CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 luglio 2021
Cassazione n. 31950/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23186-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA]' CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 2021 BASILAVECCHIA; 4709 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, • che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2151/2016 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 04/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 23186 -16 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. impugnava l'avviso di liquidazione n. 162574 con cui l'Agenzia delle entrate aveva comunicato la ridetermi- nazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute a seguito della richiesta di registrazione del decreto ingiuntivo n. 45 del 2011, ri- portante, l'assegnazione, su esproprio, di beni immobili (terreni), con disapplicazione delle agevolazioni previste per gli enti statali, ritenendo non applicabile il regime di favore previsto dall'art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 131 del 1986. [OSCURATO:PERSONA] di Na- poli, con sentenza n. 829/30/13, respingeva il ricorso, ritenendo la so- cietà ente di diritto privato e non pubblico, privo quindi delle agevola- zioni invocate. La società proponeva appello, che veniva respinto dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, con sentenza n. 2151/17/16, non ritenendo sussistenti i presupposti per l'esclusione dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale. Secondo i giudici del gravame, pur non dubitandosi che le opere realizzate dalla società appellante fossero di pubblica utilità, si doveva escludere l'applicabilità dell'art. 24 della leg- R.G.N. 23186 -16 ge n. 210 del 1985, per il quale "all'ente [OSCURATO:SOCIETA] continua- no ad applicarsi le norme tributarie alle quali è attualmente soggetta l'[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] " e quindi l'esenzione dell'imposta di registro, prevista dal comma 8 dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 e di quelle catastali e ipotecarie, stante l'avvenuta tra- sformazione delle società [OSCURATO:SOCIETA] in una società per azio- ni". [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ricorre per la cassazione della sen- tenza, svolgendo due motivi, illustrati con memorie. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. per essere la sentenza difforme da giudicato soprav- venuto formatosi tra le parti sulla stessa questione e situazione di fatto invariata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.. La società contri- buente rileva che esistono tre sentenze della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio che hanno accolto i ricorsi di RFI e sono passate in giudicato per omessa impugnazione: la n. 9286 del 2015, la n. 9285 del 2015 e la n. 9284 del 2015. La società contribuente precisa che trattasi di giudicati sopravvenuti rispetto alla sentenza impugnata, che è stata deliberata in data 23 gennaio 2015, anche se depositata nel mar- zo 2016. Nella fattispecie, sussisterebbero, pertanto, le condizioni per applicare la preclusione del giudicato esterno, atteso che una determi- nata questione è stata risolta tra le stesse parti, con riferimento ad una situazione di fatto che permane identica dall'una lite all'altra. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della 1. 17 maggio 1985 n. 210, dell'art. 57, comma 8, del R.G.N. 23186 -16 d.P.R. n. 131 del 1986, e degli artt. 1, comma 2, e 10, comma 3, del d.lgs. n. 347 del 1990, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove i giudici di legittimità escludono l'applicabilità alla fattispecie oggetto di controversia, dell'art. 24 della 1. n. 210 del 1985, e la conse- guente esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, prevista dall'art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 131 del 1986, e di quelle catastali e ipotecarie "stante l'avvenuta trasformazione delle [OSCURATO:PERSONA] del- lo Stato in una società per azioni e la circostanza assorbente che, in ogni caso, obbligata è la società [OSCURATO:SOCIETA]. a sua volta partecipata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., e quindi non direttamente controllata dallo Stato, la quale agisce sul mercato né più né meno delle altre società operanti sul mercato e pertanto nell'ambito del diritto privato". Secondo la società contribuente, gli elementi interpretativi di cui si è avvalsa la [OSCURATO:PERSONA], tratti dal parere del Con- siglio di Stato n. 1845 del 2003, successivo a quello n. 515/98, e dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 208 del 2003, non sarebbero appropriati rispetto alla condizione di [OSCURATO:SOCIETA]. e anzi condurreb- bero ad un esito completamente opposto. Si sostiene che, nel passaggio alla società per azioni "Ferrovie dello sta- to", sempre per successione iniversale dall'ente pubblico economico, l'art. 15 del d.l. n. 333/1992 confermava che, in via provvisoria, sareb- bero restate in vigore le norme legislative e statutarie che disciplinava- no in singoli enti. Mentre per le altre società del gruppo quella stagione "provvisoria" si era ormai esaurita, nessun processo di privatizzazione avrebbe interessato la società R.F.I., continuazione dell'ente pubblico, che avrebbe assunto in carico la gestione infrastrutturale delle ferrovie che, a differenza del trasporto e degli altri servizi, non sarebbe mai sta- ta immessa sul mercato privato. La contribuente afferma che R.F.I. R.G.N. 23186 -16 non sarebbe altro che la trasformazione con diversa denominazione di [OSCURATO:SOCIETA], e non sarebbe altro che l'ente destinato a seguire la parte infrastrutturale del sistema ferroviario avulsa dalla privatizza- zione con conseguente equiparazione tra Stato e [OSCURATO:SOCIETA]. non sarebbe altro che la prosecuzione, anche quanto ai dati anagrafici, e sia pure con diversa denominazione, sempre con proprietà interamente pubblica, sia pure mediata dalla sopravvenienza di una società holding, della pregressa società derivante dalla trasfor- mazione dell'Azienda autonoma [OSCURATO:SOCIETA], della quale con- tinuerebbe a svolgere con la totalità dei compiti, ma solo quelle fun- zioni collegate alle infrastrutture non destinate a coinvolgere soggetti privati ed espressamente contemplate dalla legge finanziaria per il 2001 come funzioni alle quali continua ad applicarsi un regime pubblicistico. La contribuente precisa che nell'attuale assetto del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe netta la distinzione tra il servizio di trasporto fer- roviario (in regime di concorrenza) e l'attività di costruzione e gestione della rete ferroviaria nazionale (in regime di concessione statale). [OSCURATO:SOCIETA]. eserciterebbe in regime di concorrenza il trasporto ferroviario di persone e merci; [OSCURATO:SOCIETA]. eserciterebbe in via esclu- siva (trattandosi di monopolio naturale) l'attività di 'gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale' in conformità alle normative comunitarie e nazionali. Con la conseguenza che la disciplina di favore non porrebbe alcun problema di distorsione della concorrenza in quanto la costruzione e la gestione della rete ferroviaria nazionale è un settore privato nel quale, per precisa scelta normativa, può operare il solo concessionario, ossia [OSCURATO:SOCIETA].. 3. Ti primo motivo di ricorso è inammissibile ed infondato.R.G.N. 23186 -16 La rilevata inammissibilità sussiste per la violazione del principio di au- tosufficienza, tenuto conto che in più occasioni questa Corte ha af- fermato che nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduce l'esistenza (o l'inesistenza) di un giudicato esterno deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena di inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assu- me essere passata in giudicato (Cass. n. 17310 del 2020; Cass. n. 15737 del 2017; Cass. n. 2617 del 2015). Onere processuale a cui non si è ot- temperato. Le critiche sono, altresì, infondate. Il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., omessa pronuncia rilevando che la sentenza impugnata sarebbe con- traria al giudicato sopravvenuto tra le stesse parti e rappresentato dalle sentenze n. 9286 del 2015, n. 9285 del 2015, e n. 9284 del 2015, rese in controversie identiche alla presente. Nella specie non sussiste il predicato vizio motivazionale in ragione dei principi di seguito enunciati. a)Invero non risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che la ricorrente appellante abbia proposto con l'atto di impugnazione uno specifico motivo di censura della pronuncia di primo grado, o che suc- cessivamente alla proposizione dell'appello abbia eccepito con memo- ria il sopravvenuto giudicato esterno rappresentato dalle