CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024
Cassazione n. 18741/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA]'", dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, si duole della conferma da parte della Corte d'appello di Genova del trattamento sanzionatorio stabilito a suo carico dal Tribunale di Genova, nonché della mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., nonostante la condizione di disagio sociale del ricorrente. Osservato che tale motivo di ricorso è, anzitutto, generico, in quanto privo della illustrazione delle ragioni che giustificherebbero una mitigazione del trattamento sanzionatorio e l'applicazione di detta causa di esclusione della punibilità che non sarebbero state adeguatamente considerate dalla Corte d'appello, oltre che di autentico confronto critico con quanto esposto al riguardo nella motivazione della sentenza impugnata. Considerato che le doglianze in ordine alla misura della pena sono manifestamente infondate, essendo stato considerato quale base di computo il minimo edittale di 6 mesi di reclusione, ridotto a 4 mesi di reclusione per la diminuente del rito, stante il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva. Rilevato che l'esclusione della applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto è stata adeguatamente giustificata, attraverso la sottolineatura della non occasionalità della condotta, per essere il ricorrente gravato da numerose precedenti condanne per reati determinati da motivi di lucro, ossia dello stesso genere di quello ascrittogli, e tale argomento, idoneo a giustificare detta esclusione, non è in alcun modo stato considerato nel ricorso. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e la manifesta infondatezza dell'unico motivo al quale è stato affidato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]