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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 maggio 2024

Cassazione n. 29258/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24045/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliatain ROMA alla via TACITO n. 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA alla via degliSCIPIONI n. 268, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -controricorrenti – nonchè contro I [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in LIQUIDAZIONE, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] ‒ intimati– avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di VENEZIA n. 1468/2022depositata il 28/06/2022 .

R.g. n. 24405 del 2022; Ad. 17/05/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 17/05/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle.

Rilevato che: i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], che successivamente uscirà dal processo, per ottenere la cessazione delle immissioni sonore da impianti di condizionamento, e il risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. 844 e 2043 cod. civ.; dopo l’espletamento di due consulenze tecniche di ufficio, con sentenzan. 731/2019 del Tribunale di Venezia, la domanda venne accolta con condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni, liquidati in oltre trentamila euro per ciascun coniuge, oltre interessi come meglio in motivazionedella appena richiamata sentenza; l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. è stato, nel ricostituito contraddittorio delle parti, soltanto in parte accolto (con riferimento al solo quinto motivo di gravame, inerente agli interessi e alla rivalutazione sulla somma capitale) dalla Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1468 del 28/06/2022, con esclusione della manleva; avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA].; resistono con unico controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].,nonché i coniugi Valle e Adami; la C hiostri di S an V alentino s.r.l. in liquidazione, A ttianese [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] rimasti intimati; il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni; risulta il deposito di memorie da entrambe le parti per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Considerato che: imotivi di ricorso sono così rubricati: R.g. n. 24405 del 2022; Ad. 17/05/2024; estensore: C. Valle primo motivo, nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4 e 161 cod. p roc . c iv ., per difetto assoluto di motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c od . p roc . c iv ., sul punto attinente al rigetto del motivo primo dell’appello; secondo motivo, nullità della sentenza per errata percezione dell’oggettivo contenuto delle risultanze e conclusioni del secondo elaborato peritale in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 I° co. nr. 4 cod. proc. civ.; terzo motivo, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dalle risultanze e conclusioni del primo elaborato peritale (consulenza tecnica di ufficio dep ositata il 28/11/2013), in relazione all’art. 360 , co mma 1, n. 5 cod. proc. civ.; quarto motivo, violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 844, 2043 e 2697 cod.civ . in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 cod. proc. civ. sul punto attinente al rigetto del motivo secondo dell’appello; quinto motivo, nullità della sentenza per omesso esame ed omessa pronuncia sul terzo motivo di appello (in ordine al mancato accertamento della sussistenza del danno-conseguenza) in violazione dell’art 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 4 cod.p roc. c iv. ; sesto motivo, nullità della sentenza ex art. 132,comma 2 , n. 4 cod. proc. civ.e 161 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 4 cod. proc. civ. , per carenza assoluta di motivazione in ordine al mancato accertamento del danno-conseguenza oggetto del motivo terzo dell’appello; settimo motivo, violazione e ( o ) errata applicazione dell’art. 2059 cod. c iv . in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 cod. proc. civ. sul punto attinente a l rigetto del motivo terzo dell’appello relativamente al risarcimento del danno biologico; R.g. n. 24405 del 2022; Ad. 17/05/2024; estensore: C. Valle ottavo motivo, nullità della sentenza ex artt. 132, comma 2, n. 4 e 161 cod. proc. civ. per omessa o solo apparente motivazione sul punto attinente al rigetto del motivo quarto dell’appello in ordine all’adozione del criterio di liquidazione in base ai valori O.M.I.nonché per violazione e ( o ) falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 1226 c od . c iv . per manifesta incongruità e ( o ) manifesta sproporzione del criterio adottato ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3 cod. proc. civ.; nono motivo, violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 4 co mma 2 D.M. n. 55/2014, in ordine alla condanna alle spese pronunciata, nonostante l’unicità di interessi e di difesa, sia in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. sia in favore dei coniugi Valle-Adami ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. ; non è necessario dare conto partitamente di tutte le censure; parte controricorrente ha proposto specifica questione attinente al deposito della copia notificata della sentenza impugnata; il Collegio non ha rinvenuto, invero, la detta copia notificata, negli atti cartacei e in quelli depositati telematicamente, in quanto in atti vi è una copia della sentenza con attestazione di conformità da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ma dalla quale non risulta la data di notifica del provvedimento, ai fini della verifica del rispetto dell’adempimento di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, codice di rito; la ricorrente stessa dichiara espressamente – alla seconda pagina del ricorso – che la sentenza impugnata, deposita ta in data 28/06/2022, le venne notificata in data 7/07/2022; il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 28/06/2022, poiché la notifica è stata effettuata il 6/10/2022 e quindi il termine breve sarebbe comunque scaduto il 27/09/2022; non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Sez.

U n. 8312 del R.g. n. 24405 del 2022; Ad. 17/05/2024; estensore: C. Valle 25/03/2019, Rv. 653597 – 02; Cass. n. 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 –01; conf.: Cass. n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 - 01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità; secondo i principi di diritto ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, la produzione della relazione di notificazione della decisione impugnata, che deve essere verificata d’ufficio dalla Corte (per tutte si veda: Cass. n. 15832 del 07/06/2021 Rv. 661874 - 01), va sempre effettuata dal ricorrente nel termine perentorio di cui all’art. 369 cod. proc. civ., fatti salvi i casi in cui il ricorso sia proposto nei sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa ovvero la suddetta relazione sia prodotta dal controricorrente nel termine fissato per la sua regolare costituzione ovvero, ancora, essa sia acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, ma ciò esclusivamente nelle ipotesi in cui il termine cd. breve per l’impugnazione decorra per legge dalla comunicazione o notificazione della decisione di merito da parte della cancelleria, ipotesi nella specie non ricorrenti (cfr., in proposito, da ultimo, la già richiamata Sez.

U, Sentenza n. 21349 del 6/07/2022, Rv. 665188 – 01 e 02: « la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC, senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c.; nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art.

R.g. n. 24405 del 2022; Ad. 17/05/2024; estensore: C. Valle 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita –nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato, da cui decorre il termine breve per impugnare ex art.325 c.p.c. – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio»); alla mancata produzione della copia notifica della sentenza impugnata consegue la statuizione di improcedibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 369, comma 2, cod. proc. civ.; il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile; le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza della società ricorrente e, tenuto conto del valore della controversia in relazione all’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivoin favore della parte controricorrente; nulla per le spese nei confronti della Chiostri di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, Attianese impianti S .r.l., e [OSCURATO:PERSONA] che sono rimasti intimati; stante l’improcedibilità dell’impugnazione deve attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012 n. 228, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

R.g. n. 24405 del 2022; Ad. 17/05/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3 . 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettari e nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24045/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliatain ROMA alla via TACITO n. 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA alla via degliSCIPIONI n. 268, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -controricorrenti – nonchè contro I [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in LIQUIDAZIONE, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] ‒ intimati– avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di VENEZIA n. 1468/2022depositata il 28/06/2022 . R.g. n. 24405 del 2022; Ad. 17/05/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 17/05/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle. Rilevato che: i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], che successivamente uscirà dal processo, per ottenere la cessazione delle immissioni sonore da impianti di condizionamento, e il risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. 844 e 2043 cod. civ.; dopo l’espletamento di due consulenze tecniche di ufficio, con sentenzan. 731/2019 del Tribunale di Venezia, la domanda venne accolta con condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni, liquidati in oltre trentamila euro per ciascun coniuge, oltre interessi come meglio in motivazionedella appena richiamata sentenza; l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. è stato, nel ricostituito contraddittorio delle parti, soltanto in parte accolto (con riferimento al solo quinto motivo di gravame, inerente agli interessi e alla rivalutazione sulla somma capitale) dalla Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1468 del 28/06/2022, con esclusione della manleva; avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA].; resistono con unico controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].,nonché i coniugi Valle e Adami; la C hiostri di S an V alentino s.r.l. in liquidazione, A ttianese [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] rimasti intimati; il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni; risulta il deposito di memorie da entrambe le parti per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. Considerato che: imotivi di ricorso sono così rubricati: R.g. n. 24405 del 2022; Ad. 17/05/2024; estensore: C. Valle primo motivo, nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4 e 161 cod. p roc . c iv ., per difetto assoluto di motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c od . p roc . c iv ., sul punto attinente al rigetto del motivo primo dell’appello; secondo motivo, nullità della sentenza per errata percezione dell’oggettivo contenuto delle risultanze e conclusioni del secondo elaborato peritale in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 I° co. nr. 4 cod. proc. civ.; terzo motivo, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dalle risultanze e conclusioni del primo elaborato peritale (consulenza tecnica di ufficio dep ositata il 28/11/2013), in relazione all’art. 360 , co mma 1, n. 5 cod. proc. civ.; quarto motivo, violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 844, 2043 e 2697 cod.civ . in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 cod. proc. civ. sul punto attinente al rigetto del motivo secondo dell’appello; quinto motivo, nullità della sentenza per omesso esame ed omessa pronuncia sul terzo motivo di appello (in ordine al mancato accertamento della sussistenza del danno-conseguenza) in violazione dell’art 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 4 cod.p roc. c iv. ; sesto motivo, nullità della sentenza ex art. 132,comma 2 , n. 4 cod. proc. civ.e 161 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 4 cod. proc. civ. , per carenza assoluta di motivazione in ordine al mancato accertamento del danno-conseguenza oggetto del motivo terzo dell’appello; settimo motivo, violazione e ( o ) errata applicazione dell’art. 2059 cod. c iv . in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 cod. proc. civ. sul punto attinente a l rigetto del motivo terzo dell’appello relativamente al risarcimento del danno biologico; R.g. n. 24405 del 2022; Ad. 17/05/2024; estensore: C. Valle ottavo motivo, nullità della sentenza ex artt. 132, comma 2, n. 4 e 161 cod. proc. civ. per omessa o solo apparente motivazione sul punto attinente al rigetto del motivo quarto dell’appello in ordine all’adozione del criterio di liquidazione in base ai valori O.M.I.nonché per violazione e ( o ) falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 1226 c od . c iv . per manifesta incongruità e ( o ) manifesta sproporzione del criterio adottato ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3 cod. proc. civ.; nono motivo, violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 4 co mma 2 D.M. n. 55/2014, in ordine alla condanna alle spese pronunciata, nonostante l’unicità di interessi e di difesa, sia in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. sia in favore dei coniugi Valle-Adami ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. ; non è necessario dare conto partitamente di tutte le censure; parte controricorrente ha proposto specifica questione attinente al deposito della copia notificata della sentenza impugnata; il Collegio non ha rinvenuto, invero, la detta copia notificata, negli atti cartacei e in quelli depositati telematicamente, in quanto in atti vi è una copia della sentenza con attestazione di conformità da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ma dalla quale non risulta la data di notifica del provvedimento, ai fini della verifica del rispetto dell’adempimento di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, codice di rito; la ricorrente stessa dichiara espressamente – alla seconda pagina del ricorso – che la sentenza impugnata, deposita ta in data 28/06/2022, le venne notificata in data 7/07/2022; il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 28/06/2022, poiché la notifica è stata effettuata il 6/10/2022 e quindi il termine breve sarebbe comunque scaduto il 27/09/2022; non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Sez. U n. 8312 del R.g. n. 24405 del 2022; Ad. 17/05/2024; estensore: C. Valle 25/03/2019, Rv. 653597 – 02; Cass. n. 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 –01; conf.: Cass. n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 - 01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità; secondo i principi di diritto ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, la produzione della relazione di notificazione della decisione impugnata, che deve essere verificata d’ufficio dalla Corte (per tutte si veda: Cass. n. 15832 del 07/06/2021 Rv. 661874 - 01), va sempre effettuata dal ricorrente nel termine perentorio di cui all’art. 369 cod. proc. civ., fatti salvi i casi in cui il ricorso sia proposto nei sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa ovvero la suddetta relazione sia prodotta dal controricorrente nel termine fissato per la sua regolare costituzione ovvero, ancora, essa sia acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, ma ciò esclusivamente nelle ipotesi in cui il termine cd. breve per l’impugnazione decorra per legge dalla comunicazione o notificazione della decisione di merito da parte della cancelleria, ipotesi nella specie non ricorrenti (cfr., in proposito, da ultimo, la già richiamata Sez. U, Sentenza n. 21349 del 6/07/2022, Rv. 665188 – 01 e 02: « la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC, senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c.; nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. R.g. n. 24405 del 2022; Ad. 17/05/2024; estensore: C. Valle 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita –nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato, da cui decorre il termine breve per impugnare ex art.325 c.p.c. – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio»); alla mancata produzione della copia notifica della sentenza impugnata consegue la statuizione di improcedibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 369, comma 2, cod. proc. civ.; il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile; le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza della società ricorrente e, tenuto conto del valore della controversia in relazione all’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivoin favore della parte controricorrente; nulla per le spese nei confronti della Chiostri di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, Attianese impianti S .r.l., e [OSCURATO:PERSONA] che sono rimasti intimati; stante l’improcedibilità dell’impugnazione deve attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012 n. 228, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. R.g. n. 24405 del 2022; Ad. 17/05/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3 . 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettari e nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comm
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