suddette pro- nunce. La ricorrente neppure illustra in ricorso, in ossequio al principio di au- tosufficienza, se abbia proposto l'eccezione di giudicato esterno nel corso del giudizio di merito e soprattutto in quale fase e con quale atto difensivo, tenuto conto che è principio condiviso quello per cui spetta alla parte che propone l'eccezione provare l'avvenuta formazione del R.G.N. 23186 -16 giudicato medesimo (Cass. SS.UU. n. 460 del 1999), con la produzione della sentenza munita dell'attestazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. . Ne consegue che emerge all'evidenza che la società contribuente non ha proposto alcuna eccezione di giudicato esterno nel corso del giudi- zio di merito, pur essendo a ciò processualmente onerata, per quanto di seguito precisato. Pertanto, anche volendo interpretare la critica non come omessa pro- nuncia ex art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. della sentenza impugnata, ma come eccezione di giudicato esterno, l'efficacia di tale tale giudicato non può essere dedotta per la prima volta nel presente giudizio, atteso che andava tempestivamente proposta nel corso del giudizio di secon- do grado. Invero, nello sviluppo illustrativo del motivo, la società contribuente deduce che le sentenze n. 9286, 9285 e 9284 del 2015 sono state depo- sitate il 28 aprile del 2015 (v. pag. 17 del ricorso per cassazione). La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 2151 del 2016, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, è stata deliberata il data 23 gennaio 2015, ma depositata in data 4 marzo 2016. La società contribuente ben poteva, prima del deposito della sentenza n. 2151 del 2016, far valere il giudicato esterno delle suddette pronun- ce, rese definitive per decorso dei termini di impugnazione in data 30 novembre 2015, ossia prima del deposito della sentenza. Va, infatti, ribadito che: "Pecce:zione di giudicato può legittimamente essere alle- gata dopo l'udieng di precisa.zione delle conclusioni (nella specie in appello) se sol- tanto dopo tale momento esso si è formato. Ricorrendo tale ipotesi, il giudice non può ritenere tardiva o non provata l'ecce.zione, ma deve rimettere la causa sul ruolo per consentire a chi l'ha sollevata il deposito della senten.za passata in giudicato ed R.G.N. 23186 -16 all'altra parte di contraddire" (Cass. n. 8982 del 2020, Cass. n. 27906 del 2011). Questa Corte, con la pronuncia SS.UU n. 13916 del 2006, ha chiarito che nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pa- ri del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ma è necessario che tale giudicato emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, po- tendo essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità quando tale giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sen- tenza impugnata (Casse n. 226 del 2001). Lo strumento processuale con il quale far valere l'esistenza di un pre- cedente giudicato è l'eccezione di cosa giudicata che, se non proposta nel corso del giudizio di merito, non può essere proposta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, a meno che tale giudicato non si sia formato successivamente alla notifica del ricorso per cassazione (Cass.n. 22376 del 2017). Sulla base di siffatti rilievi secondo l'indirizzo ampiamente condiviso sostenuto da questa Corte, il giudicato cosiddetto 'esterno', utilizzabile nel processo tributario per la sua capacità espansiva anche nei casi in cui può incidere su rapporti tributari analoghi, può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità, purchè, però, esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo la decisione impugnata (Cass. n. 11112 del 2008; Cass. n. 24531 del 2017). b)Ciò premesso, l'eccezione di giudicato esterno non può trovare ac- coglimento anche per le seguenti motivazioni. Il giudicato su questioni di diritto, come quella presa in esame dal giu- dice del merito nelle sentenze del 2015, può valere solo nel caso in cui R.G.N. 23186 -16 si discorra di accertamento di fatto, atteso che solo l'accertamento di fatto fa stato nel giudizio relativo alle obbligazioni sorte in un periodo di imposta diverso (Cass. n. 9710 del 2018). Questa Corte, con sentenza n. 4822 del 2015 ha chiarito che il giudica- to si forma sul rapporto di imposta, come configurato dalla pretesa fatta valere dall'Amministrazione con l'atto impositivo e dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente, nonché sull'applicazione e in- terpretazione di una norma in relazione ad una specifica fattispecie ac- certata dal giudice, ma non si forma sull'affermazione di un principio di diritto astratto. Al contrario è coperta da giudicato la medesima si- tuazione di fatto accertata dal giudice del merito. L'efficacia del giudicato esterno non può investire la questione di dirit- to astratto, diversamente opinando una interpretazione errata di una questione di diritto avrebbe efficacia di giudicato per diverse annualità d'imposta, consentendo al contribuente di non adempiere, pur essen- do tenuto, all'obbligo fiscale. Il principio è stato precisato e ribadito da questa Corte con le sentenze n. 26313 del 2009, n. 25142 del 2009 e n. 857 del 2010, con cui si è af- fermato che il vincolo del giudicato esterno non opera nell'ipotesi di valutazione delle prove in ordine a diverse annualità, non potendo precludersi al secondo giudice il potere di valutare in modo autonomo e discrezionale le prove che gli sono state offerte dalle parti, che in pe- riodi temporalmente distinti possono presupporre fatti differenti, tanto più quando la sentenza definitiva sia errata ed in assoluto contrasto con la giurisprudenza di legittimità. In particolare, con sentenza n. 23723 del 2013, questa Corte in manie- ra più incisiva ha chiarito che: "Quando due giudi‘.zi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo nego.ziale„ ed uno di essi sia stato R.G.N. 23186 -16 definito con senten.za passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situa.zione giuridica ovvero alla solukione su questioni di fatto o di diritto rela- tive ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statukione contenuta nel dispositivo della sentenza, pre- clude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudkio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "peti- tum" del primo. Tale efficacia trova ostacolo in relnione alla `intelpreta.zione giu- ridica' della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso eserckio della funione giurisdkionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato auto- nomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una fun.zione meramente strumentale rispetto alla decisione, ferma, in ogni caso, la nces- sità del collegamento, tendenRialmente durevole, ad una situazione di fatto". Sicché si esclude il vincolo dei giudicato esterno nei casi in cui le sen- tenze definitive siano riferite alla interpretazione giuridica astratta della norma tributaria, soprattutto laddove tale interpretazione sia contraria, come nella specie, alla consolidata giurisprudenza di legittimità. 4. Invero, sulla natura giuridica di R.F.I. si è espresso questo giudice di legittimità, proprio con riferimento all'esenzione all'imposta ipo- catastale e di bollo, affermando che il termine "Stato" utilizzato dalle disposizioni che ne prevedono l'esenzione deve intendersi riferito allo "Stato- persona", nozione entro cui va esclusa la società a partecipa- zione pubblica ("[OSCURATO:SOCIETA].") — gestrice dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, facente parte del Gruppo "[OSCURATO:SOCIETA]." (so- cietà con socio unico partecipata dal MEI' che, in quanto 'holding' non ha rapporti di servizio pubblico con lo Stato) — assumendo R.G.N. 23186 -16 all'uopo rilievo l'autonoma soggettività dell'ente, in termini di auto- nomia giuridica e patrimoniale rispetto al socio pubblico, nonché la sua organizzazione secondo il tipo societario di stampo civilistico, sic- chè essa conserva la propria natura privata senza che rilevi la parteci- pazione ad essa di un soggetto pubblico (Cass. n. 17034 del 2020; Cass. SS.UU. n. 30978 del 2017). Con memoria depositata in data 2.7.2021, R.F.I. ripropone la questione con riferimento alla sentenza n. 587 del 2021 passata in giudicato per omessa impugnazione, che va di- sattesa per i rilievi sopra ampiamente espressi, a cui si fa rinvio. Ne consegue che va rigettato anche il secondo motivo di ricorso con esclusione del trattamento agevolativo a favore della società contri- buente, come correttamente rilevato dal giudice del merito. 5. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all'epoca della introduzione della lite. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricor- rente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p