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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21024/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];58/RG 37548 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di oltraggio; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile perché generico.

L'unico motivo è stato adeguatamente vagliato e disatteso dal Giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità, con cui il ricorrente non si confronta affatto (si veda, in particolare, pag. 1della sentenza, in cui si rinviene congrua e puntuale giustificazione in ordine alla configurabilità del delitto di oltraggio e alla esclusione della scriminante di cui all'art. 393 bis cod. pen.); All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];58/RG 37548 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di oltraggio; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile perché generico. L'unico motivo è stato adeguatamente vagliato e disatteso dal Giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità, con cui il ricorrente non si confronta affatto (si veda, in particolare, pag. 1della sentenza, in cui si rinviene congrua e puntuale giustificazione in ordine alla configurabilità del delitto di oltraggio e alla esclusione della scriminante di cui all'art. 393 bis cod. pen.); All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21024/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris