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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 14/1973

ECLI:IT:COST:1973:14
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con ordinanza 20 marzo 1970, emessa dal pretore di Frosinone nel procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 724 del codice penale, e con ordinanza 5 marzo 1971, emessa dal pretore di Sapri nel procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA], imputato della stessa contravvenzione, è stata sollevata, accogliendo le istanze della difesa, la questione di legittimità costituzionale della citata norma del codice penale in riferimento agli artt. 3 (entrambe le ordinanze), 8, 19 e 21 della [OSCURATO:PERSONA] (ordinanza del pretore di Sapri).

Nei giudizi avanti questa Corte non vi è stata costituzione di parti.

In quello conseguito all'ordinanza del pretore di Frosinone è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso per la dichiarazione di infondatezza della questione. :

1. - Le due ordinanze di rimessione sollevano la stessa questione di legittimità costituzionale, onde i giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - L'art. 724 del codice penale violerebbe, secondo il pretore di Frosinone, l'art. 3 della [OSCURATO:PERSONA], il quale, garantendo la assoluta uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, senza alcuna possibilità di discriminazione in riferimento al tipo di religione professata, non consentirebbe che si tuteli soltanto il sentimento religioso del cattolico e non anche quello di altri cittadini professanti religione diversa; e violerebbe altresì - secondo il pretore di Sapri - anche gli artt. 8 e 19 (diretta e specifica applicazione, quest'ultimo, in materia religiosa del più generale principio sancito dall'art. 21 Cost.), in quanto l'eguale libertà importerebbe eguale protezione e tutela penale.

3. - [OSCURATO:PERSONA], col riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2) e, tra essi, la libertà di religione (artt. 8 e 19), tutela il sentimento religioso e giustifica la sanzione penale delle offese ad esso recate.

L'incriminazione della bestemmia, sancita dall'art. 724 c.p., non è pertanto in contrasto con le norme costituzionali, ma anzi trova in esse fondamento.

D'altra parte, la limitazione della previsione legislativa alle offese contro la religione cattolica corrisponde alla valutazione fatta dal legislatore dell'ampiezza delle reazioni sociali determinate dalle offese contro il sentimento religioso della maggior parte della popolazione italiana.

La norma impugnata, che è compresa nel titolo delle "contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi", non può quindi essere considerata irrazionale e illegittima, indipendentemente dalla posizione attribuita alla Chiesa cattolica negli artt. 7 e 8 Cost.; né il giudizio della Corte può estendersi a sindacare, in base a rilievi quantitativi e statistici o a considerazioni di fatto, l'esattezza di quella valutazione.

Tuttavia la Corte ritiene che, per una piena attuazione del principio costituzionale della libertà di religione, il legislatore debba provvedere a una revisione della norma, nel senso di estendere la tutela penale contro le offese del sentimento religioso di individui appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 21 della [OSCURATO:PERSONA], dalle ordinanze indicate in epigrafe dei pretori di Frosinone è di Sapri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con ordinanza 20 marzo 1970, emessa dal pretore di Frosinone nel procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 724 del codice penale, e con ordinanza 5 marzo 1971, emessa dal pretore di Sapri nel procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA], imputato della stessa contravvenzione, è stata sollevata, accogliendo le istanze della difesa, la questione di legittimità costituzionale della citata norma del codice penale in riferimento agli artt. 3 (entrambe le ordinanze), 8, 19 e 21 della [OSCURATO:PERSONA] (ordinanza del pretore di Sapri). Nei giudizi avanti questa Corte non vi è stata costituzione di parti. In quello conseguito all'ordinanza del pretore di Frosinone è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso per la dichiarazione di infondatezza della questione. : 1. - Le due ordinanze di rimessione sollevano la stessa questione di legittimità costituzionale, onde i giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza. 2. - L'art. 724 del codice penale violerebbe, secondo il pretore di Frosinone, l'art. 3 della [OSCURATO:PERSONA], il quale, garantendo la assoluta uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, senza alcuna possibilità di discriminazione in riferimento al tipo di religione professata, non consentirebbe che si tuteli soltanto il sentimento religioso del cattolico e non anche quello di altri cittadini professanti religione diversa; e violerebbe altresì - secondo il pretore di Sapri - anche gli artt. 8 e 19 (diretta e specifica applicazione, quest'ultimo, in materia religiosa del più generale principio sancito dall'art. 21 Cost.), in quanto l'eguale libertà importerebbe eguale protezione e tutela penale. 3. - [OSCURATO:PERSONA], col riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2) e, tra essi, la libertà di religione (artt. 8 e 19), tutela il sentimento religioso e giustifica la sanzione penale delle offese ad esso recate. L'incriminazione della bestemmia, sancita dall'art. 724 c.p., non è pertanto in contrasto con le norme costituzionali, ma anzi trova in esse fondamento. D'altra parte, la limitazione della previsione legislativa alle offese contro la religione cattolica corrisponde alla valutazione fatta dal legislatore dell'ampiezza delle reazioni sociali determinate dalle offese contro il sentimento religioso della maggior parte della popolazione italiana. La norma impugnata, che è compresa nel titolo delle "contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi", non può quindi essere considerata irrazionale e illegittima, indipendentemente dalla posizione attribuita alla Chiesa cattolica negli artt. 7 e 8 Cost.; né il giudizio della Corte può estendersi a sindacare, in base a rilievi quantitativi e statistici o a considerazioni di fatto, l'esattezza di quella valutazione. Tuttavia la Corte ritiene che, per una piena attuazione del principio costituzionale della libertà di religione, il legislatore debba provvedere a una revisione della norma, nel senso di estendere la tutela penale contro le offese del sentimento religioso di individui appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 21 della [OSCURATO:PERSONA], dalle ordinanze indicate in epigrafe dei pretori di Frosinone è di Sapri. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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