CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20635/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]CALCATERRA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI FIRENZEUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto l'annullamento senza rinvio, limitatamente alla dichiarazione diincompetenza territoriale e di eventuale cessazione di efficacia della misura;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma in difesa di [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Firenze, per delega orale, che chiede venga pronunciatal'inammissibilità per ciò che concerne il primo motivo di ricorso ed in subordine ilrigetto del secondo motivo del ricorso;l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Livorno in difesa di [OSCURATO:PERSONA] CALCATERRAsi associa alle conclusioni già rassegnate dal precedente difensore.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Firenze, su istanza diriesame degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e sulla premessa della esclusione, inrelazione al contestato reato di tentata estorsione, della aggravante ‘mafiosa’ (art.416 bis. 1, cod. pen.), ha sostituito nei loro confronti la misura cautelare dellacustodia cautelare in carcere, applicata dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Firenze, con quella degli arresti domiciliari con applicazione deldispositivo elettronico di controllo. Il Tribunale ha altresì dichiarato l’incompetenzaterritoriale del giudice ‘genetico’ a favore del Tribunale di Livorno, disponendo latrasmissione degli atti per il prosieguo al Procuratore di Firenze per l’ulteriorecorso, precisando che la misura avrebbe cessato di avere efficacia decorsi ventigiorni dalla data di deposito dell’ordinanza.2. Presentando ricorso per cassazione, il Procuratore della DirezioneDistrettuale Antimafia di Firenze ha formulato due motivi incentrati,rispettivamente, sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione in relazioneall’unico punto della esclusione della aggravante in contestazione (art. 416 bis 1cod. pen.) e della conseguente rideterminazione della competenza territoriale.2.1 In relazione al primo aspetto, si cita la sent. Sez. U, n. 32584 del26/06/2025, Cascino, 288516 – 01, (a mente della quale, in tema di misurecautelari personali, l'esclusione della gravità indiziaria in ordine ai reati o allecircostanze aggravanti ricompresi nel catalogo di cui all'art. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, cod. proc. pen., in qualunque fase del procedimentoincidentale avvenga, non determina l'incompetenza del giudice per le indaginipreliminari distrettuale ex art. 328, commi 1-bis e 1-quater, cod. proc. pen. chesussiste fino a quando permane l'iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. per il reatoo la circostanza qualificante).2.2 In relazione al secondo profilo, si lamenta la manifesta illogicità e la“motivazione assolutamente carente per non dire inesistente” (pg. 5) con cui si èritenuto che la minaccia contenuta in una telefonata degli indagati nei confrontidella persona offesa, non fosse caratterizzata dal “richiamo alla forza diintimidazione del vincolo associativo mafioso” (pg. 5).3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha inviato memoria,concludendo con la richiesta di annullamento senza rinvio dell’ordinanza,limitatamente alla dichiarazione di incompetenza territoriale e di eventualecessazione di efficacia della misura.L’incertezza che deriva, infatti, dalla pronuncia dell’ordinanza, in relazione allacompetenza, alla trasmissione alla Procura presso il Tribunale, ed alla perdita diefficacia della misura, in caso di mancato rinnovo dell’ordinanza nel termine diventi giorni, costituisce “un concreto interesse del PM ad ottenere l’annullamentoin parte qua dell’ordinanza impugnata” (pg. 2). In relazione al secondo profilo, ilSostituto Procuratore generale chiede il rigetto, per l’infondatezza dell’assunto ivipropugnato.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha presentato memoria direplica, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con riferimentoad entrambi i motivi svolti, innanzitutto per l'impossibilità di rinvenire, anche esoprattutto alla luce del petitum di esso, un interesse concreto ed attualeall'impugnazione della parte pubblica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita parziale accoglimento, in relazione al primo motivo.Il secondo motivo va, per contro, rigettato, siccome infondato.Per logica espositiva, appare opportuno anteporre la questione di merito aquella di metodo, invertendo l’ordine dei motivi.2. Cominciando quindi dalla dedotta manifesta illogicità della decisione, inpunto di sussistenza della contestata aggravante mafiosa, è innanzitutto beneprecisare che i tre vizi motivazionali cumulativamente e promiscuamente evocati(“manifesta illogicità, carenza assoluta per non dire inesistenza”) corrispondono,invece, a categorie concettuali differenti e, in parte, tra loro incompatibili.2.1 Sono incompatibili, da un lato, le categorie della manifesta illogicità e dellacarenza motivazionale (che presuppongono la sussistenza di una motivazioneintelleggibile) e, dall’altro, dell’inesistenza.2.2 Quanto, poi, al concetto di carenza motivazionale (che si riferisce ad unagenerica deficienza o insufficienza dell’apparato