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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 21083/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con sentenza del 2 ottobre 2024, la Corte di appello di Torino, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 648, cod. pen., 73 comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per ricettazione di una bicicletta rubata e detenzione, a fini di spaccio, di sostanza stupefacente; che, avverso la sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il difensroe, ricorso per cassazione, denunciando il vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute recessive rispetto alla recidiva, non avendo il giudice del merito tenuto conto, della tenuità della condotta di cessione, svolta in assenza di particolari mezzi e di una clientela fidelizzata, nonché delle condizioni soggettive dell'imputato, extracomunitario, di giovane età, in condizioni di arretratezza culturale e drammatica emarginazione sociale.

Considerato che il motivo di censura non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di critica già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e, inoltre, volti a prefigurare una rivalutazione del trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente motivazione; che, il giudice del merito ha correttamente motivato in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo constatato, da un lato, che gli elementi rilevati dalla difesa erano già stati valutati per la qualificazione del fatto in base alla più favorevole ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, e, dall'altro, la presenza di indici tali da smentire la resipiscenza dell'imputato, quali la condotta processuale ispirata alla negazione dell'evidenza e la presenza di un precedente specifico per la medesima violazione, realizzato in un periodo immediatamente precedente a quello dell'intervenuta condanna; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore L [OSCURATO:PERSONA] sandro Maria AndL onio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con sentenza del 2 ottobre 2024, la Corte di appello di Torino, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 648, cod. pen., 73 comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per ricettazione di una bicicletta rubata e detenzione, a fini di spaccio, di sostanza stupefacente; che, avverso la sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il difensroe, ricorso per cassazione, denunciando il vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute recessive rispetto alla recidiva, non avendo il giudice del merito tenuto conto, della tenuità della condotta di cessione, svolta in assenza di particolari mezzi e di una clientela fidelizzata, nonché delle condizioni soggettive dell'imputato, extracomunitario, di giovane età, in condizioni di arretratezza culturale e drammatica emarginazione sociale. Considerato che il motivo di censura non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di critica già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e, inoltre, volti a prefigurare una rivalutazione del trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente motivazione; che, il giudice del merito ha correttamente motivato in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo constatato, da un lato, che gli elementi rilevati dalla difesa erano già stati valutati per la qualificazione del fatto in base alla più favorevole ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, e, dall'altro, la presenza di indici tali da smentire la resipiscenza dell'imputato, quali la condotta processuale ispirata alla negazione dell'evidenza e la presenza di un precedente specifico per la medesima violazione, realizzato in un periodo immediatamente precedente a quello dell'intervenuta condanna; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore L [OSCURATO:PERSONA] sandro Maria AndL onio [OSCURATO:PERSONA]
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