CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33442/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di NOLA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di AVELLINO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 25 novembre 2022 il Tribunale di Napoli - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - ha confermato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il titolo cautelare genetico, rappresentato dalla ordinanza GIP Trib. Napoli del 6 settembre 2022. 1.1 II titolo cautelare è stato emesso in riferimento alla contestazione provvisoria di partecipazione alla associazione di stampo mafioso denominata 'clan Sangermano' operante in [OSCURATO:PERSONA] fino all'agosto del 2021 (capo 1) nonché alle ulteriori contestazioni di detenzione abusiva di armi comuni da sparo in data 4 dicembre 2016 (capo 26) e rapina pluriaggravata con porto di arma (capi 32 e 33, per fatto avvenuto il 16/17 ottobre del 2016). 2. In sintesi il Tribunale valutando le doglianze difensive in quella sede prospettate afferma che: a) nessuna contestazione è stata mossa circa l'esistenza, in quanto tale, del clan Sangermano e circa le caratteristiche del medesimo, fatti ricostruiti nel titolo genetico sia attraverso il riferimento alle dichiarazioni rese da più collaboratori di giustizia che attraverso l'analisi delle captazioni di colloqui tra gli indagati e delle videoriprese; b) gli elementi raccolti a carico di [OSCURATO:PERSONA] (intercettazioni sulla utenza del padre Antonio, deceduto nel gennaio 2022, nonché videoriprese dei comportamenti tenuti presso la masseria di famiglia e presso l'abitazione dei Sangermano) consentono di ritenere integrata la gravità indiziaria in riferimento alla condotta di partecipazione al sodalizio, posto che consentono di apprezzare il ruolo di 'sentinella' svolto dal [OSCURATO:PERSONA], il costante ausilio fornito ai vertici del gruppo e il ruolo di custode delle armi; c) quanto all'episodio del 4 dicembre 2016 lo stesso è documentato dalle videoriprese in atti; d) la ricostruzione dell'episodio avvenuto in data 16 ottobre 2016 si basa in prevalenza sui contenuti testimoniali resi dalla vittima, il cittadino rumeno [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Quanto al profilo delle esigenze cautelari si evidenzia non soltanto la ricorrenza della presunzione relativa ex lege (quanto al capo n.1) ma anche che, pur essendo terminate le attività di captazione nel 2017 vi è prova in atti della perdurante operatività del clan Sangermano nel territorio nolano e avellinese (si citano in particolare talune intercettazioni operate in diverso procedimento nel 2021, gli episodi narrati dal parroco don [OSCURATO:PERSONA] e i risultati delle perquisizioni operate in sede di esecuzione del titolo cautelare con rinvenimento di armi nella disponibilità di taluni affiliati). In ragione del complesso dei dati indizianti il Tribunale ritiene che il livello di stabile inserimento nel sodalizio di [OSCURATO:PERSONA] renda vieppiù concreta la necessità di mantenimento della misura di massimo rigore. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e apparenza di motivazione in riferimento alla ritenuta gravità indiziaria sul capo n.1. In sintesi la difesa del ricorrente evidenzia che: a) quanto alla esistenza della associazione di stampo mafioso il Tribunale ha esclusivamente richiamato i contenuti del titolo cautelare genetico, senza realizzare alcuna considerazione critica; b) quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] costui non è citato da alcuno dei collaboranti e la presenza in alcuni contesti ritenuti di interesse investigativo era esclusivamente dipendente dalla compresenza del padre ; c) quanto all'episodio del presunto 'inchino mafioso', lo stesso era stato oggetto di contestazioni in fatto, del tutto ignorate dal Tribunale; d) si contesta altresì il ruolo di 'custode delle armi', che emergerebbe dai contenuti di una captazione che non offre adeguato riscontro a tale affermazione e si conclude per l'assenza di affectio societatis. 3.2 Al secondo e al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e apparenza di motivazione in riferimento alla ritenuta gravità indiziaria sul capo n.32-33 e sulla relativa circostanza aggravante della modalità mafiosa di realizzazione del fatto. Non sarebbe stata vagliata in modo adeguato la credibilità della persona offesa, date le numerose incongruenze della narrazione (vengono allegati al ricorso gli atti di indagine contenenti le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA]), né le modalità del fatto sono riconducibili ad una particolare carica intimidatoria, giammai evocata durante l'azione.3.3 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e apparenza di motivazione in riferimento alla sussistenza di esigenze cautelari. Si rileva che le circostanze di fatto indicate nella decisione per sostenere la perdurante operatività della associazione non sono - in nessun caso - riferibili a condotte dell'attuale ricorrente, con inammissibile presunzione di una sua attuale presenza nel gruppo criminale pur dopo il s6 decesso del padre. 4. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 4.1 Le argomentazioni espresse nella decisione impugnata - dovendosi tener conto dell'attuale fase procedimentale - non soffrono di illogicità o incompletezza. Preliminarmente va rilevato che il ricorrente non ha mosso contestazioni in riferimento al fatto di cui al capo n.26 (disponibilità delle armi occultate) e da ciò deriva una incompletezza dei profili di critica, posto che anche l'episodio specifico è stato posto, in chiave logica, a riscontro del ruolo attribuito nel titolo cautelare al [OSCURATO:PERSONA]. 4.2 In ogni caso, va evidenziato quanto segue, in rifermento al primo motivo di ricorso. 4.2.1 La inesistenza di contributi dichiarativi provenienti dai collaboranti e riguardanti la persona di [OSCURATO:PERSONA] non può essere ritenuta fattore rilevante posto che - come precisato nella decisione impugnata - gli apporti dichiarativi provengono da soggetti aderenti a clan contrapposti, sicchè l'assenza di specifiche affermazioni sul ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] non assume alcuna valenza a discarico. Quanto alla ricostruzione della esistenza della associazione è da ritenersi pienamente legittimo il richiamo per relationem ai contenuti del titolo cautelare, lì dove non siano stati introdotti - come nel caso in esame - specifiche contestazioni. Inoltre, va evidenziato che lo stabile inserimento del ricorrente nel gruppo criminoso è stato ricostruito - in modo non rivalutabile - sulla base di 'indicatori logici' tratti dalla analisi dei contenuti di diverse captazioni di conversazioni che raffigurano un attivismo del Mercogliano nelle attività di controllo del territorio (v. pag.4 della decisione impugnata) e di custodia delle armi. Si tratta, dunque, da un lato di una operazione ricostruttiva pienamente idonea - quantomeno in fase cautelare - a rappresentare un inserimento dinamico del soggetto in questione a beneficio della associazione in quanto tale e dall'altro la difesa nei profili di critica tende a proporre una rivalutazione del contenuto di taluni colloqui, operazione non consentita nella presente sede di legittimità ( per tutte v. Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, rv 263715 ove si è ribadito che è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto, aspetti che nel caso in esame non si rinvengono). Il primo motivo va pertanto respinto. 4.2 Secondo e terzo motivo sono inammissibili perché tendenti a sollecitare rivalutazioni in fatto a fronte di motivazione del tutto congrua sugli aspetti rilevanti. I profili di attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] sono stati accuratamente vagliati in sede di merito (v.pag. 5 della decisione impugnata) e il ricorrente omette di confrontarsi con l'ulteriore elemento rappresentato dai contenuti della conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 17 ottobre 2016, citata nella decisione impugnata. 4.3 II quarto motivo è infondato. La presunzione relativa ex lege di sussistenza delle esigenze cautelari è correlata alla ritenuta gravità indiziaria sul capo ml. Ciò posto, a fronte di una emersione di dati indizianti specifici (sulla persona) che si ferma al 2017, il Tribunale ha doverosamente argomentato su aspetti fattuali indicativi della 'perdurante esistenza' del consorzio associativo, al fine di attualizzare i contenuti della presunzione. Ciò non significa 'imputare' al Mercogliano fatti da lui non commessi, quanto fornire una base fattuale su cui calare una massima di esperienza - coerente alla osservazione di fenomeni analoghi - per cui l'avvenuto inserimento del soggetto negli anni antecedenti non trova punti fattuali di smentita, né sotto il profilo soggettivo (non essendo emerse condotte di recesso) né sotto il profilo oggettivo (la perdurante visibilità dell'azione del gruppo). Le argomentazioni espresse dal Tribunale, dunque, risultano sia logiche che pertinenti al tema trattato, con infondatezza del ricorso. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempim