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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40094/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, di conferma della sentenza del 4-0D‘ Tribunale iletta-stesSa sede;, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione, per vizio di motivazione relativamente all'individuazione dell'imputato.

2. il ricorso è inammissibile in quanto propone motivi riproduttivi di ragioni di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici, non scalfiti da idonea critica.

In sostanza, tutti gli argomenti prospettati, incluse le critiche alla illegittima utilizzazione delle presunzioni, e le censure articolate dalla difesa, riguardanti la individuazione e la responsabilità dell'imputato in ordine al reato allo stesso ascritto, risultano essere prive dì specifico confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza, nella quale è stata offerta puntuale risposta alle doglianze qui reiterate.

3. Il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia della Corte di appello risulta essere esente da vizi logici, perché basato su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, mentre i motivi di ricorso si risolvono nella prospettazione di una diversa interpretazione delle emergenze processuali, la cui valutazione esula dal sindacato di legittimità.

Invero, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione ìmpugnata e l'autonoma adozione dì nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Sul punto del riconoscimento dell'imputato, la sentenza impugnata, alla pagina 3, ha accertato che il ricorrente era stato riconosciuto oltre che dalle persone offese anche dal [OSCURATO:PERSONA], come colui che i primi due avevano visto uscire dall'abitazione e che il terzo aveva inseguito sino all'interno del capannone; inoltre, nessuna effettiva contraddizione si poteva cogliere sulla indicazione della statura, mentre il giubbotto abbandonato era stato poi riconosciuto da entrambe le parti offese.

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, -6i:513u:bac ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese n//- processuali e al versamento della somma di euro tremilagIlla Cassa delle ammende.g<_ Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, di conferma della sentenza del 4-0D‘ Tribunale iletta-stesSa sede;, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione, per vizio di motivazione relativamente all'individuazione dell'imputato. 2. il ricorso è inammissibile in quanto propone motivi riproduttivi di ragioni di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici, non scalfiti da idonea critica. In sostanza, tutti gli argomenti prospettati, incluse le critiche alla illegittima utilizzazione delle presunzioni, e le censure articolate dalla difesa, riguardanti la individuazione e la responsabilità dell'imputato in ordine al reato allo stesso ascritto, risultano essere prive dì specifico confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza, nella quale è stata offerta puntuale risposta alle doglianze qui reiterate. 3. Il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia della Corte di appello risulta essere esente da vizi logici, perché basato su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, mentre i motivi di ricorso si risolvono nella prospettazione di una diversa interpretazione delle emergenze processuali, la cui valutazione esula dal sindacato di legittimità. Invero, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione ìmpugnata e l'autonoma adozione dì nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Sul punto del riconoscimento dell'imputato, la sentenza impugnata, alla pagina 3, ha accertato che il ricorrente era stato riconosciuto oltre che dalle persone offese anche dal [OSCURATO:PERSONA], come colui che i primi due avevano visto uscire dall'abitazione e che il terzo aveva inseguito sino all'interno del capannone; inoltre, nessuna effettiva contraddizione si poteva cogliere sulla indicazione della statura, mentre il giubbotto abbandonato era stato poi riconosciuto da entrambe le parti offese. 4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, -6i:513u:bac ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese n//- processuali e al versamento della somma di euro tremilagIlla Cassa delle ammende.g<_ Così deciso in Roma
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