CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 36387/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/06/1972 avverso l'ordinanza del 15/12/2021 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato l'annullamento con rinvio limitatamente al secondo motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15 dicembre 2021 il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, su richiesta del pubblico ministero, la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appello di Torino in data 11 luglio 2007, divenuta irrevocabile l'11 ottobre 2007, di condanna alla pena di un anno di reclusione ed euro 2.700,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 16 aprile 2003. Secondo il giudice dell'esecuzione, attese le successive condanne a pena detentiva per delitti commessi tra il 2009 e il 2016, le pene cumulate superavano i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. e ricorreva, pertanto, la causa di revoca di cui all'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., sebbene non espressamente menzionata. Respingeva, invece, la richiesta, formulata dal difensore del condannato, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione, ex art. 172, primo comma, cod. pen., della pena già oggetto di sospensione condizionale, ritenendo ostativa la ritenuta subvalente recidiva. Riteneva, infine, non sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'indulto con riferimento alla pena de qua. 2. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia del condannato, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 163 e 168, primo comma, cod. pen. Il ricorrente evidenzia che - come già segnalato al giudice dell'esecuzione con memoria in data 7 dicembre 2021 - alla data dell'irrevocabilità della sentenza che ha accertato il nuovo reato erano già decorsi termini di cui all'art.172 cod. pen. per dichiarare l'estinzione della pena. In violazione del principio di diritto affermato da Cass. Sez. U. n. 20808 del 25/10/2018, Schettino (Rv. 275319), si era attribuito rilievo, alla recidiva che, in quanto valutata subvalente, non avrebbe dovuto avere alcuna incidenza sulla prescrizione della pena. Conseguentemente, secondo il ricorrente, non ricorrevano i presupposti per far luogo alla revoca del beneficio. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 1, comma 1, lett. b), I. 31 luglio 2006, n. 241. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto il titolo di reato per cui è condanna, ossia l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, ostativo alla concessione del beneficio dell'indulto, trascurando che l'inapplicabilità dell'indulto è limitata ai soli delitti riguardanti le sostanze stupefacenti aggravati dalle circostanze di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), e comma 2, del d.P.R. citato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, mediante conclusioni scritte in data 20 maggio 2022, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, limitatamente al secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Non merita considerazione il primo motivo, non ricorrendo la denunziata violazione di legge. Il Tribunale, in adesione alla giurisprudenza di legittimità puntualmente richiamata nel provvedimento (Cass. Sez. 1, n. 17263 del 8/4/2008, Vigolo, Rv. 239627) ha chiarito che la recidiva, ritenuta ai sensi dell'art. 99 cod. pen. in relazione alla citata condanna del Corte di appello di Torino in data 11 luglio 2007, impedisce la prescrizione della pena. Privo di pregio è il riferimento del difensore del condannato al concorso di circostanze attenuanti generiche e al giudizio di prevalenza delle stesse sulla recidiva. Né è pertinente la giurisprudenza citata nel ricorso (Cass. Sez. U. n. 20808, del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319), che riguarda la diversa questione dell'impossibilità, stante la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, della equiparazione della valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee e della conseguente non incidenza della stessa recidiva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. L'esclusione della prescrizione della pena, consegue, infatti, alla stregua del chiaro tenore dell'art. 172, ultimo comma, cod. pen. c.p., non già all'applicazione della recidiva (e tuttavia, nel concorso con circostanze attenuanti, solo nei casi in cui la recidiva comporti, se prevalente, l'inasprimento della pena, ovvero ne impedisca, se equivalente, la diminuzione), bensì alla mera ricorrenza della recidiva. Il condannato conserva la qualità di recidivo (ostativa alla prescrizione della pena), pur se la recidiva, ritenuta (e non esclusa), sia risultata, nel giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti, subvalente.2. E', invece, fondato il motivo che contesta la natura ostativa del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ai fini del riconoscimento dell'indulto. Come emerge dalla piana lettura dell'art. 1, comma 2, lett. b), I. 31 aprile 2006, n. 241, il divieto di concessione del beneficio opera nei soli casi in cui il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 sia aggravato dalle circostanze di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), e comma 2 del d.P.R. medesimo; ipotesi non ricorrente nel caso in esame. 3. L'ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale competente, limitatamente all'omessa concessione dell'indulto, per un nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'indulto, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Alessandria. Rigetta nel resto il ricorso. Così decis