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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34393/2025

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25 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13249/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: lidia. [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa «ope legis» -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 9981/2021 depositata il 10 novembre 2021 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento relativo all’anno 2007 con il quale recuperava ai fini dell’IRPEF la plusvalenza da lei asseritamente realizzata in quello stesso anno a sèguito della cessione a titolo oneroso della quota indivisa di sua proprietà di un terreno edificabile.

Detta plusvalenza era stata quantificata dall’Ufficio nella misura di 50.244 euro, corrispondente alla differenza fra il prezzo dichiarato nell’atto di compravendita (61.167 euro) e quello di acquisto della quota immobiliare, rivalutato all’attualità in base agli indici ISTAT (10.923 euro).

Il maggior reddito imponibile così accertato veniva sottoposto a tassazione separata. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Ragusa, che accoglieva in parte il suo ricorso, rideterminando la plusvalenza tassabile nel minor importo di 14.882 euro, pari alla differenza fra il prezzo di acquisto della quota immobiliare ceduta, rivalutato all’attualità (10.923 euro), e il prezzo minimo di cessione (25.805 euro) indicato dalla contribuente nella procura a vendere rilasciata all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del contratto transattivo da lei stipulato in data 31 luglio 2003 con i soci della [OSCURATO:PERSONA](FCL) s.r.l., allo scopo di porre fine a una serie di controversie fra di loro pendenti; contratto in adempimento del quale era stata successivamente conclusa la compravendita in discorso.

La decisione di primo grado veniva in sèguito confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia, sezione staccata di Catania, la quale, con sentenza n. 9981/2021 del 10 novembre 2021, respingeva l’appello della parte privata.

Contro questa sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, eccependo «in limine litis» l’esistenza di un giudicato esterno asseritamente costituito dalla sentenza della CTR etnea n. 994/15/2021.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va anzitutto disattesa l’eccezione di giudicato esterno sollevata dall’Agenzia delle Entrate, non avendo essa depositato, ai sensi dell’art.372 c.p.c., copia della menzionata sentenza della CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 994/15/2021, munita dell’attestazione di cui all’art.124 disp. att. c.p.c.. 1.1 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la nullità dell’impugnata sentenza per violazione degli artt. 36 e 61 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.. 1.2 Si assume che la pronuncia in esame risulterebbe assistita da una motivazione solo apparente, non essendo ricavabili dalla sua lettura le ragioni per le quali la CTR ha reputato immeritevole di accoglimento l’appello della contribuente. 1.3 La doglianza è infondata. 1.4 [OSCURATO:PERSONA] regionale ha anzitutto rilevato che il giudice di merito, «essendo investito... della piena cognizione del rapporto tributario, e, quindi, del potere-dovere di quantificare la pretesa erariale», può «ridetermina(re), come nella fattispecie, l’ammontare della plusvalenza realizzata».

Ha, quindi, soggiunto che, «a tal fine, correttamente, l’Ufficio (recte: la CTP - n.d.r.) (avev) a fatto riferimento al valore che la [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato come minimo con la procura irrevocabile a vendere rilasciata nel 2003 all’avv. [OSCURATO:PERSONA]».

Non ha, poi, mancato di precisare che «l’atto di rettifica» non poteva «essere ritenuto tardivo per intervenuta decadenza, dovendo aversi riguardo... all’anno (2007) nel quale si e(ra) perfezionato il trasferimento dell’immobile, costituendo ... lo (st)esso il presupposto del recupero nel 2007». 1.5 Da quanto precede risulta evidente come la motivazione della sentenza in scrutinio, oltre ad esistere sotto il profilo materiale e grafico, consenta di individuare senza difficoltà il percorso logico-giuridico seguìto dal collegio regionale per la formazione del proprio convincimento, sì da non potersi definire meramente apparente. 1.6 Deve, conseguentemente, escludersi che l’impugnata decisione sia affetta da alcuna delle gravi anomalie motivazionali suscettibili di determinarne la nullità per violazione del cd.

«minimo costituzionale» di cui all’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte invalso a partire dagli arresti delle Sezioni Unite nn. 8053-8054/2014.

2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c.. 2.1 Si sostiene che la gravata decisione sarebbe affetta da nullità per inosservanza del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, avendo il collegio di seconde cure ritenuto sussistente una plusvalenza tassabile in correlazione con l’accordo transattivo concluso nel 2003 dalla [OSCURATO:PERSONA] con i soci della [OSCURATO:SOCIETA]., pur riferendosi la presente controversia a un avviso di accertamento emesso per l’anno 2007. 2.2 La doglianza è priva di pregio. 2.3 In sede di disamina del precedente motivo si è già posto in risalto che la CTR ha individuato nel 2007 l’anno in cui la [OSCURATO:PERSONA] ebbe a realizzare la plusvalenza ripresa a tassazione dall’Ufficio. 2.4 Ciò dimostra come l’impugnata sentenza non abbia affatto statuito su una questione esulante dal «thema decidendum», pacifico essendo che l’avviso di accertamento per cui è causa si riferisca proprio a quell’anno.

3. Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è prospettata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. 3.1 Si rimprovera alla CTR di aver a torto respinto l’eccezione della contribuente volta a sentir dichiarare l’intervenuta decadenza dell’[OSCURATO:PERSONA] dall’esercizio del potere di accertamento per decorso del termine quadriennale previsto dall’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile «ratione temporis», da computare rispetto all’anno d’imposta 2003. 3.2 La censura è inammissibile, non confrontandosi con la motivazione della gravata sentenza, la quale, come ancora una volta si ribadisce, ha affermato che la realizzazione della plusvalenza era avvenuta non già nell’anno 2003, bensì nel 2007, con la conseguenza che il termine stabilito dall’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione temporalmente vigente (ovvero il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi), non ancora era decorso alla data di notifica dell’avviso di accertamento (individuata dalla CTR nel 6 dicembre 2012).

4. Con il quarto motivo, inquadrato nello schema dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 67 del D.P.R. n. 917 del 1986. 4.1 Viene contestato al collegio d’appello di aver erroneamente ritenuto sussistente, nel caso di specie, la realizzazione di una plusvalenza tassabile. 4.2 A sostegno della sollevata censura si deduce quanto segue.

In conformità agli impegni assunti con il menzionato accordo transattivo del 31 luglio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] aveva rilasciato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] procura a vendere la quota immobiliare in questione, a un prezzo non inferiore a 25.805 euro, e a riversare la somma percepita alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, a decurtazione del debito contratto nei confronti della stessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., derivante da un mutuo garantito dalla fideiussione da lei stessa prestata.

In esecuzione del mandato conferitogli, il predetto legale aveva consegnato alla banca l’intero importo pagato dalla parte acquirente a titolo di prezzo del terreno ceduto, nel frattempo divenuto edificabile; prezzo superiore a quello minimo di 25.805 euro fissato dal mandante.

Mediante la compravendita si era, quindi, realizzata una «datio in solutum», dalla quale avevano tratto vantaggio solo ed esclusivamente i titolari del mutuo e (gli altr)i fideiussori , che avevano visto ridurre in maggior misura il loro residuo debito verso la banca mutante.

Nel descritto contesto, l’aumento del valore del terreno non (avev)a ... avuto alcun riflesso patrimoniale per la ricorrente, la quale si era spogliata dell’immobile già nel 2003 con il conferimento della procura irrevocabile a vendere e l’obbligo del procuratore a riversare a terzi le somme . 4.3 Il motivo è infondato. 4.4 L’art. 68, comma 1, del TUIR, nella versione temporalmente applicabile, stabilisce che «le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo». 4.5 Sull’argomento questa Corte ha avuto modo di chiarire che le plusvalenze immobiliari ex art. 67, comma 1, lettere a) e b), del TUIR conseguenti alla vendita di terreni edificabili, quando non ricorrano le finalità speculative di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 597 del 1973, sono imponibili in riferimento all’anno nel quale il corrispettivo sia stato effettivamente percepito, in applicazione del principio di cassa sancito dall’art. 68, comma 1, dello stesso TUIR, risultando a tal fine irrilevante che l’atto di compravendita sia stato stipulato in un anno precedente (cfr. Cass. n. 21115/2020, Cass. n. 23893/2019; vedasi, inoltre, Cass. n. 14618/2024, paragrafi 2.3 e 2.4). 4.6 Alla stregua delle norme e dei princìpi di diritto surrichiamati, rettamente la CTR ha ritenuto che nell’anno 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ebbe a conseguire una plusvalenza per effetto della cessione della quota di sua pertinenza di un terreno edificabile, avvenuta dietro il pagamento di un corrispettivo superiore a quello da lei pagato per l’acquisto di tale quota.

Dal chiaro tenore letterale dell’art. 68, comma 1, del TUIR, sopra trascritto, si ricava, infatti, che la plusvalenza tassabile ai sensi del comma 1, lettera b), del precedente art. 67 è costituita «dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo».

Né in contrario rileva che l’intero prezzo della vendita fu riversato alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, in adempimento degli obblighi assunti dal venditore con il contratto di transazione concluso con i soci della [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto, ai fini delle disposizioni normative dianzi citate, ciò che conta è che il contribuente abbia ottenuto dalla cessione di un terreno suscettibile di destinazione edificatoria un corrispettivo maggiore di quello pagato per il suo acquisto, a prescindere dall’utilizzo che venga fatto della somma percepita. 4.7 Non va, peraltro, dimenticato che, ai sensi dell’art. 1 del TUIR, presupposto dell’IRPEF è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nel successivo art. 6.

Nel suo significato minimo comune, il termine ”possesso“ evoca la riferibilità a un soggetto di determinati redditi e la titolarità in capo allo stesso degli inerenti poteri di disposizione (cfr. Cass. n. 307/2025, Cass.n. 433/2013). 4.8 Sulla scorta diquanto fin qui osservato, è fuor di dubbio che il reddito derivante dalla cessione immobiliare di cui si discute fu posseduto nell’anno 2007 dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale, tramite il suo procuratore avv. [OSCURATO:PERSONA], dispose liberamente in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa della somma di denaro percepita dalla vendita. 4.9Giova soggiungere, per completezza, che non formano oggetto di specifica censura le modalità di calcolo della plusvalenza tassabile utilizzate dalla CTR, la quale, al pari dei giudici di primo grado, ha avuto riguardo, anziché al corrispettivo della cessione percepito dalla contribuente nell’anno d’imposta in verifica (61.167 euro), al prezzo minimo da lei indicato nella procura a vendere rilasciata nel 2003 all’avv. [OSCURATO:PERSONA] (25.805 euro).

5. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

7. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 1.500 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13249/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: lidia. [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa «ope legis» -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 9981/2021 depositata il 10 novembre 2021 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento relativo all’anno 2007 con il quale recuperava ai fini dell’IRPEF la plusvalenza da lei asseritamente realizzata in quello stesso anno a sèguito della cessione a titolo oneroso della quota indivisa di sua proprietà di un terreno edificabile. Detta plusvalenza era stata quantificata dall’Ufficio nella misura di 50.244 euro, corrispondente alla differenza fra il prezzo dichiarato nell’atto di compravendita (61.167 euro) e quello di acquisto della quota immobiliare, rivalutato all’attualità in base agli indici ISTAT (10.923 euro). Il maggior reddito imponibile così accertato veniva sottoposto a tassazione separata. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Ragusa, che accoglieva in parte il suo ricorso, rideterminando la plusvalenza tassabile nel minor importo di 14.882 euro, pari alla differenza fra il prezzo di acquisto della quota immobiliare ceduta, rivalutato all’attualità (10.923 euro), e il prezzo minimo di cessione (25.805 euro) indicato dalla contribuente nella procura a vendere rilasciata all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del contratto transattivo da lei stipulato in data 31 luglio 2003 con i soci della [OSCURATO:PERSONA](FCL) s.r.l., allo scopo di porre fine a una serie di controversie fra di loro pendenti; contratto in adempimento del quale era stata successivamente conclusa la compravendita in discorso. La decisione di primo grado veniva in sèguito confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia, sezione staccata di Catania, la quale, con sentenza n. 9981/2021 del 10 novembre 2021, respingeva l’appello della parte privata. Contro questa sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, eccependo «in limine litis» l’esistenza di un giudicato esterno asseritamente costituito dalla sentenza della CTR etnea n. 994/15/2021. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va anzitutto disattesa l’eccezione di giudicato esterno sollevata dall’Agenzia delle Entrate, non avendo essa depositato, ai sensi dell’art.372 c.p.c., copia della menzionata sentenza della CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 994/15/2021, munita dell’attestazione di cui all’art.124 disp. att. c.p.c.. 1.1 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la nullità dell’impugnata sentenza per violazione degli artt. 36 e 61 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.. 1.2 Si assume che la pronuncia in esame risulterebbe assistita da una motivazione solo apparente, non essendo ricavabili dalla sua lettura le ragioni per le quali la CTR ha reputato immeritevole di accoglimento l’appello della contribuente. 1.3 La doglianza è infondata. 1.4 [OSCURATO:PERSONA] regionale ha anzitutto rilevato che il giudice di merito, «essendo investito... della piena cognizione del rapporto tributario, e, quindi, del potere-dovere di quantificare la pretesa erariale», può «ridetermina(re), come nella fattispecie, l’ammontare della plusvalenza realizzata». Ha, quindi, soggiunto che, «a tal fine, correttamente, l’Ufficio (recte: la CTP - n.d.r.) (avev) a fatto riferimento al valore che la [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato come minimo con la procura irrevocabile a vendere rilasciata nel 2003 all’avv. [OSCURATO:PERSONA]». Non ha, poi, mancato di precisare che «l’atto di rettifica» non poteva «essere ritenuto tardivo per intervenuta decadenza, dovendo aversi riguardo... all’anno (2007) nel quale si e(ra) perfezionato il trasferimento dell’immobile, costituendo ... lo (st)esso il presupposto del recupero nel 2007». 1.5 Da quanto precede risulta evidente come la motivazione della sentenza in scrutinio, oltre ad esistere sotto il profilo materiale e grafico, consenta di individuare senza difficoltà il percorso logico-giuridico seguìto dal collegio regionale per la formazione del proprio convincimento, sì da non potersi definire meramente apparente. 1.6 Deve, conseguentemente, escludersi che l’impugnata decisione sia affetta da alcuna delle gravi anomalie motivazionali suscettibili di determinarne la nullità per violazione del cd. «minimo costituzionale» di cui all’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte invalso a partire dagli arresti delle Sezioni Unite nn. 8053-8054/2014. 2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c.. 2.1 Si sostiene che la gravata decisione sarebbe affetta da nullità per inosservanza del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, avendo il collegio di seconde cure ritenuto sussistente una plusvalenza tassabile in correlazione con l’accordo transattivo concluso nel 2003 dalla [OSCURATO:PERSONA] con i soci della [OSCURATO:SOCIETA]., pur riferendosi la presente controversia a un avviso di accertamento emesso per l’anno 2007. 2.2 La doglianza è priva di pregio. 2.3 In sede di disamina del precedente motivo si è già posto in risalto che la CTR ha individuato nel 2007 l’anno in cui la [OSCURATO:PERSONA] ebbe a realizzare la plusvalenza ripresa a tassazione dall’Ufficio. 2.4 Ciò dimostra come l’impugnata sentenza non abbia affatto statuito su una questione esulante dal «thema decidendum», pacifico essendo che l’avviso di accertamento per cui è causa si riferisca proprio a quell’anno. 3. Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è prospettata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. 3.1 Si rimprovera alla CTR di aver a torto respinto l’eccezione della contribuente volta a sentir dichiarare l’intervenuta decadenza dell’[OSCURATO:PERSONA] dall’esercizio del potere di accertamento per decorso del termine quadriennale previsto dall’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile «ratione temporis», da computare rispetto all’anno d’imposta 2003. 