CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 13963/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntis unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]RICORRENTE-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]CONTRORICORRENTE-avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2638/2019 depositata il13/11/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2653/2020Numero sezionale 1248/2026Numero di raccolta generale 13963/2026Data pubblicazione 13/05/2026Il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenzadel Tribunale di Foggia n. 2638/2019 depositata il 13/11/2019. Resistecon controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Bari aveva accoltol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 59/2016 concui il g.d.p. di Cerignola n. 59/2016 aveva rigettato l’opposizione aldecreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio nei confronti dell’appellanteper il pagamento delle spese condominiali. Il Tribunale di Foggia, inparticolare, aveva ritenuto fondato il motivo di appello relativo al difetto dilegittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle pretese creditorieavanzate dal Condominio, essendo l’appellante mera assegnataria dellacasa familiare - di proprietà esclusiva del coniuge - a seguito diseparazione personale. Il Tribunale ha, perciò, riformato la sentenza diprimo grado e revocato il decreto ingiuntivo intimato dal Condominio, cheè stato, altresì, condannato a rimborsare le spese processuali del doppiogrado di giudizio.Propone ricorso per cassazione il Condominio, affidandolo a tre motivi; sicostituisce la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso permanifesta infondatezza, avendo il giudice di secondo grado deciso la causain modo conforme alla giurisprudenza di legittimità.Le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.All’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Collegio riservava la decisione.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta laviolazione dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 1022, 1025,1004, 1005 c.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.In particolare, le dette norme stabiliscono che chi è titolare del diritto diabitazione è tenuto al pagamento delle spese e, in genere, agli oneri diNumero registro generale 2653/2020Numero sezionale 1248/2026Numero di raccolta generale 13963/2026Data pubblicazione 13/05/2026custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa. Lacensura investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenutoesclusa dall’obbligo di pagamento delle spese condominiali l’assegnatariadella casa familiare.Con il secondo motivo, il Condominio lamenta la violazione dell’art.360 nn. 3 e 5 c.p.c. per omessa insufficiente e contraddittoria motivazionecirca un fatto decisivo e controverso del giudizio e per violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto, nella parte in cui il giudice di appellonon ha ritenuto definitivo il decreto ingiuntivo per non essere statoesperito in primo grado il tentativo obbligatorio di mediazione.Con il terzo motivo, il Condominio lamenta la violazione dell’art. 360n. 5 c.p.c. per l’omesso esame della documentazione versata in atti checostituisce elemento decisivo ai fini del giudizio (in relazione ai documentiprodotti a supporto della richiesta monitoria e consistenti nei verbali diapprovazione dei bilanci e nei rendiconti di esercizio).Va scrutinato prima il secondo motivo.Il Tribunale di Foggia ha ritenuto non fondata l’eccezione circa iltentativo obbligatorio di mediazione, evidenziando come la parteconvenuta non l’abbia sollevata nel corso del giudizio di primo grado neltermine decadenziale previsto ex lege, e la circostanza che la stessa nonsia stata rilevata d’ufficio.Il motivo è infondato.Va premesso che nelle controversie soggette a mediazioneobbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, icui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una voltainstaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze diconcessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parteopposta, tal che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dicui al citato comma 1-bis consegue la revoca del decreto ingiuntivo (cosìNumero registro generale 2653/2020Numero sezionale 1248/2026Numero di raccolta generale 13963/2026Data pubblicazione 13/05/2026Sez. U. n. 19596 del 18.9.2020; poi l’art. 5-bis del d. lgs. n. 28/2010introdotto dal d. lgs. n. 149/2022). Nel caso di specie il Condominiolamenta il mancato rilievo della improcedibilità e la mancata declaratoriadi definitività del decreto opposto da parte del giudice di appello, laddovel’onere dell’incombente gravava pacificamente su di esso (difettando, perciò solo e sotto tale profilo, l’interesse alla impugnazione: cfr. Cass. n.27944/2025; Cass. sez. II. n. 12094/2026). Nel caso che occupa,l’omessa mediazione, se eccepita o tempestivamente rilevata, era,pertanto, destinata ad importare la revoca del decreto opposto (in dannodello stesso condominio). Pertanto, il motivo è inammissibile.Il primo e il terzo motivo vanno esaminati congiuntamente e sono,infondati dovendosi assicurare continuità al principio affermato da Cass.Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16613 del 23/05/2022, secondo cui“l'amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per lamanutenzione e per l’esercizio delle parti e dei servizi comuniesclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall’effettivo proprietario otitolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusaun'azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatariodell’unità immobiliare adibita a casa familiare, configurandosi il diritto algodimento della casa familiare come diritto personale di godimento "suigeneris".Legittimato passivo dell’azione del condominio volta al recuperodegli oneri è, dunque, unicamente il titolare del diritto reale sulla singolaunità immobiliare.Il ricorso è infondato e il ricorrente va condannato a rimborsare allacontroricorrente le spese del giudizio di cassazione, come liquidate indispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002,dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 2653/2020Numero sezionale 1248/2026Numero di raccolta generale 13963/2026Data pubblicazione 13/05/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis delcitato art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquidain complessivi € 1.600,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spesegenerali e ad accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dichiara chesussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 12.5.2026.Il PRESIDENTEAntonio Scarpa