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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16784/2026

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ontroAgenzia Delle Entrate – Riscossione, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 4369/2019 depositata il 22/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 36225/2019Numero sezionale 3679/2026Numero di raccolta generale 16784/2026Data pubblicazione 28/05/20261.

La ricorrente impugnò l’intimazione di pagamento n.07120159099779862000 (Tarsu, tassa automobilistica, ICI etc.) e ilricorso fu parzialmente accolto.Avverso la decisione di primo grado fu, quindi, interposto appello e ilgiudice di merito lo dichiarò inammissibile per essere il ricorso originariotardivo.Il giudice di merito osservò che, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del1992, il ricorso doveva essere proposto, a pena di inammissibilità, entrosessanta giorni dalla notificazione dell’atto impositivo e che, nel caso dispecie, la contribuente, pur allegando la copia dell’intimazione dipagamento impugnata, non aveva documentato la data di notifica dellastessa, né quella indicata nel ricorso.

Ne conseguiva l’inammissibilità dellostesso.Si aggiunse che l’annotazione 23/12 riportata a penna sulla fotocopiadi una parte della busta, priva di qualsiasi timbro postale, non era idoneaa far ritenere che essa indicasse l’effettiva data della notifica del plico.Avverso la predetta decisione ricorre la contribuente con due motivi,resiste con controricorso l’Agenzia.In prossimità dell’udienza sono state depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La ricorrente denuncia, con la prima censura, la violazione dell’art. 21del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c.Con la seconda censura è denunciata la violazione e falsa applicazione delprincipio del giudicato di cui all’art. 2909 c.c.Secondo la ricorrente, in sostanza, il giudice di merito non potrebbeverificare d’ufficio l’eventuale tardività del ricorso originario.Il ricorso è fondato nei termini di cui in prosieguo.Numero registro generale 36225/2019Numero sezionale 3679/2026Numero di raccolta generale 16784/2026Data pubblicazione 28/05/2026Va premesso che l’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 fissa, per laproposizione del ricorso al giudice tributario, un termine di decadenza disessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato.

Il rispetto del suddettotermine costituisce condizione dell’azione d’impugnazione e, pertanto,secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte atermini di decadenza, grava sul ricorrente l’onere di provare latempestività del proprio ricorso; tale onere risulta soddisfatto dallaproduzione della documentazione dimostrativa della data di notificadell’atto impugnato.L’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, per la parte che qui rileva, afferma che:“…

2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e gradodel giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articoloseguente.

3. In caso di consegna o spedizione a mezzo del serviziopostale, la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito ècommissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte neicui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica ilcomma precedente.

4. Unitamente al ricorso e ai documenti previsti alcomma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o lafotocopia dell'atto impugnato, se notificato, e i documenti che produce, inoriginale o in fotocopia.

5. Ove sorgano contestazioni, il giudice tributarioordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenticommi”.Orbene, già Sez. 5, ordinanza n. 25107 del 10/11/2020, seppurmassimata sotto un diverso profilo, in motivazione ha affermatoesplicitamente che, a seguito delle sentenze Corte Cost. n. 189 del 2000 en. 520 del 2002, la “chiave di volta” dell'intero regime delleinammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio tributario va individuatonel d.lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5 (ove sorgano contestazioni ilgiudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e deiNumero registro generale 36225/2019Numero sezionale 3679/2026Numero di raccolta generale 16784/2026Data pubblicazione 28/05/2026documenti di cui ai precedenti commi), il quale stabilisce una causa diesclusione della sanzione dell'inammissibilità – che deve intendersi,secondo lettura costituzionalmente orientata, una sorta di extrema ratio –quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell'atto el'osservanza delle regole processuali fondamentali.

