CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2025
Cassazione n. 27196/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro in data 06/02/2025; preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro in data 06/02/2025 ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro in data 09/01/2025 nei confronti del ricorrente, in relazione al delitto di estorsione aggravata ex art.416 bis comma 1 c.p..2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato affidandolo a due motivi: con il primo motivo ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di concorso in estorsione aggravata (le censure in particolare sono formulate in punto di attendibilità dell'individuazione fotografica ad opera di [OSCURATO:PERSONA] e in punto valutazione dei riscontri costituiti dalle s.i.t. e dalle intercettazioni in atti) e con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, in quanto carente e contraddittoria, in ordine alla valutazione del requisito dell'attualità delle esigenze cautelari e, comunque, alla scelta della misura applicata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. In via preliminare, si deve rilevare che risulta in atti la rinuncia all'impugnazione tempestivamente formulata dallo stesso indagato, con comunicazione pervenuta in data 19/05/2025 dall'ufficio matricola della casa circondariale dell'Aquila, dove lo stesso è detenuto. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così d