giustificativo della decisione), essoesula dal perimetro dei motivi deducibili con il ricorso in cassazione, in relazioneagli aspetti motivazionali. Questi sono limitati alle categorie della mancanza, dellacontraddittorietà e della manifesta illogicità, ciascuna dotata di una propriaspecificità (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 – 01).In definitiva, il concetto di carenza motivazionale appartiene al merito e nonalla critica di legittimità consentita in questa sede.2.3 In relazione all’inesistenza, ciò a cui il ricorrente pare fare riferimento, inbase all’espressione utilizzata (“carente per non dire inesistente”), non è lamancanza grafica della motivazione (altrimenti evocabile ex art. 606, lett. e, cod.proc. pen. ovvero nella forma della violazione di legge, ex art. 606, lett. c, inrelazione all’art. 125 cod. proc. pen.) quanto, piuttosto, una motivazione cosìcarente da essere apparente, perché del tutto inidonea a rappresentare il nucleogiustificativo della decisione adottata dal giudice.Sennonché, nemmeno in questa prospettiva, il motivo appare corretto.Infatti, l’apparenza motivazionale costituisce una categoria di elaborazionegiurisprudenziale che si concretizza solo allorché l’apparato giustificativopredisposto dal giudice non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezzae logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando dispecifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalleparti (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01) come, per esempio, nelcaso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv.197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01).Le ipotesi esposte attengono, come si vede, a situazioni estreme, patologichedell’apparato motivazionale, che non si rinvengono nel caso concreto, ove l’unicoprofilo di critica di legittimità in concreto prospettabile (e, in effetti, prospettatodalla ricorrente) è quello della manifesta illogicità, ricompreso nel catalogo dell’art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.3. In concreto, ci si duole nel ricorso che il Tribunale non abbia riconosciutol’aggravante nel “richiamo alla forza di intimidazione del vincolo associativomafioso” (pg. 5), pur avendo inizialmente affermato, in maniera del tutto corretta,che la applicazione della aggravante in contestazione possa prescindere dallaappartenenza alla compagine associativa mafiosa di colui che la manifesta.Conseguentemente, prosegue il ricorso, “il Tribunale del riesame non hacompreso né valorizzato il metodo di intimidazione … e le parole pronunciate …”tanto più che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], consapevole “come tutti a Cecina”(pg. 6) dei trascorsi per associazione mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], aveva perfettamentecolto il significato delle minacce, ed in particolare il riferimento all’origine sicilianadegli indagati.Così formulata, la doglianza è errata.3.1 In primo luogo, essa valorizza indebitamente, ai fini del riconoscimentodei caratteri tipici dell’agire mafioso, connotati fattuali propri non giàdell’atteggiamento degli imputati, ma della vittima, per la sola consapevolezza“come tutti a Cecina” dei trascorsi associativi di [OSCURATO:PERSONA], incorrendo, così, in unerrore di prospettiva valutativa che tradisce una non corretta applicazione deiprincipi di diritto sanciti da questa Corte. A questo riguardo, infatti, il Collegiointende ribadire l’orientamento ermeneutico secondo cui, ai fini dellaconfigurabilità della circostanza aggravante in parola, è necessario l'effettivoricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al metodo mafioso, il quale deveessersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitaresulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla normamenzionata e non può essere desunto dalla mera reazione della stessa vittima allacondotta tenuta dall'agente o dalla conoscenza che costui abbia – o che tutti aCecina avessero – dei trascorsi giudiziari dell’imputato (Sez. 2, n. 45321 del14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900 – 01; Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011,Mitidieri, Rv. 250541 – 01).È stato, altresì, opportunamente affermato (Sez. 5, n. 39431 del 19/11/2025,C. Rv. 289071 – 01) che l'accertamento va condotto riguardando il contesto in cuisi è svolta l’azione e, soprattutto, il comportamento dell’autore del fatto che,quand’anche non appartenente ad un consesso criminale, lo abbia richiamatoespressamente ovvero abbia attuato altri comportamenti che siano, da un puntodi vista oggettivo, evocativi della riferibilità dell’azione agli interessi di un clanmafioso, sì da mutuare da quest'ultimo la forza di intimidazione nei confronti dellavittima, rendendo l’azione più insidiosa e meritevole di un inasprimentosanzionatorio. In tal senso, il riferimento alla origine toscana della vittima e, percontro, della ‘sicilianità’ degli indagati, non è sufficiente, come correttamentevalutato dal Tribunale, ad evocare la ‘clanicità’ della minaccia, tanto che – comenotato correttamente nell’ordinanza impugnata – lo stesso giudice ‘genetico’, nelproprio provvedimento, l’aveva ritenuta allusiva ad una associazione perdelinquere, senza tuttavia il necessario riferimento alla connotazione mafiosa dellastessa.La