La decisione richiamasul punto anche Cass. n. 26560 del 17/12/2014, ricordando poi come ildisposto del citato art. 22, comma 5, rappresenti un vero e proprio obbligodel giudice a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte resistente (sivedano anche Cass. n. 22770 del 23/10/2006; Cass. n. 11435 del11/05/2018).Del pari, anche Sez. 6 - 5, ord. n. 30218 del 2022 (non massimata), in uncaso in cui era stata dichiarata l’inammissibilità per tardività del ricorsoproposto nei confronti di un avviso di liquidazione di imposta di registro,ipotecaria e catastale, in quanto in atti non vi era prova della data dinotifica dell’atto impugnato, ha ricordato che il dovere di controllare latempestività del ricorso è sì un obbligo del giudice, ma che, conparticolare riguardo al processo tributario, le cui disposizioni devonoessere “lette in armonia con i valori della tutela delle parti in posizione diparità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità”, erroneamente laCTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso per assenza didocumentazione attestante la tempestività del ricorso originario, “laddoveavrebbe invece dovuto prima ordinare al ricorrente di produrre ladocumentazione e solo in caso di inottemperanza dichiararel'inammissibilità”.

Si tratta di principi ai quali questo collegio intende darecontinuità, anche in ossequio a una lettura costituzionalmente orientatadelle regole di inammissibilità processuale gravanti sul contribuente,affermando conclusivamente che “Il controllo sulla tempestività del ricorsoè un obbligo del giudice, non condizionato da contestazioni sollevate dallaparte resistente, il cui svolgimento, tuttavia, deve necessariamenteconfrontarsi con il dovere di collaborazione posto dall’art. 22, comma 5,Numero registro generale 36225/2019Numero sezionale 3679/2026Numero di raccolta generale 16784/2026Data pubblicazione 28/05/2026del d.lgs. n. 546/1992, dovendo perciò, nei casi dubbi in cui manchi laprova ex actis della tempestività del ricorso, preliminarmente ordinare alricorrente la produzione della documentazione attestante la contestatadata di notifica ovvero alla parte controricorrente, ove sia questa nelpossesso dell’atto e, solo a seguito del mancato riscontro a detto ordine,dell’acquisita prova della tardività o dell’insanabile incertezza non risoltanonostante l’avvenuta acquisizione documentale, può pronunciarsi laconseguente inammissibilità processuale (in questo senso Cass. n.27257/2025)”.La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversacomposizione, proceda a una nuova valutazione del caso attenendosi aiprincipi enunciati.

Il giudice del rinvio provvederà altresì allaregolamentazione delle spese, anche per il presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte, accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere allaregolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, il 29 aprile 2026Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroAgenzia Delle Entrate – Riscossione, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 4369/2019 depositata il 22/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 36225/2019Numero sezionale 3679/2026Numero di raccolta generale 16784/2026Data pubblicazione 28/05/20261. La ricorrente impugnò l’intimazione di pagamento n.07120159099779862000 (Tarsu, tassa automobilistica, ICI etc.) e ilricorso fu parzialmente accolto.Avverso la decisione di primo grado fu, quindi, interposto appello e ilgiudice di merito lo dichiarò inammissibile per essere il ricorso originariotardivo.Il giudice di merito osservò che, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del1992, il ricorso doveva essere proposto, a pena di inammissibilità, entrosessanta giorni dalla notificazione dell’atto impositivo e che, nel caso dispecie, la contribuente, pur allegando la copia dell’intimazione dipagamento impugnata, non aveva documentato la data di notifica dellastessa, né quella indicata nel ricorso. Ne conseguiva l’inammissibilità dellostesso.Si aggiunse che l’annotazione 23/12 riportata a penna sulla fotocopiadi una parte della busta, priva di qualsiasi timbro postale, non era idoneaa far ritenere che essa indicasse l’effettiva data della notifica del plico.Avverso la predetta decisione ricorre la contribuente con due motivi,resiste con controricorso l’Agenzia.In prossimità dell’udienza sono state depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La ricorrente denuncia, con la prima censura, la violazione dell’art. 21del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c.Con la seconda censura è denunciata la violazione e falsa applicazione delprincipio del giudicato di cui all’art. 2909 c.c.Secondo la ricorrente, in sostanza, il giudice di merito non potrebbeverificare d’ufficio l’eventuale tardività del ricorso originario.Il ricorso è fondato nei termini di cui in prosieguo.Numero registro generale 36225/2019Numero sezionale 3679/2026Numero di raccolta generale 16784/2026Data pubblicazione 28/05/2026Va premesso che l’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 fissa, per laproposizione del ricorso al giudice tributario, un termine di decadenza disessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato. Il rispetto del suddettotermine costituisce condizione dell’azione d’impugnazione e, pertanto,secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte atermini di decadenza, grava sul ricorrente l’onere di provare latempestività del proprio ricorso; tale onere risulta soddisfatto dallaproduzione della documentazione dimostrativa della data di notificadell’atto impugnato.L’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, per la parte che qui rileva, afferma che:“… 2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e gradodel giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articoloseguente. 3. In caso di consegna o spedizione a mezzo del serviziopostale, la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito ècommissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte neicui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica ilcomma precedente. 4. Unitamente al ricorso e ai documenti previsti alcomma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o lafotocopia dell'atto impugnato, se notificato, e i documenti che produce, inoriginale o in fotocopia. 5. Ove sorgano contestazioni, il giudice tributarioordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenticommi”.Orbene, già Sez. 5, ordinanza n. 25107 del 10/11/2020, seppurmassimata sotto un diverso profilo, in motivazione ha affermatoesplicitamente che, a seguito delle sentenze Corte Cost. n. 189 del 2000 en. 520 del 2002, la “chiave di volta” dell'intero regime delleinammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio tributario va individuatonel d.lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5 (ove sorgano contestazioni ilgiudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e deiNumero registro generale 36225/2019Numero sezionale 3679/2026Numero di raccolta generale 16784/2026Data pubblicazione 28/05/2026documenti di cui ai precedenti commi), il quale stabilisce una causa diesclusione della sanzione dell'inammissibilità – che deve intendersi,secondo lettura costituzionalmente orientata, una sorta di extrema ratio –quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell'atto el'osservanza delle regole processuali fondamentali. La decisione richiamasul punto anche Cass. n. 26560 del 17/12/2014, ricordando poi come ildisposto del citato art. 22, comma 5, rappresenti un vero e proprio obbligodel giudice a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte resistente (sivedano anche Cass. n. 22770 del 23/10/2006; Cass. n. 11435 del11/05/2018).Del pari, anche Sez. 6 - 5, ord. n. 30218 del 2022 (non massimata), in uncaso in cui era stata dichiarata l’inammissibilità per tardività del ricorsoproposto nei confronti di un avviso di liquidazione di imposta di registro,ipotecaria e catastale, in quanto in atti non vi era prova della data dinotifica dell’atto impugnato, ha ricordato che il dovere di controllare latempestività del ricorso è sì un obbligo del giudice, ma che, conparticolare riguardo al processo tributario, le cui disposizioni devonoessere “lette in armonia con i valori della tutela delle parti in posizione diparità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità”, erroneamente laCTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso per assenza didocumentazione attestante la tempestività del ricorso originario, “laddoveavrebbe invece dovuto prima ordinare al ricorrente di produrre ladocumentazione e solo in caso di inottemperanza dichiararel'inammissibilità”. Si tratta di principi ai quali questo collegio intende darecontinuità, anche in ossequio a una lettura costituzionalmente orientatadelle regole di inammissibilità processuale gravanti sul contribuente,affermando conclusivamente che “Il controllo sulla tempestività del ricorsoè un obbligo del giudice, non condizionato da contestazioni sollevate dallaparte resistente, il cui svolgimento, tuttavia, deve necessariamenteconfrontarsi con il dovere di collaborazione posto dall’art. 22, comma 5,Numero registro generale 36225/2019Numero sezionale 3679/2026Numero di raccolta generale 16784/2026Data pubblicazione 28/05/2026del d.lgs. n. 546/1992, dovendo perciò, nei casi dubbi in cui manchi laprova ex actis della tempestività del ricorso, preliminarmente ordinare alricorrente la produzione della documentazione attestante la contestatadata di notifica ovvero alla parte controricorrente, ove sia questa nelpossesso dell’atto e, solo a seguito del mancato riscontro a detto ordine,dell’acquisita prova della tardività o dell’insanabile incertezza non risoltanonostante l’avvenuta acquisizione documentale, può pronunciarsi laconseguente inammissibilità processuale (in questo senso Cass. n.27257/2025)”.La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversacomposizione, proceda a una nuova valutazione del caso attenendosi aiprincipi enunciati. Il giudice del rinvio provvederà altresì allaregolamentazione delle spese, anche per il presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte, accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere allaregolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, il 29 aprile 2026Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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