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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12822/2026

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osto da: PROCURATORE DELLA REPUBbLICA [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANO in funzione di giudice dell'esecuzione udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale monocratico di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 1/10/2025 (n. 2401/2025 SIGE), ha dichiarato la temporanea sospensione dell'efficacia dell'ordine di esecuzione per la carcerazione n. 1816/2024 del 17/09/2024 - per una pena da scontare di anni 3, mesi 1 e giorni 28 di reclusione ed euro 3.600 di multa - emesso dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e, conseguentemente, trasmetteva gli atti al Tribunale di sorveglianza 1di Milano perché provvedesse all'eventuale applicazione della misura alternativa di cui all'art. 47, comma 3-bis, ord. pen., come da richiesta depositata dalla Difesa.

A fondamento dell'annullamento, il giudice dell'esecuzione ha posto la novità (e l'autonomia) dell'ordine di esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (con rideterminazione della pena da espiare ex art. 671 cod. proc. pen. in anni 3, mesi 1 e giorni 28 di reclusione ed euro 3.600 di multa) emesso dal P.M. di Milano dopo che lo stesso giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto la continuazione tra i fatti di reato oggetto di due sentenze cumulate nel primo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 16/04/2024 (SIEP 1861/2024), superiori ai limiti previsti dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. (anni 4, mesi 7 e giorni 28 di reclusione ed euro 3.900 di multa) con la conseguenza che «il PM avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione e trasmettere al Tribunale di Sorveglianza per la valutazione dell'applicazione della misura alternativa» dell'affidamento in prova.

Non avendovi provveduto il P.M. direttamente (nel rilievo, opposto, che l'ordine di esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] costituisse una conferma del precedente ordine di esecuzione del 16/04/2024, con mera rideterminazione della pena da eseguire), il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione per la carcerazione n. 1816/2024 del 17/09/2024 e trasmesso al Tribunale di Sorveglianza gli atti per la valutazione dell'applicazione della misura alternativa.

2. Per l'annullamento dell'ordinanza in epigrafe ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano che, con unico motivo, denuncia violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 656, comma 5, e 663 cod. proc. pen.

Premessa la ricostruzione del fatto processuale e chiarita la questione giuridica da affrontare, il P.M. lamenta la distonia e la contraddittorietà della decisione impugnata rispetto ai principi giurisprudenziali di legittimità in subiecta materia, costanti nel ritenere che la modificazione in melius dell'entità della pena per l'applicazione della continuazione in sede esecutiva non determina la possibilità di disporre la sospensione dell'ordine di esecuzione legittimamente emesso, cosicché laddove la pena complessiva scenda sotto i quattro anni previsti dall'art. 656 cod. proc. pen., il condannato non ha diritto ad ottenere la sospensione del titolo esecutivo nelle more della proposizione delle sue istanze al competente Tribunale di sorveglianza.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnat.,../o. 7 . 12 ,[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. La presente vicenda esecutiva prende le mosse dal riconoscimento, con ordinanza del 13/09/2024 del Tribunale monocratico di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione (su ricorso della difesa di [OSCURATO:PERSONA] dopo la notifica del primo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Milano), della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze oggetto del titolo di esecuzione, con conseguente rideterminazione della pena da scontare in anni 3, mesi 4 e giorni 28 di reclusione ed euro 3.600 di multa (in luogo della originaria pena complessiva da scontare di anni 4, mesi 7 e giorni 28 di reclusione ed euro 3.900 di multa, superiore ai limiti di pena previsti dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.) e contestuale rigetto della richiesta di revoca dell'ordine di esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], trattandosi di materia di competenza del P.M., organo preposto all'esecuzione della pena.

1.1. Seguiva l'emissione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di nuovo ordine di esecuzione per la pena residua da espiare ex art. 671 cod. proc. pen. da parte della Procura della Repubblica di Milano ma non di nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti (cd. cumulo).

1.2. Nei confronti di quest'ultimo provvedimento la Difesa di [OSCURATO:PERSONA], con istanza ex art. 670 cod. proc. pen. proponeva nuovo incidente di esecuzione per chiederne la declaratoria di inefficacia, sul presupposto che costituisse nuovo e autonomo ordine di esecuzione che avrebbe imposto al P.M. di sospenderne direttamente l'efficacia nei termini entro i quali il condannato avrebbe potuto adire il Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. 1.3.

Il giudice dell'esecuzione, ritenendo detta istanza una mera riproposizione della precedente, priva di elementi di novità, con ordinanza del 4/03/2025 ne dichiarava l'inammissibilità, per aver già provveduto su analoga istanza in data 13/09/2024.

1.4. Questa Corte di cassazione, decidendo sul ricorso promosso nell'interesse del Dessoukyi avverso l'ordinanza di inammissibilità del giudice dell'esecuzione, lo accoglieva annullando l'ordinanza impugnata (Sez. 1, n. 26849 del 22/05/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.) e motivava nei seguenti termini: [...] l'istanza dichiarata inammissibile ha ad oggetto un nuovo provvedimento, adottato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 17 settembre 2024, seppure questo abbia confermato il precedente ordine di carcerazione del 16 aprile 2024.

Inoltre, all'istanza, proposta ai sensi dell'art. 670 3cod. proc. pen., di perdita di efficacia del titolo indicato, l'interessato ha aggiunto la domanda di annullamento del titolo e richieste subordinate.

Sicché, dal punto di vista formale secondo i principi sopra richiamati, la richiesta dichiarata inammissibile non appare mera riproposizione di precedente istanza perché avanzata avverso un provvedimento diverso da quello già esaminato dal Giudice dell'esecuzione contestualmente alla richiesta ex art. 671 cod. proc. pen.

Peraltro, il secondo provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano del 17 settembre 2024, di conferma di quello del 16 aprile 2024, ha anche preso atto del contenuto della ordinanza del giudice dell'esecuzione, intervenuta medio tempore, il 13 settembre 2024, con la quale si è riconosciuto il vincolo della continuazione, assumendo che in quella sede, vi è stato rigetto della richiesta di immediata revoca dell'ordine di esecuzione per la carcerazione del 16 aprile 2024.

Si tratta, però, di rigetto che, dalla lettura del primo provvedimento del Tribunale (cfr. p. 2 dell'ordinanza emessa in data 13 settembre 2024) è giustificato dalla circostanza che organo dell'esecuzione della pena, come rideterminata per effetto dell'avvenuto riconoscimento della continuazione ex art.671 cod. proc. pen., è stato individuato nel Pubblico ministero.

Né, infine, la motivazione del provvedimento impugnato che, invero, è estremamente stringata, spiega le ragioni della ritenuta totale sovrapponibilità delle istanze» (§ 1.2).

1.5. Il giudice dell'esecuzione, decidendo a seguito del rinvio disposto da questa Corte, ritenendo che la Cassazione non avesse in modo esplicito valutato se il presupposto formulato dalla Difesa (di trasmissione dell'ordinanza di rideterminazione della pena al Tribunale di sorveglianza) fosse fondato, nel rilievo che il provvedimento del P.M. del 17/09/2024 configurasse un nuovo e autonomo ordine di esecuzione (sicché il P.M. avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione e trasmettere al Tribunale di sorveglianza per la valutazione dell'applicazione della misura alternativa), con l'ordinanza in epigrafe del 1/10/2025 ha dichiarato la temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano per l'eventuale applicazione della misura alternativa di cui all'art. 47, comma 3-bis, ord. pen. come da richiesta depositata dalla Difesa.

2. Ciò premesso, il dato normativo offerto dagli artt. 656, comma 5, e 663 cod. proc. pen. e la costante ermeneusi fornitane da questa Corte (da ultimo v., per tutte, Sez. 1, n. 10275 del 26/11/2021, dep. 2022, Nonaj, Rv. 282788-01) 5 conducono a ritenere senz'altro errata la statuizione reda dall'ordinanza impugnata che, mal interpretando - recte: sovrinterpretando - il dictum di questa Corte reso 4da Sez. 1, n. 26849 del 22/05/2025, [OSCURATO:PERSONA], ha, di fatto, consentito la riedizione della fase necessariamente antecedente all'ordine di esecuzione emesso dalla Procura milanese a carico del [OSCURATO:PERSONA] ovvero la sospensione dello stesso; fase tuttavia già esaurita e non più suscettibile di reviviscenza; con ciò il giudice dell'esecuzione ha, dunque, violato l'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. nell'interpretazione datane da questa Corte, di cui peraltro l'ordinanza impugnata si dichiara persino consapevole (v. pag. 2 ord. imp.), donde l'evidente contraddittorietà e illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 3.1.

Invero, secondo la sedimentata giurisprudenza di legittimità in materia esecutiva, l'annullamento dell'ordine di carcerazione da parte del giudice dell'esecuzione non può trovare giustificazione nella circostanza che la pena - rideterminata a seguito della ritenuta continuazione a norma dell'art. 671 cod. proc. pen. - sia stata ridotta nei limiti previsti dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.; ciò perché la rimodulazione della pena comporta soltanto l'obbligo di comunicazione all'istituto di detenzione della nuova data di scadenza della pena, ma non può avere come conseguenza l'annullamento di un ordine di carcerazione legittimamente emesso, la sospensione della cui esecuzione può avvenire esclusivamente - ricorrendone i presupposti - a seguito dell'istanza delle misure alternative alla detenzione (Sez. 1, n. 10275 del 26/11/2022, Nonaj, Rv. 292788- 01; conf.

Sez. 1, n. 39752 del 21/07/2017, Kennou, non mass.; Sez. 1, n. 6359 del 31/01/2006, Arangio, Rv. 233441-01; Sez. 1, n. 2349 del 30/03/2000, Esposito, Rv. 216086-01).

3.2. Si tratta di un principio non riguardante esclusivamente il caso in cui il condannato sia stato già incarcerato al momento in cui interviene il provvedimento ex art. 671 cod. proc. pen., trovano fondamento nel granitico - e risalente - orientamento per cui «eventi influenzanti la misura della pena da eseguire, intervenuti dopo l'emissione del titolo esecutivo, non possono essere utilizzati per valutarne la legittimità ed efficacia» (cfr. già Sez. 1, n. 39525 del 4/10/2007, Cornacchia, non mass. sul punto, in motiv.; conf.

Sez. 1, n. 4503 del 20/6/2000, Degni, non mass. sul punto, in motiv.).

3.3. In effetti, la rideterminazione della pena, scaturita dall'applicazione della continuazione in tempo successivo all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva comporta semplicemente l'obbligo di comunicazione all'istituto di detenzione della nuova data di scadenza della pena, ma non può agire in modo retrospettivo, nel senso di determinare la conseguenza dell'annullamento di un ordine di carcerazione, quante volte tale ordine sia stato legittimamente emesso.

In particolare, ove si tratti di condannato già detenuto in espiazione della pena, l'esecuzione della pena stessa può essere sospesa, sempre che ne ricorrano 5i presupposti, soltanto a seguito dell'istanza tesa al conseguimento delle misure alternative alla detenzione da presentarsi da parte dell'interessato alla competente Magistratura di sorveglianza.

3.4. Si è precisato altresì in giurisprudenza che non dissimile è il caso in cui, legittimamente emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti del condannato, tale provvedimento, validamente emesso, resti inattuato per fatto del destinatario, in particolare nel caso in cui il destinatario sia risultato irreperibile, si sia sottratto e si sottragga all'esecuzione (in parallelo, nell'ambito regolato dall'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen., per l'irreperibile, al pari del latitante e dell'evaso, essendo soggetto che non ha, per definizione, conoscenza effettiva della sospensione, dal momento che pure l'avviso della sospensione gli è stato notificato secondo modalità che ne assicurano la mera conoscenza legale, non si ritiene doversi poi contemplare la possibilità dell'attivazione del meccanismo rinnovativo della formalità prevista dalla norma ora citata: Sez. 1, n. 10275 del 26/11/2021, dep. 2022, Nonaj, Rv. 282788-01; Sez. 1, n. 33125 del 29/01/2019, Vaklinova, Rv. 276411-01; Sez. 1, n. 1779 del 30/11/2017, dep. 2018, Resch, Rv. 272054-01).

3.5. Nella suddetta prospettiva, si è conseguentemente ritenuta la non suscettibilità - affermata dal giudice dell'esecuzione - del provvedimento applicativo della continuazione fra reati a determinare ex post la caducazione o, comunque, la declaratoria di inefficacia dell'ordine di esecuzione legittimamente emesso: rispetto al momento dell'emissione dell'ordine, e non rispetto alla situazione sopravvenuta in virtù della rideterminazione della pena, occorreva e occorre, quindi, verificare la sussistenza o meno delle condizioni legittimanti il procedimento sospensivo di cui all'art. 656 cod. proc. pen. 3.6.

Naturalmente - come precisato da Sez. 1, n. 10275 del 26/11/2021, dep. 2022, cit., in motiv. § 3.3 - la riduzione della pena conseguente all'applicazione della disciplina del reato continuato dispiega immediatamente la sua efficacia e va resa nota mediante la comunicazione da farsi agli organi competenti e alla parte affinché l'esecuzione si conformi alla nuova pena.

Anch'essa, però, siccome dipende da un fatto giuridico sopravvenuto, non si profila idonea a influire sulla fase, relativa alla disposizione della sospensione dell'esecuzione, consumatasi necessariamente con l'avvenuta emissione dell'ordine.

4. Orbene, nel caso qui al vaglio, la modificazione in melius dell'entità della pena, come conseguita al provvedimento ex art. 671 cod. proc. pen. del giudice dell'esecuzione emesso in data 13/09/2024, ha generato tutti gli effetti giuridici che - sotto il profilo della sua quantità complessiva e sotto il profilo dell'identificazione dei singoli componenti della stessa scaturiti dall'applicazione,., /,della continuazione - il provvedimento ha prodotto, ma essa (non poteva determinare e non) ha determinato anche la possibilità della riedizione della (ormai esaurita) fase antecedente all'emissione dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Milano, ormai in corso di esecuzione.

Sotto questo, non superabile profilo, il ricorso del Procuratore ricorrente è fondato, laddove rettamente deduce che la rivisitazione dell'ordine di esecuzione una volta emesso è possibile solo a fronte della constatazione di un vizio genetico dello stesso (quale un errore di calcolo ovvero uno scorretto computo della fungibilità o del presofferto): ipotesi, all'evidenza, non sussistente nella specie.

4.1. Né può dirsi che il giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, fosse vincolato all'esito sospensivo di cui all'impugnato provvedimento sulla base del dictum reso da Sez. 1, n. 26849 del 22/05/2025, cit. (v. supra § 1.4 del ritenuto in fatto), il cui epilogo di annullamento si àncora ad un dato, per il vero, squisitamente formale, costituito dalla non totale sovrapponibilità delle istanze formulate dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (nell'ordine: quella del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quella del 10/02/2025) invece in precedenza ritenute totalmente sovrapponibili da quel Tribunale con una motivazione ritenuta «estremamente stringata» (Sez. 1, n. 26849 del 22/05/2025, in motiv. § 1, pag. 4) resa con la cassata ordinanza del 4/03/2025, tanto più che - come spiegato in motivazione, a fondamento della rilevata diversità anche nel petitum - a quella «proposta ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., di perdita di efficacia del titolo indicato, l'interessato ha aggiunto la domanda di annullamento del titolo e richieste subordinate» (Sez. 1, n. 26849 del 22/05/2025, in motiv. § 1, pagg. 3-4), ossia la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano per la valutazione della richiesta di misura alternativa dell'affidamento in prova, depositata contestualmente all'istanza (ivi, pag. 3).

Significativo, in tal senso, è il seguente incipit: «[...] dal punto di vista formale secondo i principi sopra richiamati, la richiesta dichiarata inammissibile non appare mera riproposizione di precedente istanza perché avanzata avverso un provvedimento diverso da quello già esaminato dal Giudice dell'esecuzione contestualmente alla richiesta ex art. 671 cod. proc. pen.»: Sez. 1, n. 26849 del 2025, cit., pag. 4).

4.2. In breve, questa Corte ha semplicemente preso atto che l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dichiarata inammissibile dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 4/03/2025 aveva ad oggetto un "nuovo" - rectius: "successivo" - provvedimento, adottato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 17/09/2024, di esecuzione per la pena residua (avendo «preso atto del contenuto della ordinanza del giudice dell'esecuzione, intervenuta medio tempore, il 13/09/2024, con la quale si è riconosciuto il vincolo della continuazione»: Sez. 1, n. 26849 del 2025, cit., pag. 74), e, al contempo, di conferma del precedente ordine di carcerazione del 16/04/2024; dunque, era diversa rispetto alla precedente, tanto più che l'interessato vi aveva aggiunto la domanda di annullamento del titolo e richieste subordinate.

4.3. A fronte di tale ratio decidendi culminata nell'epilogo cassatorio reso da Sez. 1, n. 26849 del 2025, cit., il giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, mal interpretandolo (o, meglio, "sovrinterpretando") il dictum rescindente, pur dando atto, in premessa, che la Corte di cassazione «non ha valutato la prima questione» [se, cioè, l'ordine di esecuzione del pubblico ministero del 17/09/2024 rappresenti un nuovo provvedimento ovvero se costituisce una conferma del precedente ordine di esecuzione del 16/04/2024, con la mera rideterminazione della pena da eseguire, NdE], «atteso che ha fatto esclusivo riferimento all'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di inammissibilità» e persino mostrandosi consapevole che «la Cassazione non ha in modo esplicito valutato se il presupposto formulato dalla difesa fosse fondato», ha, poi, autonomamente - ma erroneamente - ritenuto che il provvedimento del P.M. del 17/09/2024 configurasse un nuovo ordine di esecuzione, traendone le conseguenti determinazioni di temporanea inefficacia ovvero di sospensione.

4.4. L'ordinanza impugnata ha violato l'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. nell'interpretazione costantemente datane da questa Corte e la resa motivazione si appalesa contraddittoria o quantomeno perplessa nonché al contempo carente perché dapprima lo stesso giudice dell'esecuzione, citando opportunamente Sez. 1, n. 10275 del 2022, cit., si mostra (apparentemente) consapevole della «costante giurisprudenza di legittimità» secondo la quale «l'ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti del condannato non può essere annullato a seguito della rideterminazione della pena da eseguire in virtù della continuazione» ma, subito dopo, non ne fa buon governo e rende una spiegazione inconcludente perché il periodo avversativo rimane tronco («...ma nella pronuncia di legittimità che ha dato origine a questo procedimento in sede di rinvio per l'annullamento si fa riferimento.»: pag. 2 ord. imp.).

Quale che fosse la ragione della decisione rimasta nella penna dell'estensore, resta il dato - come bene dedotto dal P.M. ricorrente - che la Cassazione, in sede rescindente, aveva deciso esclusivamente sulla correttezza della decisione del giudice dell'esecuzione circa l'inammissibilità dell'istanza avanzata dalla Difesa in data 17/09/2024, chiarendo che detta istanza non potesse considerarsi una mera riproposizione di quella precedente perché aggiungeva la richiesta di investire il Tribunale di sorveglianza e perché aveva ad oggetto un "nuovo" ordine di esecuzione (ossia quello del 17/09/2024); aggettivo - quest'ultimo - da intendere in senso per lo più cronologico, giacché, contenutisticamente, quel provvedimento 8in realtà di conferma del precedente del 16/04/2024 salvo che per la parte di rideterminazione della pena da espiare, rispetto alla quale ha assunto una funzione meramente ricognitiva.

Tant'è che - correttamente - a detto "nuovo" (recte: 41: "successivo") ordine di esecuzione della Procura i-13~a non è seguito un nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti (cd. cumulo) ex art. 663 cod. proc. pen., come si evince dall'identica numerazione SIEP.

5. Conclusivamente, deve disporsi l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza in applicazione del principio di diritto secondo il quale in materia d'esecuzione, la rideterminazione della pena da scontare entro i limiti di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., a seguito del riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. in un momento successivo all'inizio dell'esecuzione, comporta semplicemente l'obbligo di comunicazione all'istituto di detenzione della nuova data di fine pena e non legittima la ripetizione della fase di sospensione antecedente alla sua emissione, ormai esaurita e non più suscettibile di reviviscenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio P.Q.MRr o [OSCURATO:PERSONA]:71CM Il:DTZIARTO 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: PROCURATORE DELLA REPUBbLICA [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANO in funzione di giudice dell'esecuzione udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale monocratico di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 1/10/2025 (n. 2401/2025 SIGE), ha dichiarato la temporanea sospensione dell'efficacia dell'ordine di esecuzione per la carcerazione n. 1816/2024 del 17/09/2024 - per una pena da scontare di anni 3, mesi 1 e giorni 28 di reclusione ed euro 3.600 di multa - emesso dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e, conseguentemente, trasmetteva gli atti al Tribunale di sorveglianza 1di Milano perché provvedesse all'eventuale applicazione della misura alternativa di cui all'art. 47, comma 3-bis, ord. pen., come da richiesta depositata dalla Difesa. A fondamento dell'annullamento, il giudice dell'esecuzione ha posto la novità (e l'autonomia) dell'ordine di esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (con rideterminazione della pena da espiare ex art. 671 cod. proc. pen. in anni 3, mesi 1 e giorni 28 di reclusione ed euro 3.600 di multa) emesso dal P.M. di Milano dopo che lo stesso giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto la continuazione tra i fatti di reato oggetto di due sentenze cumulate nel primo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 16/04/2024 (SIEP 1861/2024), superiori ai limiti previsti dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. (anni 4, mesi 7 e giorni 28 di reclusione ed euro 3.900 di multa) con la conseguenza che «il PM avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione e trasmettere al Tribunale di Sorveglianza per la valutazione dell'applicazione della misura alternativa» dell'affidamento in prova. Non avendovi provveduto il P.M. direttamente (nel rilievo, opposto, che l'ordine di esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] costituisse una conferma del precedente ordine di esecuzione del 16/04/2024, con mera rideterminazione della pena da eseguire), il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione per la carcerazione n. 1816/2024 del 17/09/2024 e trasmesso al Tribunale di Sorveglianza gli atti per la valutazione dell'applicazione della misura alternativa. 2. Per l'annullamento dell'ordinanza in epigrafe ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano che, con unico motivo, denuncia violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 656, comma 5, e 663 cod. proc. pen. Premessa la ricostruzione del fatto processuale e chiarita la questione giuridica da affrontare, il P.M. lamenta la distonia e la contraddittorietà della decisione impugnata rispetto ai principi giurisprudenziali di legittimità in subiecta materia, costanti nel ritenere che la modificazione in melius dell'entità della pena per l'applicazione della continuazione in sede esecutiva non determina la possibilità di disporre la sospensione dell'ordine di esecuzione legittimamente emesso, cosicché laddove la pena complessiva scenda sotto i quattro anni previsti dall'art. 656 cod. proc. pen., il condannato non ha diritto ad ottenere la sospensione del titolo esecutivo nelle more della proposizione delle sue istanze al competente Tribunale di sorveglianza. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnat.,../o. 7 . 12 ,[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. La presente vicenda esecutiva prende le mosse dal riconoscimento, con ordinanza del 13/09/2024 del Tribunale monocratico di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione (su ricorso della difesa di [OSCURATO:PERSONA] dopo la notifica del primo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Milano), della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze oggetto del titolo di esecuzione, con conseguente rideterminazione della pena da scontare in anni 3, mesi 4 e giorni 28 di reclusione ed euro 3.600 di multa (in luogo della originaria pena complessiva da scontare di anni 4, mesi 7 e giorni 28 di reclusione ed euro 3.900 di multa, superiore ai limiti di pena previsti dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.) e contestuale rigetto della richiesta di revoca dell'ordine di esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], trattandosi di materia di competenza del P.M., organo preposto all'esecuzione della pena. 1.1. Seguiva l'emissione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di nuovo ordine di esecuzione per la pena residua da espiare ex art. 671 cod. proc. pen. da parte della Procura della Repubblica di Milano ma non di nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti (cd. cumulo). 1.2. Nei confronti di quest'ultimo provvedimento la Difesa di [OSCURATO:PERSONA], con istanza ex art. 670 cod. proc. pen. proponeva nuovo incidente di esecuzione per chiederne la declaratoria di inefficacia, sul presupposto che costituisse nuovo e autonomo ordine di esecuzione che avrebbe imposto al P.M. di sospenderne direttamente l'efficacia nei termini entro i quali il condannato avrebbe potuto adire il Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. 1.3. Il giudice dell'esecuzione, ritenendo detta istanza una mera riproposizione della precedente, priva di elementi di novità, con ordinanza del 4/03/2025 ne dichiarava l'inammissibilità, per aver già provveduto su analoga istanza in data 13/09/2024. 1.4. Questa Corte di cassazione, decidendo sul ricorso promosso nell'interesse del Dessoukyi avverso l'ordinanza di inammissibilità del giudice dell'esecuzione, lo accoglieva annullando l'ordinanza impugnata (Sez. 1, n. 26849 del 22/05/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.) e motivava nei seguenti termini: [...] l'istanza dichiarata inammissibile ha ad oggetto un nuovo provvedimento, adottato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 17 settembre 2024, seppure questo abbia confermato il precedente ordine di carcerazione del 16 aprile 2024. Inoltre, all'istanza, proposta ai sensi dell'art. 670 3cod. proc. pen., di perdita di efficacia del titolo indicato, l'interessato ha aggiunto la domanda di annullamento del titolo e richieste subordinate. Sicché, dal punto di vista formale secondo i principi sopra richiamati, la richiesta dichiarata inammissibile non appare mera riproposizione di precedente istanza perché avanzata avverso un provvedimento diverso da quello già esaminato dal Giudice dell'esecuzione contestualmente alla richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. Peraltro, il secondo provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano del 17 settembre 2024, di conferma di quello del 16 aprile 2024, ha anche preso atto del contenuto della ordinanza del giudice dell'esecuzione, intervenuta medio tempore, il 13 settembre 2024, con la quale si è riconosciuto il vincolo della continuazione, assumendo che in quella sede, vi è stato rigetto della richiesta di immediata revoca dell'ordine di esecuzione per la carcerazione del 16 aprile 2024. Si tratta, però, di rigetto che, dalla lettura del primo provvedimento del Tribunale (cfr. p. 2 dell'ordinanza emessa in data 13 settembre 2024) è giustificato dalla circostanza che organo dell'esecuzione della pena, come rideterminata per effetto dell'avvenuto riconoscimento della continuazione ex art.671 cod. proc. pen., è stato individuato nel Pubblico ministero. Né, infine, la motivazione del provvedimento impugnato che, invero, è estremamente stringata, spiega le ragioni della ritenuta totale sovrapponibilità delle istanze» (§ 1.2). 1.5. Il giudice dell'esecuzione, decidendo a seguito del rinvio disposto da questa Corte, ritenendo che la Cassazione non avesse in modo esplicito valutato se il presupposto formulato dalla Difesa (di trasmissione dell'ordinanza di rideterminazione della pena al Tribunale di sorveglianza) fosse fondato, nel rilievo che il provvedimento del P.M. del 17/09/2024 configurasse un nuovo e autonomo ordine di esecuzione (sicché il P.M. avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione e trasmettere al Tribunale di sorveglianza per la valutazione dell'applicazione della misura alternativa), con l'ordinanza in epigrafe del 1/10/2025 ha dichiarato la temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano per l'eventuale applicazione della misura alternativa di cui all'art. 47, comma 3-bis, ord. pen. come da richiesta depositata dalla Difesa. 2. Ciò premesso, il dato normativo offerto dagli artt. 656, comma 5, e 663 cod. proc. pen. e la costante ermeneusi fornitane da questa Corte (da ultimo v., per tutte, Sez. 1, n. 10275 del 26/11/2021, dep. 2022, Nonaj, Rv. 282788-01) 5 conducono a ritenere senz'altro errata la statuizione reda dall'ordinanza impugnata che, mal interpretando - recte: sovrinterpretando - il dictum di questa Corte reso 4da Sez. 1, n. 26849 del 22/05/2025, [OSCURATO:PERSONA], ha, di fatto, consentito la riedizione della fase necessariamente antecedente all'ordine di esecuzione emesso dalla Procura milanese a carico del [OSCURATO:PERSONA] ovvero la sospensione dello stesso; fase tuttavia già esaurita e non più suscettibile di reviviscenza; con ciò il giudice dell'esecuzione ha, dunque, violato l'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. nell'interpretazione datane da questa Corte, di cui peraltro l'ordinanza impugnata si dichiara persino consapevole (v. pag. 2 ord. imp.), donde l'evidente contraddittorietà e illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 3.1. Invero, secondo la sedimentata giurisprudenza di legittimità in materia esecutiva, l'annullamento dell'ordine di carcerazione da parte del giudice dell'esecuzione non può trovare giustificazione nella circostanza che la pena - rideterminata a seguito della ritenuta continuazione a norma dell'art. 671 cod. proc. pen. - sia stata ridotta nei limiti previsti dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.; ciò perché la rimodulazione della pena comporta soltanto l'obbligo di comunicazione all'istituto di detenzione della nuova data di scadenza della pena, ma non può avere come conseguenza l'annullamento di un ordine di carcerazione legittimamente emesso, la sospensione della cui esecuzione può avvenire esclusivamente - ricorrendone i presupposti - a seguito dell'istanza delle misure alternative alla detenzione (Sez. 1, n. 10275 del 26/11/2022, Nonaj, Rv. 292788- 01; conf. Sez. 1, n. 39752 del 21/07/2017, Kennou, non mass.; Sez. 1, n. 6359 del 31/01/2006, Arangio, Rv. 233441-01; Sez. 1, n. 2349 del 30/03/2000, Esposito, Rv. 216086-01). 3.2. Si tratta di un principio non riguardante esclusivamente il caso in cui il condannato sia stato già incarcerato al momento in cui interviene il provvedimento ex art. 671 cod. proc. pen., trovano fondamento nel granitico - e risalente - orientamento per cui «eventi influenzanti la misura della pena da eseguire, intervenuti dopo l'emissione del titolo esecutivo, non possono essere utilizzati per valutarne la legittimità ed efficacia» (cfr. già Sez. 1, n. 39525 del 4/10/2007, Cornacchia, non mass. sul punto, in motiv.; conf. Sez. 1, n. 4503 del 20/6/2000, Degni, non mass. sul punto, in motiv.). 3.3. In effetti, la rideterminazione della pena, scaturita dall'applicazione della continuazione in tempo successivo all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva comporta semplicemente l'obbligo di comunicazione all'istituto di detenzione della nuova data di scadenza della pena, ma non può agire in modo retrospettivo, nel senso di determinare la conseguenza dell'annullamento di un ordine di carcerazione, quante volte tale ordine sia stato legittimamente emesso. In particolare, ove si tratti di condannato già detenuto in espiazione della pena, l'esecuzione della pena stessa può essere sospesa, sempre che ne ricorrano 5i presupposti, soltanto a seguito dell'istanza tesa al conseguimento delle misure alternative alla detenzione da presentarsi da parte dell'interessato alla competente Magistratura di sorveglianza. 3.4. Si è precisato altresì in giurisprudenza che non dissimile è il caso in cui, legittimamente emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti del condannato, tale provvedimento, validamente emesso, resti inattuato per fatto del destinatario, in particolare nel caso in cui il destinatario sia risultato irreperibile, si sia sottratto e si sottragga all'esecuzione (in parallelo, nell'ambito regolato dall'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen., per l'irreperibile, al pari del latitante e dell'evaso, essendo soggetto che non ha, per definizione, conoscenza effettiva della sospensione, dal momento che pure l'avviso della sospensione gli è stato notificato secondo modalità che ne assicurano la mera conoscenza legale, non si ritiene doversi poi contemplare la possibilità dell'attivazione del meccanismo rinnovativo della formalità prevista dalla norma ora citata: Sez. 1, n. 10275 del 26/11/2021, dep. 2022, Nonaj, Rv. 282788-01; Sez. 1, n. 33125 del 29/01/2019, Vaklinova, Rv. 276411-01; Sez. 1, n. 1779 del 30/11/2017, dep. 2018, Resch, Rv. 272054-01). 3.5. Nella suddetta prospettiva, si è conseguentemente ritenuta la non suscettibilità - affermata dal giudice dell'esecuzione - del provvedimento applicativo della continuazione fra reati a determinare ex post la caducazione o, comunque, la declaratoria di inefficacia dell'ordine di esecuzione legittimamente emesso: rispetto al momento dell'emissione dell'ordine, e non rispetto alla situazione sopravvenuta in virtù della rideterminazione della pena, occorreva e occorre, quindi, verificare la sussistenza o meno delle condizioni legittimanti il procedimento sospensivo di cui all'art. 656 cod. proc. pen. 3.6. Naturalmente - come precisato da Sez. 1, n. 10275 del 26/11/2021, dep. 2022, cit., in motiv. § 3.3 - la riduzione della pena conseguente all'applicazione della disciplina del reato continuato dispiega immediatamente la sua efficacia e va resa nota mediante la comunicazione da farsi agli organi competenti e alla parte affinché l'esecuzione si conformi alla nuova pena. Anch'essa, però, siccome dipende da un fatto giuridico sopravvenuto, non si profila idonea a influire sulla fase, relativa alla disposizione della sospensione dell'esecuzione, consumatasi necessariamente con l'avvenuta emissione dell'ordine. 4. Orbene, nel caso qui al vaglio, la modificazione in melius dell'entità della pena, come conseguita al provvedimento ex art. 671 cod. proc. pen. del giudice dell'esecuzione emesso in data 13/09/2024, ha generato tutti gli effetti giuridici che - sotto il profilo della sua quantità complessiva e sotto il profilo dell'identificazione dei singoli componenti della stessa scaturiti dall'applicazione,., /,della continuazione - il provvedimento ha prodotto, ma essa (non poteva determinare e non) ha determinato anche la possibilità della riedizione della (ormai esaurita) fase antecedente all'emissione dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Milano, ormai in corso di esecuzione. Sotto questo, non superabile profilo, il ricorso del Procuratore ricorrente è fondato, laddove rettamente deduce che la rivisitazione dell'ordine di esecuzione una volta emesso è possibile solo a fronte della constatazione di un vizio genetico dello stesso (quale un errore di calcolo ovvero uno scorretto computo della fungibilità o del presofferto): ipotesi, all'evidenza, non sussistente nella specie. 4.1. Né può dirsi che il giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, fosse vincolato all'esito sospensivo di cui all'impugnato provvedimento sulla base del dictum reso da Sez. 1, n. 26849 del 22/05/2025, cit. (v. supra § 1.4 del ritenuto in fatto), il cui epilogo di annullamento si àncora ad un dato, per il vero, squisitamente formale, costituito dalla non totale sovrapponibilità delle istanze formulate dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (nell'ordine: quella del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quella del 10/02/2025) invece in precedenza ritenute totalmente sovrapponibili da quel Tribunale con una motivazione ritenuta «estremamente stringata» (Sez. 1, n. 26849 del 22/05/2025, in motiv. § 1, pag. 4) resa con la cassata ordinanza del 4/03/2025, tanto più che - come spiegato in motivazione, a fondamento della rilevata diversità anche nel petitum - a quella «proposta ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., di perdita di efficacia del titolo indicato, l'interessato ha aggiunto la domanda di annullamento del titolo e richieste subordinate» (Sez. 1, n. 26849 del 22/05/2025, in motiv. § 1, pagg. 3-4), ossia la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano per la valutazione della richiesta di misura alternativa dell'affidamento in prova, depositata contestualmente all'istanza (ivi, pag. 3). Significativo, in tal senso, è il seguente incipit: «[...] dal punto di vista formale secondo i principi sopra richiamati, la richiesta dichiarata inammissibile non appare mera riproposizione di precedente istanza perché avanzata avverso un provvedimento diverso da quello già esaminato dal Giudice dell'esecuzione contestualmente alla richiesta ex art. 671 cod. proc. pen.»: Sez. 1, n. 26849 del 2025, cit., pag. 4). 4.2. In breve, questa Corte ha semplicemente preso atto che l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dichiarata inammissibile dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 4/03/2025 aveva ad oggetto un "nuovo" - rectius: "successivo" - provvedimento, adottato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 17/09/2024, di esecuzione per la pena residua (avendo «preso atto del contenuto della ordinanza del giudice dell'esecuzione, intervenuta medio tempore, il 13/09/2024, con la quale si è riconosciuto il vincolo della continuazione»: Sez. 1, n. 26849 del 2025, cit., pag. 74), e, al contempo, di conferma del precedente ordine di carcerazione del 16/04/2024; dunque, era diversa rispetto alla precedente, tanto più che l'interessato vi aveva aggiunto la domanda di annullamento del titolo e richieste subordinate. 4.3. A fronte di tale ratio decidendi culminata nell'epilogo cassatorio reso da Sez. 1, n. 26849 del 2025, cit., il giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, mal interpretandolo (o, meglio, "sovrinterpretando") il dictum rescindente, pur dando atto, in premessa, che la Corte di cassazione «non ha valutato la prima questione» [se, cioè, l'ordine di esecuzione del pubblico ministero del 17/09/2024 rappresenti un nuovo provvedimento ovvero se costituisce una conferma del precedente ordine di esecuzione del 16/04/2024, con la mera rideterminazione della pena da eseguire, NdE], «atteso che ha fatto esclusivo riferimento all'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di inammissibilità» e persino mostrandosi consapevole che «la Cassazione non ha in modo esplicito valutato se il presupposto formulato dalla difesa fosse fondato», ha, poi, autonomamente - ma erroneamente - ritenuto che il provvedimento del P.M. del 17/09/2024 configurasse un nuovo ordine di esecuzione, traendone le conseguenti determinazioni di temporanea inefficacia ovvero di sospensione. 4.4. L'ordinanza impugnata ha violato l'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. nell'interpretazione costantemente datane da questa Corte e la resa motivazione si appalesa contraddittoria o quantomeno perplessa nonché al contempo carente perché dapprima lo stesso giudice dell'esecuzione, citando opportunamente Sez. 1, n. 10275 del 2022, cit., si mostra (apparentemente) consapevole della «costante giurisprudenza di legittimità» secondo la quale «l'ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti del condannato non può essere annullato a seguito della rideterminazione della pena da eseguire in virtù della continuazione» ma, subito dopo, non ne fa buon governo e rende una spiegazione inconcludente perché il periodo avversativo rimane tronco («...ma nella pronuncia di legittimità che ha dato origine a questo procedimento in sede di rinvio per l'annullamento si fa riferimento.»: pag. 2 ord. imp.). Quale che fosse la ragione della decisione rimasta nella penna dell'estensore, resta il dato - come bene dedotto dal P.M. ricorrente - che la Cassazione, in sede rescindente, aveva deciso esclusivamente sulla correttezza della decisione del giudice dell'esecuzione circa l'inammissibilità dell'istanza avanzata dalla Difesa in data 17/09/2024, chiarendo che detta istanza non potesse considerarsi una mera riproposizione di quella precedente perché aggiungeva la richiesta di investire il Tribunale di sorveglianza e perché aveva ad oggetto un "nuovo" ordine di esecuzione (ossia quello del 17/09/2024); aggettivo - quest'ultimo - da intendere in senso per lo più cronologico, giacché, contenutisticamente, quel provvedimento 8in realtà di conferma del precedente del 16/04/2024 salvo che per la parte di rideterminazione della pena da espiare, rispetto alla quale ha assunto una funzione meramente ricognitiva. Tant'è che - correttamente - a detto "nuovo" (recte: 41: "successivo") ordine di esecuzione della Procura i-13~a non è seguito un nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti (cd. cumulo) ex art. 663 cod. proc. pen., come si evince dall'identica numerazione SIEP. 5. Conclusivamente, deve disporsi l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza in applicazione del principio di diritto secondo il quale in materia d'esecuzione, la rideterminazione della pena da scontare entro i limiti di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., a seguito del riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. in un momento successivo all'inizio dell'esecuzione, comporta semplicemente l'obbligo di comunicazione all'istituto di detenzione della nuova data di fine pena e non legittima la ripetizione della fase di sospensione antecedente alla sua emissione, ormai esaurita e non più suscettibile di reviviscenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio P.Q.MRr o [OSCURATO:PERSONA]:71CM Il:DTZIARTO 9
Sentenza Cassazione n. 12822/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris