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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 11858/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado di condannato dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art 497 ter cp.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore fiduciario, lamentando manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p e violazione della norma incrimininatrice speciale.

Il ricorso è inammissibile in quanto generico per difetto di specificità "estrinseca", mancando nel caso in esame l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109).

La difesa, infatti, si limita a ripetere le argomentazioni gà svolte nella fase di merito, che sono state adeguatamente confutate nella sentenza impugnata.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]. aria essichelli [OSCURATO:PERSONA] Ci‘ ELLERI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado di condannato dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art 497 ter cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore fiduciario, lamentando manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p e violazione della norma incrimininatrice speciale. Il ricorso è inammissibile in quanto generico per difetto di specificità "estrinseca", mancando nel caso in esame l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). La difesa, infatti, si limita a ripetere le argomentazioni gà svolte nella fase di merito, che sono state adeguatamente confutate nella sentenza impugnata. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]. aria essichelli [OSCURATO:PERSONA] Ci‘ ELLERI
Sentenza Cassazione n. 11858/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris