CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 settembre 2021
Cassazione n. 12263/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta per l'imputata la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro probatorio emesso in data 20/09/2021 dal PM presso il Tribunale di Napoli, che aveva convalidato il sequestro probatorio, disposto in via di urgenza dalla PG, in relazione ai reati di cui agli artt. 515 cod.pen. e 292 d.P.R. n. 43/73. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore e procuratore speciale, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce inosservanza degli artt. 125, comma 3 e 253 cod.proc.pen, lamentando che il decreto di convalida del sequestro di urgenza era carente di motivazione in ordine al fumus commissi delicti e che, erroneamente, il Tribunale aveva affermato che in tale provvedimento si era un riferimento per relationem all'informativa di PG, nella quale erano analiticamente indicate le difformità della merce rinvenuta, integranti i reati contestati. Con il secondo motivo deduce inosservanza degli artt. 125, comma 3 e 253 cod . p roc. pen. Lamenta che il decreto di convalida del sequestro di urgenza era carente di motivazione in ordine al presupposto delle 'esigenze probatorie, non essendo condivisibile la valutazione del Tribunale in ordine alla congruità del riferimento generico ad accertamenti di natura tecnica contenuto nel provvedimento di convalida del sequestro. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020; il Pg ha depositato richieste scritte nelle quali ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; il difensore dell'imputata ha depositato memoria difensiva nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. —1) 2. Va osservato che questa Corte ha affermato, in tema di sequestro probatorio, che la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l'indicazione della sola norma violata (Sez.3, n.3604 del 16/01/2019, Rv.275688 - 01; Sez.6, n.37639 del 13/03/2019, Rv.277061-01; Sez.5, n.13594 del 27/02/2015, Rv.262898 - 01); inoltre, il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv.273548 - 01; Sez.U, n. 5876 del 28/01/2004,Rv.226711 - 01). 3. Nella specie, il decreto di convalida del vincolo reale (e l'ordinanza impugnata) si limita ad indicare le norme violate e, quanto, alla finalità probatoria, a richiamare, in maniera generica, la necessità di approfondimenti investigativi mediante accertamenti di natura tecnica da effettuarsi sui beni in sequestro, così esprimendo una motivazione apparente e meramente assertiva, che integra il vizio di carenza di motivazione. Va ricordato che l'art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanze in materia di riesame di misure cautelari reali il ricorso per cassazione per sola violazione di legge e che la giurisprudenza cili questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito come in tale nozione debbano ricomprendersi non solo gli errores in iudicando o in procedendo ma anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice ([OSCURATO:PERSONA]. U, n. 25932 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 239695; Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; Sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). 4. Il provvedimento di convalida del sequestro e l'ordinanza del Tribunale di Napoli devono, pertanto, essere annullati senza rinvio (le radicali carenze motivazionali evidenziate non possono essere colmate dal Tribunale del riesame, cfr Sez.U,n.18954 del 31/03/2016, Rv.266789 - 01), con conseguente restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto, non emergendo dagli atti trasmessi elementi per l'applicazione del disposto dell'art. 324, comma 7, cod. proc.pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonchè il decreto di convalida di sequestro in data 20/09/2021 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod.proc.pen. Così decis