CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05646/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4731 /20 2 2 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Arrigo (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Lombardia n. 2777 / 1 4 / 2 0 21 depositata in data 16 / 07 /20 21 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: esterovestizione– operazioniinesistenti Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - l'Agenzia delle Entrate - D.R. E. Lombardia notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base del p.v.c. del 24 maggio 2016, redatto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli , un avviso di accertamentoper indebita detrazione dell'IVA dovuta per il 201 2 suoperazioni di acquisto soggettivamente inesistenti, essendo la cedentenon già l’impresa Pro E.O. con sede in Slovenia, ma la [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Italia; - la CTP rigett ava il ricorso proposto avverso detto atto; - la CTR della Lombardia , con la sentenza gravata , confermava la pronunciadi primo grado; - [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre ora per cassazione, sulla base di un unicomotivo, cui resiste l ’Agenzia delle Entrate con controricorso; Consideratoche: - il solo motivo di ricorso dedotto si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 comma 9 bis del d. Lgs. n. 471 del 1997,in relazione all’art. 73 TUIR e agli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, agli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. per avere la CTR erroneamente applicato le sanzioni per cui è causa, che non dovevanoessere irrogate in quanto la società emittente le fatture oggettodi rilievo, Pro.E.O. d.o.o. apparentemente avente sede in Slovenia, in realtà con sede in Italia, era “esterovestita” ma esistente e non invece, come riteneva l’Ufficio, anche priva di struttura operativa . Così, soggettivamente inesistenti erano per conseguenzale operazioni contestate , dovendo le stesse ritenersi poste in essere da soggetto che , proprio in quanto solo apparentemente non residente , era da considerarsi residente e quindi,in sintesi, esistente come effettivamente esistenti erano le operazioniposte in essere; - il motivo , invero articolato in tre profili di doglianza, è infondato; - con riguardo al primo profilo dedotto, la disposizione di cui all’art. 6 comma 9 - bis.3 del d. Lgs. n. 471 del 1997 vigente ratione temporis, prevede che “ s e il cessionario o committente applica Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta ai sensi dell' articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e dell' articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 . La disposizionesi applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trovain tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa trail cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000euro”; - come si evince sia dalla sentenza impugnata, sia dagli atti di causa,si è in questo caso fatto applicazione del secondo periodo soprariportato: l’Agenzia delle Entrate ha accertato e dimostrato, secondo la CTR , che ne ha condiviso le conclusioni , con accertamentoin fatto non più contestabile, sia la esterovestizione della società fornitrice (in apparenza) dei rottami oggetto delle fatture,sia la inesistenza delle operazioni; - le due affermazioni , entrambe idonee a rendere illegittima l’applicazione del c.d. “reverse charge” , non sono affatto in contrasto, né sul piano logico, né sul piano giuridico: in primo luogo, quanto alla coerenza logica, la collocazione in Italia di un soggetto persona giuridica , apparentemente avente sede all’estero,nulla dice in ordine alle operazioni da questi effettuate onon effettuate; - desumere quindi, come sostiene parte ricorrente , che da ciò derivi solo che l’attività apparentemente svolta all’estero sia svolta in Italia e lo sia effettivamente, costituisce un a pura illazione, non potendoautomaticamente ritenersi provata dalla sola circostanza della collocazione in Italia la effettività della esistenza della struttura operativa della società e quindi delle operazioni Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 commerciali poste in essere; proprio tali costituiscono profili autonomie indipendenti dalla mera collocazione geografica della emittentele fatture; - secondariamente, sul piano giuridico, far discendere dalla provata collocazione in Italia della Pro.E.O, società esterovestita, la conseguente prova della esistenza soggettiva delle operazioni oggettodi fatturazione, costituisce anche errore di diritto; - infatti, nel contesto delle operazioni soggettivamente inesistenti oggettodella prova è l’esistenza delle operazioni in contestazione , valea dire la loro reale riconducibilità all’emittente, soggetto che non solo “ cartolarmente ” ma anche nei fatti deve risultare – per essere il contribuente assolto da ogni contestazione – soggettivamente coincidente con chi ha materialmente posto in essere l’operazione economica sottostante, sia essa cessione di benio prestazione di servizi; - il difetto di circostanza può provarsi , in via indiziaria, da parte dell’Ufficio,il quale, come qui è avvenuto, è ammesso a dedurre lasussistenza di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti , atti a dimostrare che altri, non l’emittente, hanno posto in essere le prestazioniin discussione; - per quanto qui rileva, e venendo allora al secondo profilo dedotto nel motivo di gravame di fronte a questa Corte, la CTR ha accertato come “la società DRAKO.MET s.p. produttrice/generatricedei rifiuti ceduti alla società Pro.E.O. , che poirivendeva a [OSCURATO:SOCIETA] , era sostanzialmente inesistente poiché non aveva una sede legale effettiva in quanto coincideva con il domiciliofiscale della persona fisica legale rappresentante ([OSCURATO:PERSONA] a Lonato del Garda) e soprattutto non disponeva dialcuna struttura operativa , quali magazzino e aree deputate allo stoccaggio dei rifiuti ferrosi, indispensabili per lo svolgimento di tale attività; a sua volta la società Pro.E.O. non aveva alcuna strutturaoperativa, aveva sede nei locali di servizio di contabilità Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 edi suoi direttori Stefanoni e Belloni, peraltro già coinvolti in frodi nelsettore della vendita di rottami, risultavano irrintracciabili”; - ancora, la CTR ha pure accertato come “le fatture di cessione, emesseda Pro.E.O. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. , risultano trasmessea quest’ultima via fax da una cartoleria di Pozzolengo (BS), la [OSCURATO:PERSONA] ; ancora più significativa è poi la circostanzache anche le fatture di cessione relative all’anno 2011 di DRAKO.MET.SP nei confronti di Pro.E.O riportano nell’intestazione, quale luogo di trasmissione a mezzo fax, la CartoleriaMarcheselli di Pozzolengo (BS)”; - a fronte di tali accertamenti, la CTR ha correttamente ritenuto provatala “consapevolezza del contribuente di partecipare ad una frode”anche in quanto “ né [OSCURATO:SOCIETA] ha offerto adeguata prova contraria”; questa Corte costantemente afferma, sul punto, con riguardo al diritto a detrazione dell’iva, il cui principio si estende ancheal connesso profilo sanzionatorio, che (tra molte pronunce in tale senso si veda la recente Cass. Sez.5, Ordinanza n. 4250 del 10/02/2022 ) i n tema di IVA, e con riguardoal regime del "reverse charge" o inversione contabile, in applicazionedei principi di diritto enunciati dalla Corte di giustizia della UE, il diritto di detrazione dell'imposta , relativa ad un'operazionedi cessione di beni , non può essere riconosciuto al cessionario che, sulla fattura emessa per tale operazione in applicazione del suddetto regime, abbia indicato un fornitore fittizioallorquando, alternativamente, il medesimo cessionario: a) abbiaegli stesso commesso un'evasione dell'IVA ovvero sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento deldiritto di detrazione s'iscriveva in una simile evasione; b) sia semplicemente consapevole della indicazione in fattura di un fornitorefittizio e non abbia fornito la prova che il vero fornitore siaun soggetto passivo IVA ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - pertanto, anche il secondo profilo del motivo di ricorso, relativo all’asserito malgoverno dei principi di tema di onere probatorio, risultaprivo di fondamento; - né coglie nel segno l ’ulteriore profilo del motivo di ricorso, relativ o all’esistenza di giudicato in ordine all ’ insussistenza dell’esterovestizione e della conseguente esistenza sia della societàPro.E.O., in ultimo delle operazioni oggetto di rilievo ; - in realtà, ogni periodo d’imposta mantiene la propria autonomia rispettoagli altri, generandosi in esso una autonoma obbligazione tributaria quanto ai singoli tributi dovuti nel periodo medesimo; ciòcomporta la costituzione, tra contribuente e [OSCURATO:PERSONA], di un rapporto giuridico distinto rispetto a quelli relativiagli anni precedenti e successivi. Ne consegue che, qualora le controversie relative a diverse annualità d'imposta, ancorché concernenti questioni in tutto o in parte analoghe, siano separatamentedecise con più sentenze, ciascun giudizio mantiene lasua autonomia e la decisione ad esso relativa non è suscettibile di costituire cosa giudicata rispetto ai giudizi relativi alle altre annualità (Cass. 14125/2009 e 22197/2004). Nel processo tributario l’efficacia del giudicato trova, infatti, ostacolo nell'autonomiadei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispeciecostitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodorispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso sigiustifica in relazione agli elementi non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (Cass.37/2019); - conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. rigettail ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di litein favore di parte controricorrente che liquida in euro 4.300,00 oltre aspese prenotate a debito. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in