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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 luglio 1951

Cassazione n. 08821/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/07/1951 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili, perché sono, non solo completamente versati in fatto, ma anche intrinsecamente generici, in quanto privi di una puntuale enunciazione delle ragioni giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il terzo motivo è manifestamente infondato e privo di specificità estrinseca, in quanto la Corte di appello, in ordine alla richiesta di applicazione dell'aggravante di cui all'art.62, n. 6 cod. pen., ha reso motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, con la quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata); - che la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità dell'originario ricorso; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/07/1951 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili, perché sono, non solo completamente versati in fatto, ma anche intrinsecamente generici, in quanto privi di una puntuale enunciazione delle ragioni giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il terzo motivo è manifestamente infondato e privo di specificità estrinseca, in quanto la Corte di appello, in ordine alla richiesta di applicazione dell'aggravante di cui all'art.62, n. 6 cod. pen., ha reso motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, con la quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata); - che la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità dell'originario ricorso; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08821/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris