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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16769/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza che ha respinto il reclamo avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio di Disciplina della [OSCURATO:PERSONA] di Velletri in nei suoi confronti; Rilevato che il ricorso deduce la violazione di legge in relazione all'éí7-2-5—bis ord. pen. evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente in quanto non conterrebbe una adeguata e coerente motivazione in ordine alla specifica richiesta della difesa di individuare e valutare nel merito la specifica condotta che il ricorrente avrebbe posto in essere; Rilevato che il ricorso, seppure formulato nei termini della violazione di legge;si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione che non è consentita in questa sede (art. 35-bis, comma 4-bis, ord. pen.)/ poiché, diversamente da quanto pure articolatamente indicato nel ricorso, il Tribunale -con lo specifico riferimento al fatto che il ricorrente era uno dei cinque soggetti che hanno fomentato la protesta, alla quale ha poi aderito l'intera sezione di appartenenza- ha fornito una specifica risposta alle doglianze della difesa e ha, in ogni caso, indicato in termini adeguati le ragioni sulle quali si fonda il rigetto/ di talché le attuali censure, nella sostanza tese a sollecitare una diversa valutazione, non sono consentite; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza che ha respinto il reclamo avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio di Disciplina della [OSCURATO:PERSONA] di Velletri in nei suoi confronti; Rilevato che il ricorso deduce la violazione di legge in relazione all'éí7-2-5—bis ord. pen. evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente in quanto non conterrebbe una adeguata e coerente motivazione in ordine alla specifica richiesta della difesa di individuare e valutare nel merito la specifica condotta che il ricorrente avrebbe posto in essere; Rilevato che il ricorso, seppure formulato nei termini della violazione di legge;si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione che non è consentita in questa sede (art. 35-bis, comma 4-bis, ord. pen.)/ poiché, diversamente da quanto pure articolatamente indicato nel ricorso, il Tribunale -con lo specifico riferimento al fatto che il ricorrente era uno dei cinque soggetti che hanno fomentato la protesta, alla quale ha poi aderito l'intera sezione di appartenenza- ha fornito una specifica risposta alle doglianze della difesa e ha, in ogni caso, indicato in termini adeguati le ragioni sulle quali si fonda il rigetto/ di talché le attuali censure, nella sostanza tese a sollecitare una diversa valutazione, non sono consentite; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 16769/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris