CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 20769/2022
Testo disponibile della fonte
quanto addotto con il secondo motivo in ordine al fatto che la graduazione sarebbe stata effettuata, secondo modalità non meglio precisate, pochi giorni prima della nomina formale del ricorrente alla posizione dirigenziale, in quanto, non fornendo il ricorso per cassazione altri e più specifici elementi, non si può avere alcuna certezza che si tratti di graduazione destinata anche al passato e per quali figure ed in quali misure; alla reiezione del ricorso non segue condanna alle spese, in quanto il controricorso, pur notificato e depositato, contiene in sostanza una riserva al prosieguo della presa di posizione sui motivi addotti ex adverso, risolvendosi in sostanza in un mero atto di costituzione in giudizio del Ministero, senza effettiva attività difensiva; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma