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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26775/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del condannato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale la Corte d'Assise d'appello di Caltanissetta aveva confermato la sua condanna per il reato di omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso il provvedimento ricorre il condannato ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. deducendo plurimi errori di fatto in cui sarebbe incorsa la Suprema Corte e consistiti nel travisamento di alcune risultanze processuali poste a fondamento della decisione impugnata.

In particolare il ricorrente lamenta anzitutto che per il giudice di legittimità il piano ad oggetto il sequestro del Fantauzza sarebbe stato a conoscenza di tutti i sodali del gruppo Cammarata, quando invece la sentenza d'appello aveva evidenziato come non fosse stata acquisita prova certa della partecipazione del Forcella alla fase preparatoria dell'omicidio e dello stesso sequestro, mentre il collaboratore Barbieri ha affermato di aver notato la presenza del ricorrente solo in occasione dell'esecuzione dell'omicidio e di aver appreso in seguito dal [OSCURATO:PERSONA] che la sua presenza era legata esclusivamente al fatto che aveva svolto la funzione di staffetta del Cammarata, circostanza peraltro negata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale ha invece riferito di essere stato l'unico ad accompagnare il Cammarata.

In secondo luogo la Corte avrebbe travisato anche le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale parimenti avrebbe riferito come il Forcella stato coinvolto soltanto nello spostamento del Cammarata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. E' anzitutto opportuno ricordare che il costante insegnamento di questa Corte è nel senso per cui l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

U, n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280).

Ed in tal senso si è altresì precisato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. (Sez.

U, n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686).

3. Alla luce di questi consolidati principi le censure proposte con il ricorso si rivelano dunque manifestamente infondate in diritto e anche nel merito.

Sotto il primo profilo deve infatti osservarsi come, evocando il travisamento di risultanze processuali, in realtà il ricorrente critica la valutazione che delle stesse ha compiuto la Corte, atteso che l'affermazione per cui tutti i componenti del clan Cammarata sarebbero stati consapevoli del piano che ha portato all'uccisione del Fantauzza non è stata attribuita ad alcuno dei collaboratori menzionati nella sentenza impugnata, ma rappresenta la sintesi della valutazione complessiva del compendio probatorio operata dal provvedimento originariamente impugnato.

Valutazione che la Corte ha ritenuto corretta in quanto logicamente fondata.

Ne consegue che, a tutto concedere, ciò che potrebbe essere rimproverato ai giudici di legittimità è un errore di giudizio, come detto estraneo all'ambito di operatività del rimedio straordinario esperito.

In realtà il ricorrente ha sostanzialmente riproposto la tesi difensiva avanzata con il ricorso ordinario, ossia che il compendio probatorio evidenziava la sostanziale estraneità del condannato all'ideazione ed attuazione del piano criminoso.

Tesi che la sentenza impugnata ha specificamente confutato, rilevando come la presenza del Forcella sul luogo in cui venne consumato l'omicidio, per avervi accompagnato il capo della cosca in qualità di staffetta, essendo quest'ultimo all'epoca latitante (esattamente come riferito dai collaboratori), è circostanza idonea a dimostrare il suo concorso nel reato, essendosi il Forcella reso conto del trattamento che veniva riservato alla vittima.

Dunque la Corte, contrariamente a quanto eccepito, ha ritenuto il ricorrente consapevole del piano criminale non già per aver partecipato alla sua ideazione o comunque per esserne stato informato prima del suo arrivo, bensì per averne preso coscienza al momento della sua attuazione.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del condannato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale la Corte d'Assise d'appello di Caltanissetta aveva confermato la sua condanna per il reato di omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il provvedimento ricorre il condannato ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. deducendo plurimi errori di fatto in cui sarebbe incorsa la Suprema Corte e consistiti nel travisamento di alcune risultanze processuali poste a fondamento della decisione impugnata. In particolare il ricorrente lamenta anzitutto che per il giudice di legittimità il piano ad oggetto il sequestro del Fantauzza sarebbe stato a conoscenza di tutti i sodali del gruppo Cammarata, quando invece la sentenza d'appello aveva evidenziato come non fosse stata acquisita prova certa della partecipazione del Forcella alla fase preparatoria dell'omicidio e dello stesso sequestro, mentre il collaboratore Barbieri ha affermato di aver notato la presenza del ricorrente solo in occasione dell'esecuzione dell'omicidio e di aver appreso in seguito dal [OSCURATO:PERSONA] che la sua presenza era legata esclusivamente al fatto che aveva svolto la funzione di staffetta del Cammarata, circostanza peraltro negata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale ha invece riferito di essere stato l'unico ad accompagnare il Cammarata. In secondo luogo la Corte avrebbe travisato anche le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale parimenti avrebbe riferito come il Forcella stato coinvolto soltanto nello spostamento del Cammarata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. E' anzitutto opportuno ricordare che il costante insegnamento di questa Corte è nel senso per cui l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280). Ed in tal senso si è altresì precisato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. (Sez. U, n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). 3. Alla luce di questi consolidati principi le censure proposte con il ricorso si rivelano dunque manifestamente infondate in diritto e anche nel merito. Sotto il primo profilo deve infatti osservarsi come, evocando il travisamento di risultanze processuali, in realtà il ricorrente critica la valutazione che delle stesse ha compiuto la Corte, atteso che l'affermazione per cui tutti i componenti del clan Cammarata sarebbero stati consapevoli del piano che ha portato all'uccisione del Fantauzza non è stata attribuita ad alcuno dei collaboratori menzionati nella sentenza impugnata, ma rappresenta la sintesi della valutazione complessiva del compendio probatorio operata dal provvedimento originariamente impugnato. Valutazione che la Corte ha ritenuto corretta in quanto logicamente fondata. Ne consegue che, a tutto concedere, ciò che potrebbe essere rimproverato ai giudici di legittimità è un errore di giudizio, come detto estraneo all'ambito di operatività del rimedio straordinario esperito. In realtà il ricorrente ha sostanzialmente riproposto la tesi difensiva avanzata con il ricorso ordinario, ossia che il compendio probatorio evidenziava la sostanziale estraneità del condannato all'ideazione ed attuazione del piano criminoso. Tesi che la sentenza impugnata ha specificamente confutato, rilevando come la presenza del Forcella sul luogo in cui venne consumato l'omicidio, per avervi accompagnato il capo della cosca in qualità di staffetta, essendo quest'ultimo all'epoca latitante (esattamente come riferito dai collaboratori), è circostanza idonea a dimostrare il suo concorso nel reato, essendosi il Forcella reso conto del trattamento che veniva riservato alla vittima. Dunque la Corte, contrariamente a quanto eccepito, ha ritenuto il ricorrente consapevole del piano criminale non già per aver partecipato alla sua ideazione o comunque per esserne stato informato prima del suo arrivo, bensì per averne preso coscienza al momento della sua attuazione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i
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