Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 14/1973
ECLI:IT:COST:1973:14
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ordinanza 20 marzo 1970, emessa dal pretore di Frosinone nel
procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di
cui all'art. 724 del codice penale, e con ordinanza 5 marzo 1971,
emessa dal pretore di Sapri nel procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA],
imputato della stessa contravvenzione, è stata sollevata, accogliendo
le istanze della difesa, la questione di legittimità costituzionale
della citata norma del codice penale in riferimento agli artt. 3
(entrambe le ordinanze), 8, 19 e 21 della [OSCURATO:PERSONA] (ordinanza del
pretore di Sapri).
Nei giudizi avanti questa Corte non vi è stata costituzione di
parti. In quello conseguito all'ordinanza del pretore di Frosinone è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso per
la dichiarazione di infondatezza della questione.
:
1. - Le due ordinanze di rimessione sollevano la stessa questione
di legittimità costituzionale, onde i giudizi possono essere riuniti e
definiti con unica sentenza.
2. - L'art. 724 del codice penale violerebbe, secondo il pretore di
Frosinone, l'art. 3 della [OSCURATO:PERSONA], il quale, garantendo la
assoluta uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, senza alcuna
possibilità di discriminazione in riferimento al tipo di religione
professata, non consentirebbe che si tuteli soltanto il sentimento
religioso del cattolico e non anche quello di altri cittadini
professanti religione diversa; e violerebbe altresì - secondo il
pretore di Sapri - anche gli artt. 8 e 19 (diretta e specifica
applicazione, quest'ultimo, in materia religiosa del più generale
principio sancito dall'art. 21 Cost.), in quanto l'eguale libertà
importerebbe eguale protezione e tutela penale.
3. - [OSCURATO:PERSONA], col riconoscere i diritti inviolabili
dell'uomo (art. 2) e, tra essi, la libertà di religione (artt. 8 e
19), tutela il sentimento religioso e giustifica la sanzione penale
delle offese ad esso recate.
L'incriminazione della bestemmia, sancita dall'art. 724 c.p., non
è pertanto in contrasto con le norme costituzionali, ma anzi trova in
esse fondamento.
D'altra parte, la limitazione della previsione legislativa alle
offese contro la religione cattolica corrisponde alla valutazione fatta
dal legislatore dell'ampiezza delle reazioni sociali determinate dalle
offese contro il sentimento religioso della maggior parte della
popolazione italiana. La norma impugnata, che è compresa nel titolo
delle "contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi", non può
quindi essere considerata irrazionale e illegittima, indipendentemente
dalla posizione attribuita alla Chiesa cattolica negli artt. 7 e 8
Cost.; né il giudizio della Corte può estendersi a sindacare, in base
a rilievi quantitativi e statistici o a considerazioni di fatto,
l'esattezza di quella valutazione.
Tuttavia la Corte ritiene che, per una piena attuazione del
principio costituzionale della libertà di religione, il legislatore
debba provvedere a una revisione della norma, nel senso di estendere la
tutela penale contro le offese del sentimento religioso di individui
appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 724 del codice penale,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 21 della [OSCURATO:PERSONA],
dalle ordinanze indicate in epigrafe dei pretori di Frosinone è di
Sapri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere