CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04149/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28890/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a , giusta procura speciale allegata al ricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del secondo [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Oggetto: tributi – notificazione N.28890/22 R.G. Est. F. D’Aquino nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –ADER (CF.), in persona del Presidente pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2968/11/22, depositata in data 22 giugno 2022. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 24gennaio 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ha impugnato – come risulta dalla sentenza impugnata - un avviso di presa in carico di un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2015, con il quale era stata contestata una pretesa erariale per tributi, sanzioni e accessori di € 1.883.555,30 , atto impositivo presupposto la cui notificazione , secondo la società contribuente,non era andata a buon fine. L’avviso faceva seguito a un PVC, con il quale era stata disconosciuta la detrazione IVA corrisposta a un fornitore (l’impresa individuale BP Trade di [OSCURATO:PERSONA]), che acquistava prodotti tecnologici all’estero in esenzione IVA senza versare l’IVA. 2. La CTP di Roma ha rigettato il ricorso. 3. La CTR del Lazio , con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che la notificazione dell’atto presupposto è andata a buon fine per essere stata eseguita presso l’indirizzo del legale rappresentante della società contribuente. Nella specie, la notificazione eseguita presso il legale rappresentante, stante la temporanea irreperibilità del destinatario, è stata eseguita nelle forme dell’art. 140 cod. proc. civ., con conseguente tardività del ricorso proposto dalla società contribuente. N.28890/22 R.G. Est. F. D’Aquino 4. Propone ricorso per cassazionela società contribuente , affidato a un unico motivo; resiste con controricorso l’Ufficio ; l’Agente della Riscossione intimatanon si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art.8 l. 20 novembre 1982, n. 890, nonché violazionee falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto correttamente eseguita la notificazione dell’atto presupposto di avviso di presa in carico, costituito dall’avviso di accertamento dell’importo di € 1.883.555,30 per IVA relativa al periodo di imposta 2015. Premette parte ricorrente che per un avviso di accertamento relativo ad altro periodo di imposta (2016) la CTR del Lazio avevaritenuto non provata la notificazione dell’atto presupposto per omessa prova dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Nel merito, parte ricorrente deduce che il procedimento notificatorio può considerarsi concluso solo ove vi sia prova della ricezione della CAD. Osserva la ricorrente che il giudice di appello, pur avendo accertato la sussistenza della cartolina di ritorno della raccomandata AR, avrebbedeciso sulla base di « un documento (i.e. l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa) in realtà non presente agli atti del processo, in quanto mai prodotto dalla parte onerata sia nel primo che nel secondo grado di giudizio», per cui l’Ufficio, in assenza della prova della ricezionedella CAD, non avrebbe assolto all’onere della prova su di esso incombente, essendovi prova della sola spedizione della seconda raccomandata e che ciò sarebbe avvalorato dalla diversa notificazione relativa aldiverso e menzionato avviso di accertamento del periodo di imposta 2016. 2. Il ricorso è inammissibile. Come risulta dal ricorso, la ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello avrebbe valorizzato un N.28890/22 R.G. Est. F. D’Aquino documento mai acquisito agli atti del giudizio [cfr. pagg. 15, 17ricorso: «la [OSCURATO:PERSONA] ha giudicato ritualmente perfezionata la notificazione dell’atto impositivo prodromico richiamando un documento (i.e. l’avviso di ricevimento della raccomandatainformativa) in realtà non presente agli atti del processo, in quanto mai prodotto dalla parte onerata sia nel primo che nel secondo grado di giudizio(…) Alla luce di ciò, appare viepiù inspiegabile l’ulteriore affermazione dei giudici di appello secondo cui la regolarità della notificazione risulterebbe “dalla documentazione in atti - avviso di accertamento, relata di notifica a mezzo posta in data 23.10.2018, cartolina di ritorno Raccomandata AR»]. 3. Ladeduzione secondo cui il giudice di appello avrebbe fondato la decisione sulla base della valutazione di un documento non acquisito agli atti del giudizio costituisce vizio revocatorio della decisione di merito, deducibile con il ricorso per revocazione, in quanto il giudice di appello avrebbe fondato la propria decisione sulla base di un documento mai acquisito agli atti del giudizio, così cadendo in un errore di percezione sulla falsa esistenza di un fatto la cui verità sarebbe incontestabilmente esclusa dagli atti processuali (Cass., Sez. III , 21 dicembre 2022, n. 37382; Cass., Sez. II, 24 settembre 2020, n. 20113; Cass., Sez. V, 22 ottobre 2019, n. 26890).Ne consegue che la ricorrente, avendo dedotto la circostanza secondo cui la decisione sarebbe stata fondata su un atto processuale non acquisito agli atti del giudizio, ha dedotto l’esistenza di un errore di fatto che impinge in un errore di percezione e non un errore di diritto. 4. Né giova in alcun caso l’esito conseguito (peraltro senza che sia stato dedotto il giudicato) in appello in altro giudizio relativo ad altro atto impositivo, in quanto atto differente da quello impugnato nel presente giudizioe ciò in disparte la circostanza che il diverso esito del menzionato giudizio non consegue a un accertamento in fatto su un N.28890/22 R.G. Est. F. D’Aquino errore di notifica ma su una inottemperanza processuale della parte onerata all’onere di produrre la comunicazione di avvenuto deposito (CAD). 5. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivoin favore della sola parte costituita, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dellacontroricorrente Agenzia delle entrate , che liquida in complessivi € 13.900,00,oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a