conclusione cui giunge sul punto il Tribunale non è manifestamente illogica,poiché appare del tutto corretto sostenere, al contrario di quanto ritenuto dalricorrente, che il riferimento geografico da parte del [OSCURATO:PERSONA] fosse limitato allediverse mentalità (quella toscana e quella siciliana), alludendosi al fatto che i dueestortori (tentati), in quanto originari dell’Isola, non avrebbero esitato a farsiragione da sé, com’è ricorrente – secondo i due indagati, evidentemente – inSicilia, senza necessariamente con questo evocare la presenza o il potenzialeintervento di una associazione mafiosa, in trasferta ‘nel Continente’.Tale ragionamento vale tanto più in un caso come quello all’esame delCollegio, in cui le ragioni alla base della tentata estorsione sono pacificamente dicarattere personale.L’inasprimento sanzionatorio previsto dalla circostanza aggravante incontestazione (art. 416 bis 1, cod. pen.) è assai rilevante, ben superiore a quellodelle aggravanti comuni ed anche di alcune aggravanti ad effetto speciale (peresempio, art. 99, secondo comma, cod. pen.), e corrispondente a quello previstoper circostanze caratterizzate da fattori significativamente aggravanti delcontenuto criminale della condotta base (ad esempio, art. 80, comma 1, d.p.r.309/90). Ciò suggerisce un particolare rigore ed una sorta di prudenzainterpretativa nel riconoscere i connotati della aggravante mafiosa, che nonpossono consistere in un semplice riferimento territoriale, pena il rischiodell’annacquamento semantico della fattispecie, con conseguente banalizzazionedella circostanza e inerente rischio di sovraccarico sanzionatorio per l’indagato.4. Errato il motivo di merito, è per contro fondato, come si diceva in premessa,il motivo ‘di metodo’ o, più propriamente, di procedura.La decisione del Tribunale che, dopo aver espunto l’aggravante ‘mafiosa’, hatratto la conseguenza della incompetenza territoriale distrettuale, individuando lacompetenza del [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] di Livorno, non si confronta enon si conforma alla più recente e più autorevole giurisprudenza di legittimità.Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo il contrasto in materia, hannoinfatti stabilito (Sez. U, n. 32584 del 26/06/2025, Cascino, Rv. 288516 – 01) che,in tema di misure cautelari personali, l'esclusione della gravità indiziaria in ordineai reati o alle circostanze aggravanti ricompresi nel catalogo di cui all'art. 51,commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, cod. proc. pen., in qualunque fase delprocedimento incidentale avvenga, non determina l'incompetenza del giudice perle indagini preliminari distrettuale ex art. 328, commi 1-bis e 1-quater, cod. proc.pen. poiché la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettualesussiste fino a quando permane l'iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. per il reatoo la circostanza "qualificante".Per giungere a tale conclusione è stato, in primo luogo, rimarcato il datotestuale delle disposizioni normative rilevanti: gli artt. 51, commi 3-bis, 3-quater,3-quinquies e 328, commi 3-bis, 3-quater, cod. proc. pen., al fine di determinarela legittimazione della procura distrettuale e la conseguente competenza delgiudice per le indagini preliminari (e per l'udienza preliminare) distrettuale, fannoriferimento ai «procedimenti» riguardanti i delitti indicati nel primo articolo. Ilprocedimento a carico di un determinato soggetto sorge con l'iscrizione dellanotizia di reato nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen.,cosicché, sino a quando permanga l'iscrizione per un titolo di reato "qualificante"e si proceda anche per il suo accertamento, deve restare ferma la deroga al criterioordinario di attribuzione della competenza, attratta in sede distrettuale, aprescindere dalle decisioni assunte nella fase cautelare, in quanto detto riferimentoè chiaramente diretto al procedimento principale e quindi al delitto per il quale siprocede. La competenza derivata del giudice per le indagini preliminaridistrettuale, in deroga agli ordinari criteri di attribuzione della competenza,dunque, è insensibile alle vicende del subprocedimento cautelare. Il giudicedistrettuale resta il giudice naturale per quel procedimento, perché il fatto per cuisi procede è quello corrispondente alla notizia di reato, così come iscrittanell'apposito registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., e non quello eventualmentequalificato in modo diverso dal giudice del procedimento cautelare incidentale.Solo la nuova qualificazione del fatto (anche a mezzo di circostanze) e larelativa annotazione di aggiornamento dell'iscrizione della notizia di reato da partedel pubblico ministero, ovvero l’eventuale stralcio o archiviazione del reato‘qualificante’, comportando il venir meno dell’applicazione delle disposizioniderogatorie della competenza, consente la riespansione delle regole ordinarie di5. Da quanto precede deriva l’annullamento senza rinvio dell’ordinanzaimpugnata limitatamente alla declaratoria di incompetenza, con rigetto nel restodel ricorso. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla declaratoria diincompetenza territoriale.Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso il 29 aprile 2026Il Consigliere relatore Il Presidente