3.2 La censura è inammissibile, non confrontandosi con la motivazione della gravata sentenza, la quale, come ancora una volta si ribadisce, ha affermato che la realizzazione della plusvalenza era avvenuta non già nell’anno 2003, bensì nel 2007, con la conseguenza che il termine stabilito dall’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione temporalmente vigente (ovvero il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi), non ancora era decorso alla data di notifica dell’avviso di accertamento (individuata dalla CTR nel 6 dicembre 2012). 4. Con il quarto motivo, inquadrato nello schema dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 67 del D.P.R. n. 917 del 1986. 4.1 Viene contestato al collegio d’appello di aver erroneamente ritenuto sussistente, nel caso di specie, la realizzazione di una plusvalenza tassabile. 4.2 A sostegno della sollevata censura si deduce quanto segue. In conformità agli impegni assunti con il menzionato accordo transattivo del 31 luglio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] aveva rilasciato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] procura a vendere la quota immobiliare in questione, a un prezzo non inferiore a 25.805 euro, e a riversare la somma percepita alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, a decurtazione del debito contratto nei confronti della stessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., derivante da un mutuo garantito dalla fideiussione da lei stessa prestata. In esecuzione del mandato conferitogli, il predetto legale aveva consegnato alla banca l’intero importo pagato dalla parte acquirente a titolo di prezzo del terreno ceduto, nel frattempo divenuto edificabile; prezzo superiore a quello minimo di 25.805 euro fissato dal mandante. Mediante la compravendita si era, quindi, realizzata una «datio in solutum», dalla quale avevano tratto vantaggio solo ed esclusivamente i titolari del mutuo e (gli altr)i fideiussori , che avevano visto ridurre in maggior misura il loro residuo debito verso la banca mutante. Nel descritto contesto, l’aumento del valore del terreno non (avev)a ... avuto alcun riflesso patrimoniale per la ricorrente, la quale si era spogliata dell’immobile già nel 2003 con il conferimento della procura irrevocabile a vendere e l’obbligo del procuratore a riversare a terzi le somme . 4.3 Il motivo è infondato. 4.4 L’art. 68, comma 1, del TUIR, nella versione temporalmente applicabile, stabilisce che «le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo». 4.5 Sull’argomento questa Corte ha avuto modo di chiarire che le plusvalenze immobiliari ex art. 67, comma 1, lettere a) e b), del TUIR conseguenti alla vendita di terreni edificabili, quando non ricorrano le finalità speculative di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 597 del 1973, sono imponibili in riferimento all’anno nel quale il corrispettivo sia stato effettivamente percepito, in applicazione del principio di cassa sancito dall’art. 68, comma 1, dello stesso TUIR, risultando a tal fine irrilevante che l’atto di compravendita sia stato stipulato in un anno precedente (cfr. Cass. n. 21115/2020, Cass. n. 23893/2019; vedasi, inoltre, Cass. n. 14618/2024, paragrafi 2.3 e 2.4). 4.6 Alla stregua delle norme e dei princìpi di diritto surrichiamati, rettamente la CTR ha ritenuto che nell’anno 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ebbe a conseguire una plusvalenza per effetto della cessione della quota di sua pertinenza di un terreno edificabile, avvenuta dietro il pagamento di un corrispettivo superiore a quello da lei pagato per l’acquisto di tale quota. Dal chiaro tenore letterale dell’art. 68, comma 1, del TUIR, sopra trascritto, si ricava, infatti, che la plusvalenza tassabile ai sensi del comma 1, lettera b), del precedente art. 67 è costituita «dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo». Né in contrario rileva che l’intero prezzo della vendita fu riversato alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, in adempimento degli obblighi assunti dal venditore con il contratto di transazione concluso con i soci della [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto, ai fini delle disposizioni normative dianzi citate, ciò che conta è che il contribuente abbia ottenuto dalla cessione di un terreno suscettibile di destinazione edificatoria un corrispettivo maggiore di quello pagato per il suo acquisto, a prescindere dall’utilizzo che venga fatto della somma percepita. 4.7 Non va, peraltro, dimenticato che, ai sensi dell’art. 1 del TUIR, presupposto dell’IRPEF è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nel successivo art. 6. Nel suo significato minimo comune, il termine ”possesso“ evoca la riferibilità a un soggetto di determinati redditi e la titolarità in capo allo stesso degli inerenti poteri di disposizione (cfr. Cass. n. 307/2025, Cass.n. 433/2013). 4.8 Sulla scorta diquanto fin qui osservato, è fuor di dubbio che il reddito derivante dalla cessione immobiliare di cui si discute fu posseduto nell’anno 2007 dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale, tramite il suo procuratore avv. [OSCURATO:PERSONA], dispose liberamente in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa della somma di denaro percepita dalla vendita. 4.9Giova soggiungere, per completezza, che non formano oggetto di specifica censura le modalità di calcolo della plusvalenza tassabile utilizzate dalla CTR, la quale, al pari dei giudici di primo grado, ha avuto riguardo, anziché al corrispettivo della cessione percepito dalla contribuente nell’anno d’imposta in verifica (61.167 euro), al prezzo minimo da lei indicato nella procura a vendere rilasciata nel 2003 all’avv. [OSCURATO:PERSONA] (25.805 euro). 5. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. 6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 7. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 1.500 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo u
Sentenza Cassazione n. 34393/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris