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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26426/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, emessa il 25.9.2020, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, e ha confermato nel resto, la pronuncia resa - a seguito di giudizio abbreviato - dal G.u.p. presso il Tribunale della medesima città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto ascrittole (al capo B) di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui agli artt. 223, 216, comma 1, n. 1),

I. fall. e aveva condannato la stessa alla pena principale di anni uno e mesi otto di reclusione.

In particolare, il giudice di primo grado aveva condannato la Trotta, quale socia al 90% di [OSCURATO:PERSONA] 40 s.r.l. e moglie dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico e socio al 90% della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - dichiarata fallita il 13.10.2009 - , perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere nelle rispettive qualità, in concorso tra loro, avevano distratto il capannone utilizzato come sede sociale dal patrimonio della fallita.

Dapprima, il 3.12.2007, simulando la cessione del bene a [OSCURATO:PERSONA] 40 s.r.I., società di cui lo stesso Giacomelli era amministratore unico e socio per il restante 10%, per la somma di euro 320.000,00, parte della quale, per euro 61.701,00, ritornava su conti accesi dal Giacomelli e parte veniva destinata, mediante tre assegni bancari del Monte dei Paschi di Siena, datati 30.11.2007, emessi, a firma di Giacomelli, da [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., in favole della [OSCURATO:SOCIETA]. (il cui amministratore unico era [OSCURATO:PERSONA], fratello del [OSCURATO:PERSONA]).

Successivamente, l'immobile in questione veniva venduto, il 27.11.2008, da [OSCURATO:PERSONA] 40 s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] per euro 325.000,00.

2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, prospettando due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione, all'evidenza risultante dal testo del provvedimento impugnato, nonché erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1)

I. fall. laddove, nella sentenza impugnata, l'operazione immobiliare di cui all'imputazione è stata qualificata come distrattiva.

Si contesta l'erronea valutazione operata dai giudici di merito secondo cui l'alienazione del capannone avrebbe assunto «indubbia valenza distrattiva e pregiudizievole della garanzia patrimoniale» (così a pag. 8 della pronuncia di primo grado, confermata in appello), laddove, la Corte territoriale, ribadendo la natura fittizia dell'operazione, ha inopinatamente ignorato, senza fornire adeguato confronto e articolando una motivazione inesistente che si adagia in maniera pressoché pedissequa su quella del G.u.p., le specifiche argomentazioni fornite dalla difesa (ribadite, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità), che ponevano in evidenza una serie di circostanze dimostrative della effettività e totale liceità dell'operazione, quali: il fatto che la società acquirente avesse effettivamente e per intero corrisposto il prezzo pattuito (il pagamento è accertato e confermato anche - a pag. 4 - dalla pronuncia emessa dal G.u.p. in primo grado), incrementando in tal modo le liquidità della società venditrice, circostanza che comporta, dunque, l'oggettiva inesistenza del fatto tipico; la considerevole entità residua del mutuo ipotecario gravante sull'immobile al momento dell'alienazione de quo, pari a euro 208.643,36, a fronte dell'erogazione, a monte, di euro 250.000,00; la tipologia di accollo del mutuo ipotecario, totalmente liberatoria per la cedente che, così, si affrancava dal debito; l'evidente congruità del valore di tale operazione, risultante anche solo dal mero raffronto tra l'entità del costo di acquisto e il prezzo di vendita pattuito.

Del pari, irrilevante è il contegno avuto dalla ricorrente in relazione alle eventuali successive distrazioni di altri rispetto alle quali è rimasta totalmente estranea.

Inoltre, si censura, come già esplicitamente eccepito con il gravame di appello, l'omesso accertamento nella pronuncia impugnata della reale destinazione delle somme che si assumevano distratte, nonché dell'effettiva provenienza delle stesse che, invero, non risultano riconducibili al prezzo corrisposto per la compravendita immobiliare, considerato che parte dei pagamenti effettuati dalla fallita in favore dell'amministratore e ritenuti distrattivi risultano antecedenti sia alla stipula del contratto, sia alla corresponsione dei relativi acconti da parte della società acquirente.

Nello specifico, si contesta sul punto che, a fronte della contestazione per le somme di euro 61.000,00 e 23.000,00, si pretende distratto l'intero corrispettivo dell'immobile (individuato in euro 120.000,00, pur senza fornire una benché minima motivazione a riguardo).

2.2. Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 216, comma 1, n. 1)

I. fall. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione laddove, nella sentenza impugnata, è stato ritenuto sussistente un apporto concorsuale dell'imputata pur in assenza del benché minimo sostegno motivazionale con riguardo all'efficacia causale nella produzione dell'evento, all'elemento volitivo del fatto tipico e di partecipazione.

A corollario del primo motivo, relativo all'erronea qualificazione della compravendita immobiliare quale condotta distrattiva, si censura la motivazione fornita dalla corte territoriale anche in punto di contributo eziologicamente efficace e volontario della ricorrente ai fatti di bancarotta degli intranei alla società fallita; si lamenta che la partecipazione illecita alla compravendita della Trotta è stata indebitamente desunta dal solo fatto che la stessa era socia e coniuge (ruolo peraltro ricoperto anni dopo la contestata operazione) dell'amministratore cedente Giacomelli, e sulla base di ciò si è ritagliato in capo alla medesima il ruolo di ideatrice del presunto piano di spoliazione della società, senza alcun tipo di riscontro, al riguardo, neppure meramente indiziario, e senza che tale contributo fosse stato oggetto di contestazione.

Infine, si censura altresì la motivazione dei giudici di merito, alla luce dell'orientamento di questa Corte espresso nella pronuncia n. 41333/2006, che ha ritenuto che, ai fini della sussistenza del dolo in capo all'extraneus, necessita la conoscenza della situazione di decozione della società da cui il denaro proviene. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

Va premesso che il fatto distrattivo risulta sufficientemente delineato nella pronuncia impugnata, la cui ricostruzione non può ritenersi scalfita dalle censure, peraltro prevalentemente reiterative, svolte col primo motivo di ricorso.

Ha invero la corte territoriale esaurientemente spiegato al riguardo come la dismissione dell'unico bene immobile della società, costituente la sede operativa della stessa - tant'è che poi la società per proseguire l'attività era costretta a prendere in affitto dalla società acquirente i locali alienati - intervenuta con le modalità specificamente descritte, si fosse in realtà risolta nel mezzo per garantirsi la monetizzazione dell'unico bene nella disponibilità della fallita suscettibile di aggressione da parte dei creditori, risultando essere stati poi parte dei relativi introiti incassati da [OSCURATO:PERSONA] - a titolo di asseriti compensi per l'attività lavorativa svolta e di restituzione di somme prestate (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); sicché - conclude la corte di appello - alcun vantaggio è ravvisabile in virtù della detta alienazione per il solo fatto che vi sarebbe stato l'accollo del mutuo da parte dell'acquirente (disconoscendosi peraltro al riguardo se si sia trattato di accollo completamente libertaorio per l'alienante).

Ciò che piuttosto rileva ai fini che occupano è che il reato di bancarotta patrimoniale, rispetto alla ricorrente, è ascritto a titolo di concorso nella condotta distrattiva posta in essere dal marito, [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della società poi fallita.

Sicché considerata in tale specifica prospettiva, la ricostruzione svolta sul punto dalla corte territoriale, e prima ancora dal giudice di primo grado, si appalesa, prima facie, inappagante, ritenendo essa sufficiente, ai fini della dimostrazione del coinvolgimento della predetta nel reato, circostanze di per sé affatto dirimenti in tal senso, quali la qualità di socia rivestita dalla Trotta sia nella società fallita che in quella che si rese acquirente del capannone della fallita, il rapporto di coniugio che lega la medesima con il Giacomelli; e ciò è ancor più evidente se si considera che la sentenza impugnata giunge addirittura a valorizzare anche il mero fatto che la Trotta sia un avvocato desumendo da ciò il suo - verosimile - contributo tecnico reso alla complessiva vicenda distrattiva.

Vicenda distrattiva che si compone invero di vari segmenti, laddove ancor più arduo è ravvisare, come evidenziato in ricorso, un contegno della ricorrente in relazione alle operazioni con cui il Giaconnelli ebbe poi ad incassare parte delle somme pervenute sul conto della società mediante bonifici o assegni emessi in suo favore, trattandosi di condotte che, in mancanza di elementi ulteriori, sono attribuibili all'organo gestorio di quella società, e rimangono avulse dalla sfera di dominio e responsabilità della socia Trotta (che secondo la sentenza impugnata avrebbe comunque goduto di quelle somme in quanto consorte del percettore e sarebbe quindi per questo concorrente nel reato). 2.Risultando dalle pronunce di merito unicamente quelli suindicati gli elementi a carico dell'imputata, deve pervenirsi in questa stessa sede a pronuncia assolutoria nei suoi confronti attesa la assoluta carenza di qualsiasi elemento fattuale dimostrativo di un apporto fornito dalla Trotta al fatto di reato, sia sotto il profilo materiale che psicologico; ne discende quindi che la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché l'imputata non ha commesso il fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, emessa il 25.9.2020, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, e ha confermato nel resto, la pronuncia resa - a seguito di giudizio abbreviato - dal G.u.p. presso il Tribunale della medesima città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto ascrittole (al capo B) di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui agli artt. 223, 216, comma 1, n. 1), I. fall. e aveva condannato la stessa alla pena principale di anni uno e mesi otto di reclusione. In particolare, il giudice di primo grado aveva condannato la Trotta, quale socia al 90% di [OSCURATO:PERSONA] 40 s.r.l. e moglie dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico e socio al 90% della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - dichiarata fallita il 13.10.2009 - , perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere nelle rispettive qualità, in concorso tra loro, avevano distratto il capannone utilizzato come sede sociale dal patrimonio della fallita. Dapprima, il 3.12.2007, simulando la cessione del bene a [OSCURATO:PERSONA] 40 s.r.I., società di cui lo stesso Giacomelli era amministratore unico e socio per il restante 10%, per la somma di euro 320.000,00, parte della quale, per euro 61.701,00, ritornava su conti accesi dal Giacomelli e parte veniva destinata, mediante tre assegni bancari del Monte dei Paschi di Siena, datati 30.11.2007, emessi, a firma di Giacomelli, da [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., in favole della [OSCURATO:SOCIETA]. (il cui amministratore unico era [OSCURATO:PERSONA], fratello del [OSCURATO:PERSONA]). Successivamente, l'immobile in questione veniva venduto, il 27.11.2008, da [OSCURATO:PERSONA] 40 s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] per euro 325.000,00. 2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, prospettando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione, all'evidenza risultante dal testo del provvedimento impugnato, nonché erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1) I. fall. laddove, nella sentenza impugnata, l'operazione immobiliare di cui all'imputazione è stata qualificata come distrattiva. Si contesta l'erronea valutazione operata dai giudici di merito secondo cui l'alienazione del capannone avrebbe assunto «indubbia valenza distrattiva e pregiudizievole della garanzia patrimoniale» (così a pag. 8 della pronuncia di primo grado, confermata in appello), laddove, la Corte territoriale, ribadendo la natura fittizia dell'operazione, ha inopinatamente ignorato, senza fornire adeguato confronto e articolando una motivazione inesistente che si adagia in maniera pressoché pedissequa su quella del G.u.p., le specifiche argomentazioni fornite dalla difesa (ribadite, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità), che ponevano in evidenza una serie di circostanze dimostrative della effettività e totale liceità dell'operazione, quali: il fatto che la società acquirente avesse effettivamente e per intero corrisposto il prezzo pattuito (il pagamento è accertato e confermato anche - a pag. 4 - dalla pronuncia emessa dal G.u.p. in primo grado), incrementando in tal modo le liquidità della società venditrice, circostanza che comporta, dunque, l'oggettiva inesistenza del fatto tipico; la considerevole entità residua del mutuo ipotecario gravante sull'immobile al momento dell'alienazione de quo, pari a euro 208.643,36, a fronte dell'erogazione, a monte, di euro 250.000,00; la tipologia di accollo del mutuo ipotecario, totalmente liberatoria per la cedente che, così, si affrancava dal debito; l'evidente congruità del valore di tale operazione, risultante anche solo dal mero raffronto tra l'entità del costo di acquisto e il prezzo di vendita pattuito. Del pari, irrilevante è il contegno avuto dalla ricorrente in relazione alle eventuali successive distrazioni di altri rispetto alle quali è rimasta totalmente estranea. Inoltre, si censura, come già esplicitamente eccepito con il gravame di appello, l'omesso accertamento nella pronuncia impugnata della reale destinazione delle somme che si assumevano distratte, nonché dell'effettiva provenienza delle stesse che, invero, non risultano riconducibili al prezzo corrisposto per la compravendita immobiliare, considerato che parte dei pagamenti effettuati dalla fallita in favore dell'amministratore e ritenuti distrattivi risultano antecedenti sia alla stipula del contratto, sia alla corresponsione dei relativi acconti da parte della società acquirente. Nello specifico, si contesta sul punto che, a fronte della contestazione per le somme di euro 61.000,00 e 23.000,00, si pretende distratto l'intero corrispettivo dell'immobile (individuato in euro 120.000,00, pur senza fornire una benché minima motivazione a riguardo). 2.2. Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 216, comma 1, n. 1) I. fall. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione laddove, nella sentenza impugnata, è stato ritenuto sussistente un apporto concorsuale dell'imputata pur in assenza del benché minimo sostegno motivazionale con riguardo all'efficacia causale nella produzione dell'evento, all'elemento volitivo del fatto tipico e di partecipazione. A corollario del primo motivo, relativo all'erronea qualificazione della compravendita immobiliare quale condotta distrattiva, si censura la motivazione fornita dalla corte territoriale anche in punto di contributo eziologicamente efficace e volontario della ricorrente ai fatti di bancarotta degli intranei alla società fallita; si lamenta che la partecipazione illecita alla compravendita della Trotta è stata indebitamente desunta dal solo fatto che la stessa era socia e coniuge (ruolo peraltro ricoperto anni dopo la contestata operazione) dell'amministratore cedente Giacomelli, e sulla base di ciò si è ritagliato in capo alla medesima il ruolo di ideatrice del presunto piano di spoliazione della società, senza alcun tipo di riscontro, al riguardo, neppure meramente indiziario, e senza che tale contributo fosse stato oggetto di contestazione. Infine, si censura altresì la motivazione dei giudici di merito, alla luce dell'orientamento di questa Corte espresso nella pronuncia n. 41333/2006, che ha ritenuto che, ai fini della sussistenza del dolo in capo all'extraneus, necessita la conoscenza della situazione di decozione della società da cui il denaro proviene. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. Va premesso che il fatto distrattivo risulta sufficientemente delineato nella pronuncia impugnata, la cui ricostruzione non può ritenersi scalfita dalle censure, peraltro prevalentemente reiterative, svolte col primo motivo di ricorso. Ha invero la corte territoriale esaurientemente spiegato al riguardo come la dismissione dell'unico bene immobile della società, costituente la sede operativa della stessa - tant'è che poi la società per proseguire l'attività era costretta a prendere in affitto dalla società acquirente i locali alienati - intervenuta con le modalità specificamente descritte, si fosse in realtà risolta nel mezzo per garantirsi la monetizzazione dell'unico bene nella disponibilità della fallita suscettibile di aggressione da parte dei creditori, risultando essere stati poi parte dei relativi introiti incassati da [OSCURATO:PERSONA] - a titolo di asseriti compensi per l'attività lavorativa svolta e di restituzione di somme prestate (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); sicché - conclude la corte di appello - alcun vantaggio è ravvisabile in virtù della detta alienazione per il solo fatto che vi sarebbe stato l'accollo del mutuo da parte dell'acquirente (disconoscendosi peraltro al riguardo se si sia trattato di accollo completamente libertaorio per l'alienante). Ciò che piuttosto rileva ai fini che occupano è che il reato di bancarotta patrimoniale, rispetto alla ricorrente, è ascritto a titolo di concorso nella condotta distrattiva posta in essere dal marito, [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della società poi fallita. Sicché considerata in tale specifica prospettiva, la ricostruzione svolta sul punto dalla corte territoriale, e prima ancora dal giudice di primo grado, si appalesa, prima facie, inappagante, ritenendo essa sufficiente, ai fini della dimostrazione del coinvolgimento della predetta nel reato, circostanze di per sé affatto dirimenti in tal senso, quali la qualità di socia rivestita dalla Trotta sia nella società fallita che in quella che si rese acquirente del capannone della fallita, il rapporto di coniugio che lega la medesima con il Giacomelli; e ciò è ancor più evidente se si considera che la sentenza impugnata giunge addirittura a valorizzare anche il mero fatto che la Trotta sia un avvocato desumendo da ciò il suo - verosimile - contributo tecnico reso alla complessiva vicenda distrattiva. Vicenda distrattiva che si compone invero di vari segmenti, laddove ancor più arduo è ravvisare, come evidenziato in ricorso, un contegno della ricorrente in relazione alle operazioni con cui il Giaconnelli ebbe poi ad incassare parte delle somme pervenute sul conto della società mediante bonifici o assegni emessi in suo favore, trattandosi di condotte che, in mancanza di elementi ulteriori, sono attribuibili all'organo gestorio di quella società, e rimangono avulse dalla sfera di dominio e responsabilità della socia Trotta (che secondo la sentenza impugnata avrebbe comunque goduto di quelle somme in quanto consorte del percettore e sarebbe quindi per questo concorrente nel reato). 2.Risultando dalle pronunce di merito unicamente quelli suindicati gli elementi a carico dell'imputata, deve pervenirsi in questa stessa sede a pronuncia assolutoria nei suoi confronti attesa la assoluta carenza di qualsiasi elemento fattuale dimostrativo di un apporto fornito dalla Trotta al fatto di reato, sia sotto il profilo materiale che psicologico; ne discende quindi che la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché l'imputata non ha commesso il fa
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