CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2025
Cassazione n. 33332/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa in data 20.02.2025, la Corte d'Appello di Genova ha confermato la sentenza del Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Savona, del 05.06.2024, che condannava [OSCURATO:PERSONA] i reati di cui agli artt. 624, 625 cod.pen. alla pena di anni 2, mesi 11 e giorni 10 di reclusione ed euro 1200 di multa. 2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, e) cod.proc.pen. Il ricorrente deduce vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente contesta la mancata applicazione concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen., e mancanza di motivazione sul punto. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 II motivo dedotto non è consentito in sede di legittimità perché inerente al trattamento punitivo, in quanto sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. 3.2 II mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. í, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchè sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente. Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Genova ha adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in mancanza di elementi positivi, valorizzando la dedizione sistematica al furto, interrotta con l'arresto in flagranza, nonché il numero e la gravità di precedenti penali certificati dal casellario giudiziale. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende. • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025 Il consigliere este