CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 16218/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0328RC4) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 7 luglio 2023 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 8.11.2022, appellata da CHIRICO Mario. In dette decisioni di merito si è pertanto affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alle contestazioni di detenzione di più armi, con condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro seimila di multa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CHIRICO Mario deducendo violazione di legge in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e la genericità dei motivi addotti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di un punto della decisione congruamente argomentato in sede di merito. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente