimo articolo delle direttive suddette nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.L. Murray (relatore) e G. Hirsch, giudici, avvocato generale: P. Léger cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 novembre 1994, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 15 febbraio 1994, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/687/CEE, che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE per quanto riguarda talune misure concernenti la peste suina classica (GU L 377, pag. 16, in prosieguo: la "direttiva 91/687"), e alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/688/CEE, che modifica la direttiva 72/462/CEE, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all' importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi (GU L 377, pag. 18, in prosieguo: la "direttiva 91/688"), e/o non comunicandole alla [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del penultimo articolo delle direttive suddette nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CE. 2 Dall' art. 4 della direttiva 91/687 e dall' art. 2 della direttiva 91/688 risulta che gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle dette direttive entro date diverse, ivi indicate, per quanto riguarda le varie disposizioni interessate e che vanno dal 1 gennaio 1992 al 1 luglio 1992, e devono altresì informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 3 [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tali articoli nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE. 4 [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non contesta la mancata trasposizione delle direttive 91/687 e 91/688 nel termine prescritto. Fa tuttavia presente che i decreti che devono trasporre tali direttive sono in corso di approntamento. 5 Non essendo stata effettuata la trasposizione delle direttive 91/687 e 91/688, l' inadempimento dedotto a tal proposito dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere considerato fondato. 6 Per contro, considerato che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi specifici incombentigli in forza della direttiva, è superfluo stabilire se esso sia altresì venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell' art. 5 del Trattato CE (v., da ultimo, sentenza 28 settembre 1994, causa C-65/94, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, Racc. pag. II-4627). 7 Occorre pertanto dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 91/687 e 91/688, è venuto meno agli obblighi di trasposizione che gli incombono ai sensi dell' art. 4 della direttiva 91/687 e dell' art. 2 della direttiva 91/688. Decisione relativa alle spese Sulle spese 8 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è rimasto soccombente e va pertanto condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/687/CEE, che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE per quanto riguarda talune misure concernenti la peste suina classica, e alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/688/CEE, che modifica la direttiva 72/462/CEE, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all' importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi di trasposizione che gli incombono ai sensi dell' art. 4 della direttiva 91/687/CEE e dell' art. 2 della direttiva 91/688/CEE. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.
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