CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03096/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 27.10.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Loy, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di WU Rongli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GUP di Bari aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto estorsione aggravata loro in concorso ascritto e, con le circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti sulla contestata aggravante e la riduzione legata alla scelta del rito premiale, li aveva condannati: il primo alla pena di anni 2, mesi 5 e giorni 10 di reclusione e, il secondo, alla pena di anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Bari ha in primo luogo accolto l'accordo processuale conseguente alla rinuncia parziale ai motivi di appello proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] fatta eccezione di quelli sul trattamento sanzionatorio che, prendendo atto ed avendo convenuto sulla congruità della convergente indicazione delle parti, ha rideterminato, per il medesimo, in anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed Euro 1.200 di multa; in parziale accoglimento dell'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre riconosciuto al predetto imputato la attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. rideterminando la pena per costui in anni 2 di reclusione ed Euro 1.000 di multa; 3. ricorrono per cassazione entrambi gli imputati deducendo: 3.1 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], omessa motivazione sulla pena della multa calcolata quasi al massimo edittale: rileva che la Corte di Appello, senza alcuna motivazione, ha inflitto la pena della multa partendo da Euro 2.700 ovvero da due terzi del massimo edittale laddove per quella detentiva è partita dal minimo; 3.2 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: 3.2.1 violazione di legge sull'art. 110 cod. pen. e omessa motivazione sul devoluto e sua manifesta illogicità e contraddittorietà: rileva che la sentenza si fonda sulla "presunzione" della consapevolezza dell'imputato di concorrere nella estorsione realizzata dal fratello e che, secondo la Corte, si fonda su tre elementi che, tuttavia, non possono deporre in tal senso, a partire dal riferimento al luogo dell'incontro, indicato nel deposito del ricorrente e presso il quale l'appuntamento era stato fissato trenta minuti prima; né, secondo la difesa, era univoco il riferimento all'aiuto fornito al fratello nel conteggio del denaro ed era stato illogicamente valutato il fatto che tale operazione fosse avvenuta indossando dei guanti di lattice; sottolinea che anche in tale occasione il [OSCURATO:PERSONA] venne chiamato dal fratello solo successivamente alla consegna del borsone con il denaro laddove la stessa persona offesa ha sempre riferito che tutte le fasi della contrattazione avevano visto come protagonista solo il [OSCURATO:PERSONA]; segnala, ancora, quanto la persona offesa aveva riferito in merito alle parole che il ricorrente avrebbe pronunciato immediatamente dopo la consegna del denaro e, a tal proposito, evidenzia che la questione della attendibilità della persona offesa è questione di fatto che, tuttavia, è suscettibile di valutazione in sede di legittimità laddove quella del giudice di merito sia caratterizzata da evidenti contraddizioni come avvenuto nel caso di specie in cui è stata la stessa Corte territoriale a far presente la estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alle varie fasi della condotta estorsiva; segnala, ancora, come la attendibilità del Ding fosse stata contestata nell'atto di appello dove si era fatto riferimento ai tre verbali di sommarie informazioni rilasciate dal predetto, !e ultime delle quali a distanza di due anni dai fatti e nelle quali, soltanto, aveva riferito il particolare che ha poi condotto alla condanna del ricorrente come partecipe della condotta del fratello; aggiunge che lo stesso imputato aveva riferito dell'astio nutrito dal Ding nei suoi confronti per la sua manifestata intenzione di intraprendere una attività di autotrasporto in concorrenza con lui; 3.2.2 violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 378 cod. pen. o dell'art. 379 cod. pen. ed erronea applicazione degli artt. 110 e 629 cod. pen.; vizio di motivazione: segnala il carattere sostanzialmente apparente della motivazione con cui la Corte di Appello ha escluso di poter ipotizzare un favoreggiamento richiamando, a sostegno, delle decisioni dei tutto inconferenti rispetto al caso di specie in cui è pacifico che anche la riscossione della somma fu appannaggio del solo [OSCURATO:PERSONA] ed avendo la stessa Corte di Appello, in altra parte della medesima sentenza, escluso la partecipazione del ricorrente alle fasi antecedenti questo momento; 3.2.3 omessa motivazione rispetto alla riduzione di pena per la ritenuta attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.: segnala che la Corte di Appello non ha in alcun modo giustificato la minimale riduzione di pena conseguente al riconoscimento della attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. in violazione dei principi enucleabili dall'art. 132 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 111 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile. E' pacifico, infatti, che il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22002 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gueli). Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, pur rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art.599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Sez. 4, n. 53565 del 27.9.2017, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Sez. 5, n. 3391 del 15.10.2009, Camassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiamento" in appello). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 1. Il primo ed il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente. Si tratta, invero, di motivi solo apparentemente articolati su profili di violazione di legge o di vizi di motivazione suscettibili di essere dedotti in questa sede laddove, in realtà, le censure difensive suppongono una ricostruzione del fatto diversa rispetto a quella su cui hanno convenuto - sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze processuali - entrambi i giudici di merito. In particolare, la Corte di Appello ha disatteso la doglianza difensiva articolata in punto di difetto di prova del concorso del ricorrente nella condotta del fratello, riepilogando in primo luogo la ricostruzione dell'episodio relativo alla consegna del denaro (cfr., pag. 5 della sentenza impugnata) in termini, invero, non specificamente contestati dalla difesa, che si è concentrata esclusivamente sul particolare della frase che il ricorrente avrebbe profferito alla conclusione dell'incontro; il Ding, infatti, aveva riferito di aver incontrato i due fratelli nel magazzino del ricorrente dopo aver preso appuntamento con Rongli ma dove, ad attenderlo ed a riceverlo erano stati entrambi; sempre secondo il racconto del Ding - quale riportato nelle due sentenze di merito - il Rongli lo aveva invitato a salire al piano superiore dove tutti, compreso anche il Dongdi, si erano appartati in un ufficio ed "entrambi i fratelli hanno calzato un paio di guanti di lattice di colore giallo, hanno preso una mazzetta di soldi ciascuno ed hanno iniziato a contarli" (cfr., ivi, pag. 5). Di qui, secondo la Corte di Appello, ed in termini assolutamente lineari sul piano logico, la prova dell'esistenza di una previa intesa tra i due fratelli atteso che anche il Dongdi, per poter contare il denaro, doveva sapere quale era la cifra che Ding doveva portare; per altro verso, con motivazione che non si presta a rilievi di manifesta illogicità, i giudici di secondo grado hanno motivato circa la impossibilità che il ricorrente potesse supporre che si trattasse di un pagamento "in nero" per merce venduta dal fratello che, all'epoca, lavorava invece alle dipendenze di un'altra ditta. Le due sentenze di merito hanno quindi fatto presente che il denaro, dopo essere stato contato, non era stato immediatamente trattenuto dai due fratelli ma ricollocato nel borsone restituito a sua volta nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], cognata del Ding e titolare della ditta "[OSCURATO:SOCIETA]" cui erano stati sottratti 499 colli sigillati di abbigliamento, per la cui restituzione era stata chiesta la somma di Euro 150.000 e che, insieme alla moglie di Ding, era rimasta nel magazzino ad attendere la restituzione della merce di cui quel denaro era, per l'appunto, il "prezzo"; nel frattempo, a ritirare la merce si erano recati il Ding ed il Rongli che i carabinieri, preventivamente allertati e che avevano organizzato lo scambio, avevano proceduto ad arrestare in flagranza mentre altri colleghi avevano fatto irruzione nel magazzino di Dongdi dove avevano rinvenuto la moglie di Ding e la sorella di costei ma non già il ricorrente che si era nel frattempo dileguato. La Corte di Appello ha sottolineato, peraltro, che era stato lo stesso Dongdi a confermare, in sede di interrogatorio, che la moglie del Ding era rimasta nel magazzino con il denaro in attesa che il marito le desse conferma del recupero della merce, cosicché congruamente la Corte di Appello, con motivazione ancora una volta del tutto lineare, ha potuto valorizzare la dinamica dello scambio e considerare le dichiarazioni del Ding circa le parole profferite dal Dongdi - su cui ha insistito il ricorso - un elemento secondario alla luce, per l'appunto, del contesto della motivazione in cui esse erano state richiamate. Il secondo motivo di ricorso è fondato, poi, su una ricostruzione del fatto difforme rispetto a quella che, con argomentazioni che non meritano le censure articolate dalla difesa del Rongli, viene restituita dalle due sentenze di merito dovendosene perciò predicare la inammissibilità per il fatto di proporre un problema apparentemente di mera qualificazione giuridica ma, in concreto, scontando e supponendo una diversa ed alternativa lettura delle medesime emergenze fattuali. In definitiva, sotto il profilo del vizio di violazione di legge il ricorrente denunzia la insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice ma, lungi dal proporre un vizio di legittimità, finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il finale risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere, al contrario, tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - così come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale. Va detto, inoltre, che la sentenza impugnata, invero, ha affermato che "... dalle acquisizioni agli atti non risulta che l'appellante abbia in alcun modo partecipato alla complessa attività finalizzata alla estorsione del denaro, dalla organizzazione della simulazione della rapina in danno del tir, la individuazione del deposito ove occultare la merce né alla trattativa con la persona offesa che condusse alla consegna dell'acconto di 10.000 euro e alla determinazione del prezzo definitivo dell'estorsione in 90.000 euro rispetto alla richiesta iniziale della maggior somma di 150.000 euro ..." poiché "... tutte tali fasi sono state ideate, programmate e realizzate dal solo Rongli, come da costui ammesso e come riferito dalle stesse persone offese nelle reiterate dichiarazioni dalle medesime rese" (cfr., pag. 8 della sentenza impugnata). Si tratta di una affermazione che ha fornito alla difesa lo spunto per denunciare la contraddittorietà della motivazione che, per un verso, ha affermato la responsabilità del ricorrente e, per altro verso, la avrebbe in tal modo e di fatto esclusa. In realtà, a superare ogni perplessità sul punto è sufficiente rilevare che la considerazione della Corte è stata riferita al motivo di appello con cui la difesa aveva sollecitato il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. che è stata infatti ritenuta dai giudici del gravame proprio in virtù del fatto che le condotte materiali più rilevanti erano state appannaggio esclusivo di [OSCURATO:PERSONA] senza, tuttavia, escludere la responsabilità concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] su cui, infatti, ha congruamente motivato nei termini sopra richiamati, il quale aveva assunto un ruolo più defilato "entrando in scena" soltanto nella finale della estorsione. 2. Il terzo motivo, con cui la difesa lamenta l'inadeguatezza della riduzione della pena conseguente al riconoscimento della attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è infondato: è pacifico che l'ampia discrezionalità che caratterizza questo genere di valutazione permette di ritenere adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo" (cfr., Sez. 4, n. 54966 del 20.9.2017, Romagnoli, Rv. 271524; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998 U, Urrata, Rv. 211583 - 01). 3. Il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali mente l'inammissibilità di quello di [OSCURATO:PERSONA] la sua condanna al pagamento vuoi delle spese processuali che della somma - che si stima equa - di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichia