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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 47270/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Serbia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Campobasso in data 20/4/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Campobasso confermava la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di tentata rapina impropria aggravata, condannandolo alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro mille di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto il vizio di motivazione con riguardo all'apprezzamento del compendio indiziario.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure.

Infatti, il ricorrente reitera le doglianze formulate con il primo motivo d'appello, analiticamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese con il supporto di esaustiva motivazione, esente da criticità giustificative.

Con l'apparato reiettivo del gravame la difesa non si confronta criticamente, votando l'impugnazione all'irricevibilità.4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente , [OSCURATO:PERSONA] Luc1 penali DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Serbia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Campobasso in data 20/4/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Campobasso confermava la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di tentata rapina impropria aggravata, condannandolo alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro mille di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto il vizio di motivazione con riguardo all'apprezzamento del compendio indiziario. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure. Infatti, il ricorrente reitera le doglianze formulate con il primo motivo d'appello, analiticamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese con il supporto di esaustiva motivazione, esente da criticità giustificative. Con l'apparato reiettivo del gravame la difesa non si confronta criticamente, votando l'impugnazione all'irricevibilità.4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente , [OSCURATO:PERSONA] Luc1 penali DEPOS
Sentenza Cassazione n. 47270/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris