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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12395/2026

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osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per ludo luigi limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena della quale chiede l'applicazione, inammissibilità del ricorso nel resto; inammissibilità dei restanti ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 febbraio 2025, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati, alle pene di giustizia, in relazione al reato, a ciascuno rispettivamente ascritto, di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza, attestavano falsamente di essere in possesso dei requisiti per l'ottenimento omettendo di indicare di essere stato condannati, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen.2.

Avverso la sentenza gli imputati tramite i loro difensore di fiducia hanno proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi di ricorso.

2.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi di ricorso. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'omessa motivazione in ordine all'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza là non riconosce il beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio riconosciuto nella motivazione.

2.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce i seguenti motivi di ricorso. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 conv. con la legge n. 26 del 2019 e al vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato.

Premesso che a seguito delle modifiche introdotte in sede di conversioni in legge del decreto legge n. 7 del 2019, è stato previsto l'ulteriore requisito per accedere al beneficio economico, dell'assenza nei dieci anni precedenti la domanda, di condanne per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., e la circostanza che l'imputato aveva utilizzato un vecchio modulo che non prevedeva la casella che indicava il nuovo requisito, argomenta il difensore l'errore scusabile, ai sensi dell'art. 5 cod.pen., tenuto conto delle circostanze di fatto e della scarsa alfabetizzazione, e l'assenza di motivazione del dolo specifico nel provvedimento impugnato là dove la corte territoriale avrebbe omesso di considerare le circostanze del fatto (utilizzo di un modulo non aggiornato e la circostanza che la domanda era stata presentata due mesi dopo la modifica nel maggio del 2019). - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, diniego espresso cumulativamente per tutti gli imputati.

2.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un unico motivo di ricorso, l'abrogazione del reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il mancato avvio alla giustizia riparativa e alla mancata sostituzione della pena detentiva ex art. 545 bis cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla sospensione condizionale della pena di cui si chiede di disporre l'applicazione, inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Inammissibili gli altri ricorsi. 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è in parte fondato.

Il primo motivo di ricorso risulta inammissibile.

Rileva, il Collegio, che dal non contestato riepilogo dei motivi di impugnazione, non risulta che l'imputato avesse devoluto la richiesta di applicazione della speciale causa di non punibiità per tenuità del fatto, ex art. 131 bis cod.pen. essendo la norma già in vigore al momento della pronuncia della sentenza.

Peraltro, deve rammentarsi che è inammissibile, per difetto per genericità e difetto di autosufficienza, il motivo inteso a denunciare l'omesso esame di una richiesta (nella specie, assoluzione dell'imputato ex art. 131-bis cod. pen.), di cui non vi sia menzione nel provvedimento impugnato, qualora non siano stati specificamente indicati gli atti da cui possa desumersi che detta richiesta era stata invece ritualmente proposta (Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Novella, Rv. 277796 - 01; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066 - 01) e che la stessa contenesse le ragioni poste a suo fondamento, poiché è ormai pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, come non possa formare oggetto di ricorso per Cassazione il ricorso con cui si deduca il vizio di motivazione a fronte di un motivo generico nell'atto di appello, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta, Rv. 262700).

Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Dalla motivazione della sentenza si evince che la Corte di appello ha inteso riconoscere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena di cui manca ogni menzione nel dispositivo.

La corte territoriale ha compiutamente motivato sulla concessione del beneficio al predetto imputato, differenziando la sua posizione da quella degli altri imputati, ma ha omesso di riconoscere il menzionato beneficio nel dispositivo.

Rileva, il Collegio, che il principio della prevalenza del contenuto del dispositivo, nel caso in cui contrasti con la motivazione, non è applicabile ove quest'ultima sia contestuale (Sez. 6, n. 37632 del 09/10/2025. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288898 - 01).

Nel caso in esame è possibile evincere la reale volontà del giudice che, nella motivazione, ha argomentato il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena che era suo intendimento concedere, salvo poi che, per errore, il dispositivo non l'ha disposto.

A tale omissione può porre rimedio Questa Corte di legittimità che può procedere alla correzione dell'errore materiale del dispositivo di sentenza, con la 3procedura di rettifica ex art. 619 cod. proc. pen., disponendo l'annullamento della sentenza senza rinvio non essendo necessario un intervento valutativo di merito. (Sez. 6, n. 48846 del 17/11/2022, Rv. 284331 - 01).

Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va osservato che la disposizione di cui all'art. 7, d.l. n. 4 del 2019, prevede(va) due diversi reati, uno per la fase genetica e l'altro per la fase successiva al riconoscimento del beneficio economico, disponendo che: «1.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni».

L'accesso e l'erogazione al beneficio sono presidiati dalla legge con apposite sanzioni per le ipotesi di falsità od omissioni rilevanti in sede di presentazione della domanda o mancato adempimento degli obblighi di aggiornamento imposti dalla disciplina stessa nella fase successiva all'ottenimento.

Si è chiarito che si tratta di due reati di condotta e di pericolo, la cui ratio si rinviene nella tutela dell'amministrazione contro affermazioni mendaci o omissioni relative all'effettiva situazione patrimoniale, reddituale e personale dei soggetti che vogliano accedere o abbiano già avuto accesso al reddito di cittadinanza.

Si è poi precisato che integrano il delitto di cui all'art. 7 comma 1, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge. (Sez.

U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435).

2.2. Quanto al caso in esame, deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello ( Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735).

42.3. Ciò premesso, risulta accertato in punto di fatto che il ricorrente aveva, nel maggio 2019, inoltrato all'Inps domanda per percepire il reddito di cittadinanza e che aveva omesso di dichiarare di essere stato condannato, nei dieci anni precedenti la domanda, per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. che costituisce circostanza ostativa, ai sensi dell'art. 2 lett. cbis del d.l. 4 del 2019 come mod. in sede di conversione n. 26 del 2019, prima della domanda presentata dal ricorrente nel maggio 2019.

Da cui la condanna per il reato di cui all'art. 7 comma 1 del d.l. n. 4 del 2019.

Ora il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo del reato in presenza di errore scusabile ex art. 5 cod.pen. avendo, in buona fede, compilato un modulo che non prevedeva tale dichiarazione.

Argomenta il ricorrente che il modulo dell'Inps non informava che bisognasse indicare di non aver riportato nei dieci anni precedenti condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. e che il ricorrente si era limitato a sottoscrivere il vecchio modulo che non la prevedeva.

La Corte territoriale ha correttamente disatteso la deduzione difensiva rilevando che la modulistica utilizzata aveva una funzione solo esemplificativa e di certo non poteva superare o circoscrivere il tenore delle previsioni normative volte a disciplinare i presupposti per il conseguimento del reddito di cittadinanza.

La questione risulta essere stata affrontata e decisa da Questa Corte di legittimità con due recenti decisioni, la prima delle quali citata dalla Corte d'appello, che hanno ritenuto inescusabile l'ignoranza legis tenuto conto che la modulistica ha funzione solo esemplificativa e non può superare gli oneri dichiarativi imposti dalla legge (Sez. 3, n. n.34121 del 2021, non massimata).

Più recentemente si è chiarito che gli oneri dichiarativi a carico del richiedente, in definitiva, a prescindere dal tenore letterale del modulo dalla stessa adoperato, erano pur sempre quelli imposti dal decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, non potendosi sostenere che fosse in qualche modo derogato o limitato il dovere del soggetto richiedente di riferire alla P.A., in maniera chiara e trasparente, non solo l'entità della situazione reddituale familiare, ma anche l'esistenza e la tipologia dei precedenti penali riportati dalla richiedente e dal proprio coniuge (Sez.3, n. 5999 del 2024 non massimata).

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che "non è ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 47, comma 3, cod. pen., poichè le norme contenute nel D.L. n.4 dei 2019, nello stabilire i requisiti di accesso al reddito di cittadinanza, integrano il precetto penale contenuto nell'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, essendo in esso incorporate, posto che la norma penale punisce chi effettua false indicazioni dei 5dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza.

Ne deriva che l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto ad ottenere il reddito, pur non essendo in possesso dei suddetti requisiti, si risolve in ignoranza o in errore sulla legge penale.

Né è sostenibile che si versi in un'ipotesi di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, poiché la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza non presenta certamente connotati di cripticità tali da potersi ricondurre all'ottica dell'oscurità del precetto.

Non è nemmeno riscontrabile, in materia, una situazione di caos interpretativo o di assoluta estraneità del contenuto precettivo delle norme alla sensibilità del cittadino" (cfr. Sez. 3, n. 44924 del 2023, Sez. 3, n. 5999 del 2024 non massimata).

Allo stesso modo risulta infondato il profilo di carenza del dolo specifico, argomentato, pur succintamente, dalla modalità del fatto, tra cui la circostanza che ha percepito il beneficio proprio in forza della omessa comunicazione del dato ostativo indicativo della finalità dell'azione di conseguire il beneficio economico. 2.4.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione della gravità del fatto ma, soprattutto, della personalità dell'imputato, personalità che ricomprende i precedenti penali di cui è gravato.

Sicchè la motivazione pur sintetica e riferita indistintamente a tutti gli imputati, in ragione della circostanza che tutti hanno precedenti penali che hanno giustificato il diniego, è congrua e corretta in diritto.

Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dei precedenti penali.

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01).

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

La censura con cui si deduce l'abrogazione del reato è manifestamente infondata come ormai chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.

Occorre prendere le mosse dalle pronunce di Questa Corte di legittimità che hanno affrontato la questione, seppur sollevata nei giudizi di merito, ove si ripercorrono le tappe della riforma volta, in un primo tempo, ad un 6ridimensionamento dell'istituto del reddito di cittadinanza e alla conseguente eliminazione, in un arco temporale più ampio, della disciplina di cui al d.l. n. 4 del 2019 e successive modificazioni e all'introduzione, ad opera del d.l. n. 48/2023 conv, con la legge n. 85 del 2023, art. 8, del reddito di inclusione (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964 - 01; Sez. 3 n. 37836 del 18/04/2023 e Sez.3, n.49047 del 2023, non massimate; più recentemente n. 33341/2024; n. 33335/2024; n. 32680/2024; 32263/2024 non massimate).

Come è noto, l'art. 1, comma 318, L. n. 197 del 2022 ha disposto, fra l'altro, l'abrogazione degli artt. da 1 a 13 del citato d.l. n. 4 del 2019, e, quindi, anche della disposizione dell'art. 7 che conteneva la sanzione penale per chi abbia indebitamente conseguito il beneficio economico previsto dalla medesima legge, che è stata abrogata con effetti decorrenti al 1° gennaio 2024.

Pertanto, sebbene la Legge di Bilancio n. 197 del 2022 sia entrata in vigore, anche per quanto attiene al ricordato comma 318, già alla data del 10 gennaio 2023, la concreta efficacia dell'effetto abrogativo, previsto dalla disposizione in esame, era decorrente dal 10 gennaio 2024, con la conseguente perdurante applicazione, trattandosi di disposizione ancora in vigore, del citato art. 7 e degli effetti penali da esso previsti.

Peraltro, prima dell'indicata data, il legislatore è intervenuto con il d.l. 4 maggio 2023 n. 48, recante "misure urgenti per l'inclusione e l'accesso al mondo del lavoro", conv., con modif. con I. 3 luglio 2023 n. 85.

Dopo aver riproposto, all'art. 8, commi 1 e 2, previsioni incriminatrici per le false od omesse comunicazioni concernenti l'ottenimento o il mantenimento dei nuovi benefici economici previsti dagli artt. 3 e 12 della legge, previsioni sostanzialmente identiche a quelle già contenute nell'art. 7, commi 1 e 2, d.l. 4/2019 con riguardo al reddito di cittadinanza, con l'art. 13, comma 3, d.l. 48/2023, collocato tra le disposizioni transitorie e finali, ha previsto che «al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023».

Dunque, al posto della fattispecie di cui all'art. 7 cit., è subentrato invece a decorrere dal 5.5.2023 il D.L. n.48 del 4.5.2023, istitutivo dell'assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli, il cui art. 8 prevede che "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui all'articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute e punito con la reclusione da due a sei anni.

2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche 7se provenienti da attivita' irregolari, nonche' di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1 e' punita con la reclusione da uno a tre anni".

Disposizione questa, di contenuto del tutto sovrapponibile a quella dell'abrogato art. 7 d.

Igs. 4/219, che punisce le false o reticenti dichiarazioni tese ad ottenere l'assegno di inclusione, norma che si pone in continuità normativa con la precedente disposizione (Sez. 3, n. 33341 del 01/02/2024, Nesci, non mass.; Sez. 3, n. 32263 del 11/07/2024, non mass.).

Appare dunque chiaro l'intento del legislatore che, per ricucire il tessuto normativo, il legislatore ha introdotto la disposizione transitoria che, sulla base del tenore letterale della stessa, ha voluto far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste in relazione al reato afferente all'indebito conseguimento a seguito di omesse o false dichiarazioni del reddito di cittadinanza per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, stessi fatti che se commessi a partire dal 10 gennaio 2024, sono puniti ai sensi della disposizione di cui all'art. 8 cit.

Con tale previsione, infatti, il legislatore ha inteso assicurare tutela penale all'erogazione del reddito di cittadinanza, in conformità ai presupposti previsti dalla legge, sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di tale beneficio, così coordinandosi con la sua prevista soppressione, a far tempo dal 10 gennaio 2024, e con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 48/2023, che, strutturata in termini del tutto identici e riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza, continua a prevedere il medesimo disvalore penale delle condotte di mendacio e di omessa comunicazione volte all'ottenimento o al mantenimento delle nuove provvidenze economiche (cfr. Sez. 3, n. 32128 del 26/06/2026, Albanese, non mass.; Sez. 3, n. 7541/2024 cit.).

Dunque, l'abrogazione dell'art. 7 non ha significato l'abolizione della figura criminosa, specificamente di quella contenuta nell'art. 7 che ora è riproposta senza sostanziali diversità nell'art. 8 del d.l. 48/2023.

3.2. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, come esposto al par. 2.4, è stato argomentato in ragione della gravità del fatto e della personalità del ricorrente, soggetto gravato da precedenti penali.

La motivazione, che richiama i precedenti penali, è insindacabile in sede di legittimità avendo il giudice del merito richiamato gli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01).

83.3. Sono inammissibili le ulteriori censure: in tema di giustizia riparativa non risulta che il ricorrente avesse avanzato alcuna richiesta di essere avviato ad un programma di giustizia riparativa.

Nemmeno risulta che avesse chiesto la sostituzione della pena detentiva, sicchè non può dolersi della mancata risposta nel ricorso per cassazione (Sez. 6 - n. 8215 del 11/02/2025, Pesare, Rv. 287610 - 01 Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.

P.Q.M.

Annull P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per ludo luigi limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena della quale chiede l'applicazione, inammissibilità del ricorso nel resto; inammissibilità dei restanti ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 febbraio 2025, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati, alle pene di giustizia, in relazione al reato, a ciascuno rispettivamente ascritto, di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza, attestavano falsamente di essere in possesso dei requisiti per l'ottenimento omettendo di indicare di essere stato condannati, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen.2. Avverso la sentenza gli imputati tramite i loro difensore di fiducia hanno proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi di ricorso. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'omessa motivazione in ordine all'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza là non riconosce il beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio riconosciuto nella motivazione. 2.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce i seguenti motivi di ricorso. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 conv. con la legge n. 26 del 2019 e al vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato. Premesso che a seguito delle modifiche introdotte in sede di conversioni in legge del decreto legge n. 7 del 2019, è stato previsto l'ulteriore requisito per accedere al beneficio economico, dell'assenza nei dieci anni precedenti la domanda, di condanne per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., e la circostanza che l'imputato aveva utilizzato un vecchio modulo che non prevedeva la casella che indicava il nuovo requisito, argomenta il difensore l'errore scusabile, ai sensi dell'art. 5 cod.pen., tenuto conto delle circostanze di fatto e della scarsa alfabetizzazione, e l'assenza di motivazione del dolo specifico nel provvedimento impugnato là dove la corte territoriale avrebbe omesso di considerare le circostanze del fatto (utilizzo di un modulo non aggiornato e la circostanza che la domanda era stata presentata due mesi dopo la modifica nel maggio del 2019). - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, diniego espresso cumulativamente per tutti gli imputati. 2.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un unico motivo di ricorso, l'abrogazione del reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il mancato avvio alla giustizia riparativa e alla mancata sostituzione della pena detentiva ex art. 545 bis cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla sospensione condizionale della pena di cui si chiede di disporre l'applicazione, inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Inammissibili gli altri ricorsi. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è in parte fondato. Il primo motivo di ricorso risulta inammissibile. Rileva, il Collegio, che dal non contestato riepilogo dei motivi di impugnazione, non risulta che l'imputato avesse devoluto la richiesta di applicazione della speciale causa di non punibiità per tenuità del fatto, ex art. 131 bis cod.pen. essendo la norma già in vigore al momento della pronuncia della sentenza. Peraltro, deve rammentarsi che è inammissibile, per difetto per genericità e difetto di autosufficienza, il motivo inteso a denunciare l'omesso esame di una richiesta (nella specie, assoluzione dell'imputato ex art. 131-bis cod. pen.), di cui non vi sia menzione nel provvedimento impugnato, qualora non siano stati specificamente indicati gli atti da cui possa desumersi che detta richiesta era stata invece ritualmente proposta (Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Novella, Rv. 277796 - 01; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066 - 01) e che la stessa contenesse le ragioni poste a suo fondamento, poiché è ormai pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, come non possa formare oggetto di ricorso per Cassazione il ricorso con cui si deduca il vizio di motivazione a fronte di un motivo generico nell'atto di appello, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta, Rv. 262700). Il secondo motivo di ricorso è fondato. Dalla motivazione della sentenza si evince che la Corte di appello ha inteso riconoscere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena di cui manca ogni menzione nel dispositivo. La corte territoriale ha compiutamente motivato sulla concessione del beneficio al predetto imputato, differenziando la sua posizione da quella degli altri imputati, ma ha omesso di riconoscere il menzionato beneficio nel dispositivo. Rileva, il Collegio, che il principio della prevalenza del contenuto del dispositivo, nel caso in cui contrasti con la motivazione, non è applicabile ove quest'ultima sia contestuale (Sez. 6, n. 37632 del 09/10/2025. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288898 - 01). Nel caso in esame è possibile evincere la reale volontà del giudice che, nella motivazione, ha argomentato il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena che era suo intendimento concedere, salvo poi che, per errore, il dispositivo non l'ha disposto. A tale omissione può porre rimedio Questa Corte di legittimità che può procedere alla correzione dell'errore materiale del dispositivo di sentenza, con la 3procedura di rettifica ex art. 619 cod. proc. pen., disponendo l'annullamento della sentenza senza rinvio non essendo necessario un intervento valutativo di merito. (Sez. 6, n. 48846 del 17/11/2022, Rv. 284331 - 01). Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va osservato che la disposizione di cui all'art. 7, d.l. n. 4 del 2019, prevede(va) due diversi reati, uno per la fase genetica e l'altro per la fase successiva al riconoscimento del beneficio economico, disponendo che: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni». L'accesso e l'erogazione al beneficio sono presidiati dalla legge con apposite sanzioni per le ipotesi di falsità od omissioni rilevanti in sede di presentazione della domanda o mancato adempimento degli obblighi di aggiornamento imposti dalla disciplina stessa nella fase successiva all'ottenimento. Si è chiarito che si tratta di due reati di condotta e di pericolo, la cui ratio si rinviene nella tutela dell'amministrazione contro affermazioni mendaci o omissioni relative all'effettiva situazione patrimoniale, reddituale e personale dei soggetti che vogliano accedere o abbiano già avuto accesso al reddito di cittadinanza. Si è poi precisato che integrano il delitto di cui all'art. 7 comma 1, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge. (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435). 2.2. Quanto al caso in esame, deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello ( Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735). 42.3. Ciò premesso, risulta accertato in punto di fatto che il ricorrente aveva, nel maggio 2019, inoltrato all'Inps domanda per percepire il reddito di cittadinanza e che aveva omesso di dichiarare di essere stato condannato, nei dieci anni precedenti la domanda, per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. che costituisce circostanza ostativa, ai sensi dell'art. 2 lett. cbis del d.l. 4 del 2019 come mod. in sede di conversione n. 26 del 2019, prima della domanda presentata dal ricorrente nel maggio 2019. Da cui la condanna per il reato di cui all'art. 7 comma 1 del d.l. n. 4 del 2019. Ora il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo del reato in presenza di errore scusabile ex art. 5 cod.pen. avendo, in buona fede, compilato un modulo che non prevedeva tale dichiarazione. Argomenta il ricorrente che il modulo dell'Inps non informava che bisognasse indicare di non aver riportato nei dieci anni precedenti condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. e che il ricorrente si era limitato a sottoscrivere il vecchio modulo che non la prevedeva. La Corte territoriale ha correttamente disatteso la deduzione difensiva rilevando che la modulistica utilizzata aveva una funzione solo esemplificativa e di certo non poteva superare o circoscrivere il tenore delle previsioni normative volte a disciplinare i presupposti per il conseguimento del reddito di cittadinanza. La questione risulta essere stata affrontata e decisa da Questa Corte di legittimità con due recenti decisioni, la prima delle quali citata dalla Corte d'appello, che hanno ritenuto inescusabile l'ignoranza legis tenuto conto che la modulistica ha funzione solo esemplificativa e non può superare gli oneri dichiarativi imposti dalla legge (Sez. 3, n. n.34121 del 2021, non massimata). Più recentemente si è chiarito che gli oneri dichiarativi a carico del richiedente, in definitiva, a prescindere dal tenore letterale del modulo dalla stessa adoperato, erano pur sempre quelli imposti dal decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, non potendosi sostenere che fosse in qualche modo derogato o limitato il dovere del soggetto richiedente di riferire alla P.A., in maniera chiara e trasparente, non solo l'entità della situazione reddituale familiare, ma anche l'esistenza e la tipologia dei precedenti penali riportati dalla richiedente e dal proprio coniuge (Sez.3, n. 5999 del 2024 non massimata). Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che "non è ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 47, comma 3, cod. pen., poichè le norme contenute nel D.L. n.4 dei 2019, nello stabilire i requisiti di accesso al reddito di cittadinanza, integrano il precetto penale contenuto nell'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, essendo in esso incorporate, posto che la norma penale punisce chi effettua false indicazioni dei 5dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza. Ne deriva che l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto ad ottenere il reddito, pur non essendo in possesso dei suddetti requisiti, si risolve in ignoranza o in errore sulla legge penale. Né è sostenibile che si versi in un'ipotesi di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, poiché la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza non presenta certamente connotati di cripticità tali da potersi ricondurre all'ottica dell'oscurità del precetto. Non è nemmeno riscontrabile, in materia, una situazione di caos interpretativo o di assoluta estraneità del contenuto precettivo delle norme alla sensibilità del cittadino" (cfr. Sez. 3, n. 44924 del 2023, Sez. 3, n. 5999 del 2024 non massimata). Allo stesso modo risulta infondato il profilo di carenza del dolo specifico, argomentato, pur succintamente, dalla modalità del fatto, tra cui la circostanza che ha percepito il beneficio proprio in forza della omessa comunicazione del dato ostativo indicativo della finalità dell'azione di conseguire il beneficio economico. 2.4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione della gravità del fatto ma, soprattutto, della personalità dell'imputato, personalità che ricomprende i precedenti penali di cui è gravato. Sicchè la motivazione pur sintetica e riferita indistintamente a tutti gli imputati, in ragione della circostanza che tutti hanno precedenti penali che hanno giustificato il diniego, è congrua e corretta in diritto. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dei precedenti penali. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La censura con cui si deduce l'abrogazione del reato è manifestamente infondata come ormai chiarito dalla giurisprudenza di legittimità. Occorre prendere le mosse dalle pronunce di Questa Corte di legittimità che hanno affrontato la questione, seppur sollevata nei giudizi di merito, ove si ripercorrono le tappe della riforma volta, in un primo tempo, ad un 6ridimensionamento dell'istituto del reddito di cittadinanza e alla conseguente eliminazione, in un arco temporale più ampio, della disciplina di cui al d.l. n. 4 del 2019 e successive modificazioni e all'introduzione, ad opera del d.l. n. 48/2023 conv, con la legge n. 85 del 2023, art. 8, del reddito di inclusione (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964 - 01; Sez. 3 n. 37836 del 18/04/2023 e Sez.3, n.49047 del 2023, non massimate; più recentemente n. 33341/2024; n. 33335/2024; n. 32680/2024; 32263/2024 non massimate). Come è noto, l'art. 1, comma 318, L. n. 197 del 2022 ha disposto, fra l'altro, l'abrogazione degli artt. da 1 a 13 del citato d.l. n. 4 del 2019, e, quindi, anche della disposizione dell'art. 7 che conteneva la sanzione penale per chi abbia indebitamente conseguito il beneficio economico previsto dalla medesima legge, che è stata abrogata con effetti decorrenti al 1° gennaio 2024. Pertanto, sebbene la Legge di Bilancio n. 197 del 2022 sia entrata in vigore, anche per quanto attiene al ricordato comma 318, già alla data del 10 gennaio 2023, la concreta efficacia dell'effetto abrogativo, previsto dalla disposizione in esame, era decorrente dal 10 gennaio 2024, con la conseguente perdurante applicazione, trattandosi di disposizione ancora in vigore, del citato art. 7 e degli effetti penali da esso previsti. Peraltro, prima dell'indicata data, il legislatore è intervenuto con il d.l. 4 maggio 2023 n. 48, recante "misure urgenti per l'inclusione e l'accesso al mondo del lavoro", conv., con modif. con I. 3 luglio 2023 n. 85. Dopo aver riproposto, all'art. 8, commi 1 e 2, previsioni incriminatrici per le false od omesse comunicazioni concernenti l'ottenimento o il mantenimento dei nuovi benefici economici previsti dagli artt. 3 e 12 della legge, previsioni sostanzialmente identiche a quelle già contenute nell'art. 7, commi 1 e 2, d.l. 4/2019 con riguardo al reddito di cittadinanza, con l'art. 13, comma 3, d.l. 48/2023, collocato tra le disposizioni transitorie e finali, ha previsto che «al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023». Dunque, al posto della fattispecie di cui all'art. 7 cit., è subentrato invece a decorrere dal 5.5.2023 il D.L. n.48 del 4.5.2023, istitutivo dell'assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli, il cui art. 8 prevede che "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui all'articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute e punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche 7se provenienti da attivita' irregolari, nonche' di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1 e' punita con la reclusione da uno a tre anni". Disposizione questa, di contenuto del tutto sovrapponibile a quella dell'abrogato art. 7 d. Igs. 4/219, che punisce le false o reticenti dichiarazioni tese ad ottenere l'assegno di inclusione, norma che si pone in continuità normativa con la precedente disposizione (Sez. 3, n. 33341 del 01/02/2024, Nesci, non mass.; Sez. 3, n. 32263 del 11/07/2024, non mass.). Appare dunque chiaro l'intento del legislatore che, per ricucire il tessuto normativo, il legislatore ha introdotto la disposizione transitoria che, sulla base del tenore letterale della stessa, ha voluto far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste in relazione al reato afferente all'indebito conseguimento a seguito di omesse o false dichiarazioni del reddito di cittadinanza per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, stessi fatti che se commessi a partire dal 10 gennaio 2024, sono puniti ai sensi della disposizione di cui all'art. 8 cit. Con tale previsione, infatti, il legislatore ha inteso assicurare tutela penale all'erogazione del reddito di cittadinanza, in conformità ai presupposti previsti dalla legge, sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di tale beneficio, così coordinandosi con la sua prevista soppressione, a far tempo dal 10 gennaio 2024, e con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 48/2023, che, strutturata in termini del tutto identici e riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza, continua a prevedere il medesimo disvalore penale delle condotte di mendacio e di omessa comunicazione volte all'ottenimento o al mantenimento delle nuove provvidenze economiche (cfr. Sez. 3, n. 32128 del 26/06/2026, Albanese, non mass.; Sez. 3, n. 7541/2024 cit.). Dunque, l'abrogazione dell'art. 7 non ha significato l'abolizione della figura criminosa, specificamente di quella contenuta nell'art. 7 che ora è riproposta senza sostanziali diversità nell'art. 8 del d.l. 48/2023. 3.2. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, come esposto al par. 2.4, è stato argomentato in ragione della gravità del fatto e della personalità del ricorrente, soggetto gravato da precedenti penali. La motivazione, che richiama i precedenti penali, è insindacabile in sede di legittimità avendo il giudice del merito richiamato gli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). 83.3. Sono inammissibili le ulteriori censure: in tema di giustizia riparativa non risulta che il ricorrente avesse avanzato alcuna richiesta di essere avviato ad un programma di giustizia riparativa. Nemmeno risulta che avesse chiesto la sostituzione della pena detentiva, sicchè non può dolersi della mancata risposta nel ricorso per cassazione (Sez. 6 - n. 8215 del 11/02/2025, Pesare, Rv. 287610 - 01 Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. P.Q.M. Annull P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12395/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris