CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 novembre 2021
Cassazione n. 13708/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23 comma 8 del d.l. n. 137 del 2000, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, lette la memoria di replica del difensore con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza, emessa in data 3 novembre 2021, del Tribunale del riesame di Genova che, in accoglimento dell'appello cautelare del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Imperia di sostituzione della misura con l'obbligo di presentazione alla P.G., ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle contestazioni elevate di violazione di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (52 cessioni di singole dosi tra il 23/09/2020 e il 10/12/2020), in relazione al quale ha ravvisato, ferma la gravità indiziaria, l'esigenza cautelare, di cui all'art. 274 cod.proc.pen., del concreto e attuale pericolo di recidiva ritenendo adeguata e proporzionata la misura della custodia cautelare in carcere. 2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato deduce due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione alla assoluta mancanza di motivazione del provvedimento impugnato con riguardo alla scelta della misura da applicare, all'inadeguatezza di altre misure diversa da quella inframuraria. E ciò nonostante la difesa avesse avanzato, con memoria depositata in data 05/10/2021, una richiesta di applicazione di una misura meno afflittiva tenuto conto che lo stesso Pubblico Ministero appellante aveva sollecitato, seppur in via subordinata, l'applicazione di misura diversa da quella carceraria nel caso in cui il Tribunale avesse ritenuto adeguata alla gravità dei fatti e alla pericolosità dell'indagato. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attualità e concretezza del pericolo di recidiva, desunto dal una precedente condanna del 2018, relativa a fatti del 2014, fatti commessi a distanza di un anno dall'ultimo fatto oggetto di richiesta cautelare, e contraddittorietà della motivazione là dove si dava atto che il monitoraggio ricorrente, dal dicembre 2020, aveva accertato che non aveva commesso reati e allo stesso tempo ha escluso una possibile diversa qualificazione della condotta come di lieve entità. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è, sotto tutte le prospettazioni difensive, manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile con i conseguenti provvedimenti di legge. 5. Va, preliminarmente, ricordato che il perimetro cognitivo del tribunale è delineato dai motivi di gravame. L'appello cautelare, disciplinato dall'art. 310 cod.proc.pen., diversamente dal procedimento di riesame disciplinato dall'art. 309 cod.proc.pen., si connota quale mezzo di impugnazione in senso stretto. Consegue che, in aderenza ai principi generali in tema di impugnazione, è governato dal principio del tantum devolutum quantum appellatum alla stregua del quale il giudice dell'impugnazione è tenuto ad esaminare solo le questioni che le sono poste e, allorquando si tratti di una decisione del Tribunale cautelare, la decisione di detto Tribunale è vincolata dall'effetto devolutivo che segna il limite invalicabile della sua cognizione. Tenuto conto dell'ambito cognitivo, il Tribunale del riesame, investito dell'impugnazione del Pubblico Ministero, avverso l'ordinanza del Giudice che aveva sostituito, appena una settimana dopo, la misura cautelare della custodia in carcere con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che denunciava l'assenza di motivazione, ha accolto l'appello del Pubblico Ministero ritenendo sussistente il concreto e attuale pericolo di recidiva per fronteggiare il quale ha applicato - nuovamente- la misura della custodia cautelare in carcere. 6. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso con cui deduce il vizio di motivazione apparente è manifestamente infondato. Il Tribunale cautelare ha richiamato l'ordinanza genetica (vedi pag. 4), sostituita avventatamente dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Imperia con un'ordinanza priva di motivazione, e ha condiviso il giudizio espresso dal Giudice che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere, "appena pochi giorni prima della relativa sostituzione", in quanto aveva ritenuto "la massima misura cautelare reputandola l'unica in grado di contenere la pericolosità sociale". Il Tribunale cautelare ha fatto proprie le ragioni poste a base dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, mediante rinvio ad un atto, l'ordinanza genetica, che era a conoscenza dell'indagato il quale neppure aveva proposto istanza di riesame, e sotto questo profilo il richiamo alla motivazione della stessa per relationem è legittimo. Non è ravvisabile, dunque, alcuna omessa motivazione in punto adeguatezza e indispensabilità della misura carceraria per la salvaguardia del pericolo di recidiva. 7. Anche il secondo motivo attinente al profilo della motivazione sulla sussistenza del concreto e attuale pericolo di recidiva è manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata è sorretta da congrua e adeguata motivazione là dove a pag. 4, ha argomentato come l'indagato fosse coinvolto nel traffico di stupefacenti al minuto di cocaina fino al dicembre 2020, essendo il vero dominus dell'attività illecita rispetto ai due coindagati Nevraj e Cegi, e, soprattutto, ha valorizzato il precedente penale specifico risalente al 2018, elemento che rendeva concreto e attuale il pericolo di recidiva che neppure il difensore aveva contrastato. Motivazione oltremodo adeguata ed ispirata alle oggettive risultanze di fatto, da cui il Tribunale ha tratto il convincimento della sussistenza del pericolo di recidiva, l'attualità del medesimo in un contesto nel quale il lasso temporale tra i fatti e l'adozione della misura, di circa un anno e mezzo, non assumeva rilievo. 8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell'art. 28 reg. esec. cod.proc.pen., la Corte dispone che il dispositivo sia trasmesso al Pubblico Ministero per l'esecuzione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'ar