CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 gennaio 2021
Cassazione n. 09732/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alle pene accessorie ed alla confisca [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Gup del tribunale di Chieti dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, poiché, quale titolare legale responsabile dell'omonima ditta individuale, esercente attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava, nelle dichiarazioni annuali relative agli anni d'imposta 2013, 2014, 2015, e 2016, elementi passivi fittizi di fatture attive relative a operazioni inesistenti, mediante l'utilizzo di fatture appositamente falsificate, facendole apparire come emesse dalla "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]." per forniture in realtà mai eseguite. Per l'effetto il Mantini veniva condannato alla pena di anni tre mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali; dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5; interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche delle imprese per un periodo di anni due. Veniva dichiarata l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione per il periodo di anni due e mesi tre; l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per il periodo di anni tre; l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria. Nella sentenza veniva altresì disposta la confisca dei beni in sequestro preventivo per un valore corrispondente al profitto di 352.769,17 euro e la pubblicazione della sentenza mediante affissione nei comuni di Chieti, Pescara e Torrevecchia teatina e sul sito Internet del ministero. Avverso detta sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto appello. Con decisione del 20 gennaio 2021 la Corte d'appellq dell'Aquila, in parziale riforma CI della sentenza del Gup, ha rideterminato la pena in anniwdi reclusione, confermando nel resto il provvedimento impugnato. 2.11 presente ricorso per cassazione, articolato in due motivi, è quindi proposto avverso la suddetta decisione della Corte territoriale. 3.Nel primo motivo si lamenta l'assoluta mancanza di motivazione rispetto alle censure sollevate nell'atto d'appello. Giova ricordare che in quella sede, era stata prospettata la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 521, cod. proc. pen. e sollecitata l'assoluzione per insussistenza del fatto poiché nel capo di imputazione, quale luogo del commesso reato, era stata indicata la località "Torrevecchia teatina", luogo di residenza e domicilio fiscale del contribuente, mentre invece l'imputato era stato condannato per fatti commessi in "[OSCURATO:PERSONA] teatino", con una evidente mancata corrispondenza tra accusa e sentenza. Si era, inoltre, chiesta l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste atteso che nessuna delle fatture inesistenti menzionate nel capo d'imputazione era in atti, ad eccezione di una fattura prelevata a campione riferibile al 30 maggio 2017, periodo cronologicamente al di fuori del capo di imputazione, riferito a condotta commesse fino al 23 Febbraio 2017. Da ultimo si era censurata l'omessa motivazione relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche; l'applicazione delle pene accessorie, con particolare riferimento alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, la cui durata di anni 5, ad avviso del ricorrente, era stata calcolata facendo erroneamente applicazione dell'articolo 29, in luogo dell'articolo 12 del decreto legislativo 74 del 2020; e la pena accessoria della pubblicazione della sentenza, parimenti illegittima perché disposta anche nel Comune di Pescara trattandosi invece di sentenze emesse in Chieti e di luogo di commissione identificabile in Torrevecchia teatina. 3. Nel secondo motivo di ricorso si censura l'inosservanza l'erronea applicazione degli articoli 12 nel decreto legislativo 74 del 2000 e 29, 36, 37, 133 cd. pen. e si lamenta la mancanza contraddittorietào manifesta illogicità della motivazione soprattutto in merito alla quantificazione delle pene accessorie. Più specificamente, ci si duole del fatto che, pur avendo la Corte ridotto la pena ad anni due di reclusioneinel confermare nel resto la sentenza, avrebbe lasciato, in maniera contraddittoria, invariate le pene accessorie anche a fronte della riduzione della pena principale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Va ricordato che la giurisprudenza di legittimità afferma costantemente il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale sia stata riassunta l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da determinare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio per i diritti della difesa. La deduzione del ricorrente è quindi da disattendere posto che egli non ha indicato quale sarebbe stato il pregiudizio difensivo subito a causa dell'erronea indicazione del luogo del commesso reato, risultando, al contrario che egli inel corso del processo, si sia difeso concretamente in ordine all'oggetto dell'imputazione così come ritenuta in sentenza (cfr. Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619; Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; con?., ex plurimis, Sez. 4, n. 16900 del 04/02/2004, Caffaz, Rv. 228042; Sez. 4, n. 41663 del 25/10/2005, Cannizzo, Rv. 232423; Sez. 3, n. 35225 del 28/06/2007, Dimartino, Rv. 237517; Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, Fontanesi, Rv. 239866; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio e altri, Rv. 265946; Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271607; Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 276955). In maniera, sia pur sintetica,. la Corte territoriale ha evidenziato che l'assunto accusatorio era evincibile dal compendio probatorio messo a disposizione dell'imputato a fini difensivi.2.Da disattendere è l'ulteriore doglianza relativa alla mancata presenza, in atti, delle fatture inesistenti. Sul punto la Corte territoriale, richiamando integralmente la decisione del giudice di primo grado, ha evidenziato in maniera logica e non contraddittoria che la condotta delittuosa è emersa nella sua consistenza dall'attività d'indagine posta in essere dalla guardia di finanza e dalle ulteriori emergenze processuali. 3.Devono ritenersi, di contro, fondate le doglianze difensive formulate nell'interesse del Mantini, laddove censurano l'omissione di uno specifico apprezzamento di merito riguardo ai pretesi fattori di attenuazione della pena indicati nell'interesse dell'imputato in sede di gravame. Sul punto, invero, la difesa del ricorrente aveva invocato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, articolando una serie di ragioni la cui compiuta disamina imponeva una puntuale risposta motivazionale da parte della Corte territoriale. Sulla stregua di un pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, infatti, deve ritenersi illegittima la motivazione della sentenza d'appello che, nel confermare il giudizio di insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, si limiti a condividere il presupposto dell'adeguatezza della pena in concreto inflitta, omettendo ogni apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti specificamente indicati nei motivi d'impugnazione (da ultimo, v. Sez. 6, n. 46514 del 23/10/2009, Tisci, Rv. 245336). Nel caso di specie la Corte territoriale ha omesso del tutto la richiesta valutazione sugli aspetti evidenziati dal ricorrente. 4. Meritevole di accoglimento è altresì il secondo motivo di ricorso relativo alla statuizione sulle pene accessorie. Come correttamente rilevato dal ricorrente, a fronte di specifiche deduzioni in ordine all'applicazione delle pene accessorie ed alla durata delle stesse, la Corte d'appello ha omesso sul punto qualsivoglia motivazione. Per queste considerazioni la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla omessa statuizione sulle circostanze attenuanti generiche e alla statuizione sulle pene accessorie e rinviata alla Corte di Appello di Perugia per il giudizio. Il ricorso, nel resto iva dichiarato inammissibile, e dichiarata irrevocabile l'enntirisSIM di responsabilità. fee on P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulle circostanze attenuanti generiche e alla statuizione sulle pene accessorie e rinvia alla Corte di Appello di Perugia per il giudizio. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile i-f- 7,t7_ 'ET111111551-121311 di responsabilità.Co