CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17982/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Riesame di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso;udito, per il ricorrente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Roma haconfermato la misura cautelare del divieto di dimora dell’indagato nel Rione XVIIdel quartiere [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma.2. Ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] affidandosi, con il propriodifensore di fiducia, a un unico motivo con il quale deduce erronea applicazione,ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., degli artt. 274, 275e 283 del medesimo codice nonché vizio di motivazione per assenza del requisitodi concretezza e attualità delle esigenze cautelari.Assume, al riguardo, che l’ultimo dei fatti contestati, ossia la truffa di cui alcapo 9) della rubrica provvisoria, si sarebbe verificato nel mese di lugliodell’anno 2022 e che, nonostante fossero stati in seguito banditi numerosi altriconcorsi per accedere alle carriere della polizia di Stato, non erano emerseulteriori condotte delittuose da parte sua.Per altro verso, sostiene che la misura cautelare sarebbe stata utilizzata peruna finalità diversa rispetto a quella prevista dalla legge, ossia per impedire cheesso indagato potesse svolgere attività sindacale, rendendogli impossibile ilraggiungimento degli uffici del SIULP.Talché ritiene che la decisione censurata si pone in contrasto con ladisposizione espressa dall’art. 283 cod. proc. pen., che riguarda la dimora comeluogo nel quale la persona ha una sfera abitativa e non può essere in alcun modoestesa ai luoghi di lavoro o agli spazi in cui il soggetto svolge attivitàprofessionale, come del resto confermato dalla natura speciale della previsione dicui all’art. 282-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato, per le ragioni di seguito indicate.2.Quanto alla prima parte del motivo, nella quale è dedotta l’insussistenzadell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, è opportuno rammentareche, come è stato sottolineato anche di recente nella giurisprudenza di questaCorte, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericoloprevisto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabileall'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece,da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità dicondotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta,che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità delsoggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto piùapprofondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anchela previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 2, n. 1122 del02/12/2025, dep. 13/01/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289262).Nel solco di tale principio, la decisione impugnata ha adeguatamenteargomentato sull’attualità e concretezza del periculum sottolineando chel’indagato ha commesso le condotte criminose, per le quali sono stati ritenutisussistenti gravi indizi di colpevolezza, nell’ambito di un sistema consolidato,avvalendosi del ruolo di segretario generale nazionale del SIULP e delle sueconoscenze ad alti livelli nella polizia di stato. [OSCURATO:PERSONA] ha potuto così mettersia disposizione di amici e iscritti al sindacato, con singolare spregiudicatezza, alpunto da affermare, come rilevato dalla stessa pronuncia del Tribunale delRiesame, che “le visite mediche non sono un problema”.3.Con riferimento alla seconda parte del motivo, come ha congruamentesottolineato l’ordinanza censurata, la misura cautelare disposta nei confronti delricorrente è quella del divieto di dimora in una zona del Comune di Roma e nongià di accedere a uno o più edifici di tale zona. E’ stato solo puntualizzato, dallastessa pronuncia, che tale divieto di dimora è funzionale ad evitare contatti conpersone che frequentano il quartiere dove sono situati gli Uffici del sindacato.Occorre allora ricordare, in proposito, che, se la prescrizione dinon dimorare "in un determinato luogo" e di non accedervi senza l'autorizzazionedel giudice che procede è preordinata a vietare all’indagato di accedere etrattenersi nel territorio del comune di dimora abituale, per cui è effettivamenteillegittimo il provvedimento che applichi la misura di cui all'art. 283 cod. proc.pen. al fine di proibire al destinatario di avvicinarsi a determinati o specificiedifici (tra le altre, Sez. 3, n. 43449 del 25/06/2014, G., Rv. 260977;Sez. 5, n. 19565 del 09/03/2010, Ferrando, Rv. 247498), per contro il divietodi dimora di cui all’art. 283, comma 1, cod. proc. pen., non devenecessariamente avere una dimensione "comunale" analoga a quella prevista perla diversa misura dell'obbligo di dimora di cui al comma 2 del predetto articolo,ma può riguardare anche un ambito spaziale più limitato, in quanto nella primadisposizione, a differenza che nella seconda, il legislatore fa riferimento al"dimorare in un determinato luogo", senza alcun’altra specificazione territoriale(Sez. 6, n. 41840 del 02/10/2014, Zanzottera, Rv. 260438).Sotto altro profilo, a differenza di quanto assume la difesa del ricorrente, ilcomma 1 dell’art. 283 cod. proc. pen., laddove stabilisce che «con ilprovvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescriveall'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senzal'autorizzazione del giudice che procede», può essere applicato anche rispetto alluogo nel quale l’indagato abbia svolga l’attività lavorativa, dovendo operarsi unnecessario bilanciamento dei diritti personali all'abitazione e al lavoro con leesigenze di cautela espressamente previste dall'art. 283, comma 5, cod. proc.pen. (Sez. 5, n. 174 del 18/11/2020, dep. 2021, Bedani, Rv. 280143).Ancora, sebbene sia illegittima, per violazione del principio di proporzione,l’applicazione al pubblico ufficiale della misura cautelare del divieto di dimorare eaccedere nel comune nel quale svolge la propria attività lavorativa, laddove essasia esclusivamente diretta a fronteggiare il pericolo di reiterazione di reati dellastessa specie ed abbia sostanzialmente la funzione di vietarne l'ingresso in alcunispecifici edifici ovvero di impedire l'esercizio di funzioni pubblicistiche, trattandosidi finalità cautelare al cui soddisfacimento è già preordinata, se applicabile, lamisura interdittiva prevista dall'art. 289 cod. proc. pen. (ex ceteris, Sez. 6, n.13093 del 05/03/2014, Corsino, Rv. 259504), poiché non è possibile dareun’interpretazione estensiva di quest’ultima disposizione normativa, qualora nonsia applicabile la predetta misura interdittiva, perché l’indagato non è pubblicoufficiale o non svolge un pubblico servizio, è ammessa l’applicazione del divietodi dimora anche al fine di evitare l’accesso al luogo di lavoro per fronteggiare ilpericolo di reiterazione del reato.Al lume del complesso dei richiamati principi è dunque legittima la misuracautelare del divieto di dimora, come quella applicata al ricorrente, che sialimitata a una determinata zona di un Comune, sebbene ciò impedisca inconcreto all’indagato di frequentare il proprio luogo di lavoro, se ciò è funzionalea fronteggiare il periculum per il quale la misura è disposta.4. Il ricorso deve quindi essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]