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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06161/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato, nella quale si insiste per l'accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 368 cod. pen., sono inammissibili in quanto reiterativi di analoghe censure formulate in appello e alle quali la sentenza impugnata ha fornito adeguata risposta e comunque manifestamente infondati; Considerato, invero, che con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità del giudizio atteso che in udienza preliminare ne è stata dichiarata l'assenza nonostante non vi fosse prova della avvenuta notifica dell'avviso per detta udienza e, comunque, l'imputato fosse detenuto per altra causa.

Al riguardo, in primo luogo va rilevato che la questione non è stata oggetto di doglianza in appello (né il ricorrente evidenzia di averla sollevata in precedenza) e risulta dunque in questa sede preclusa, imponendo accertamenti non consentiti a questa Corte; sotto altro profilo, è del tutto indimostrata la conoscenza da parte del Gup dello stato di detenzione dell'imputato al momento della celebrazione dell'udienza, atteso che tale situazione non può certo dedursi da un "certificato aggiornato del casellario giudiziale", atto successivo allo svolgimento di detta udienza.

Rilevato che inammissibile risulta anche il secondo motivo, relativo all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente.

Con motivazione non illogica, la Corte di appello ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito di avere ricevuto in pagamento dall'imputato l'assegno poi denunciato smarrito da quest'ultimo; al riguardo le doglianze del ricorrente risultano aspecifiche e volte a introdurre una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in questa sede.

Sotto il profilo della qualificazione giuridica - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - integra pienamente la fattispecie di calunnia la falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in adempimento di un'obbligazione, atteso che essa, sebbene non contenga un'accusa diretta concernente uno specifico reato, è idonea a determinare ragionevolmente l'apertura di un procedimento penale, per un fatto procedibile d'ufficio - il delitto di furto o ricettazione - a carico di persona determinata, ossia il negoziatore del titolo (Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023.

Arzaroli, Rv. 284241 - 01).

Rilevato che, inammissibile risulta l'ulteriore motivo di ricorso, relativo alla conferma della recidiva reiterata e infraquinquennale.

La Corte di appello evidenzia (pag. 5 s.) le numerose condanne irrevocabili per delitti non colposi (ricettazione; omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali) le ultime delle quali irrevocabili nel 2014 e nel 2015.

Atteso che il reato oggetto del giudizio è del 27 febbraio del 2015 sussistono tutti i presupposti formali per ritenere l'aggravante speciale.

La sentenza impugnata - a sostegno della sussistenza della ratio a fondamento della recidiva - ha altresì rilevato che l'ulteriore delitto commesso dimostra, da un lato, il mancato effetto deterrente delle precedenti condanne e, dall'altro lato, la particolare inclinazione al delitto da parte dell'imputato, soprattutto per perseguire finalità lucrative come dimostrato dalle precedenti condanne per ricettazione e omesso versamento delle ritenute, finalità da ultimo perseguita, appunto, con la falsa denuncia di smarrimento dell'assegno, pur avendolo consegnato in pagamento di prestazione già ottenuta.

Né risulta violato il limite di cui all'art. 99 comma 6 cod. pen.: la pena base per il delitto di calunnia è di due anni di reclusione e l'aumento a titolo di recidiva, pari a un anno e quattro mesi, non eccede il cumulo delle pene inflitte con le precedenti sentenze (complessivamente, un anno e dieci mesi).

Rilevato che, infine, manifestamente infondato risulta l'ultimo motivo del ricorso nel quale si censura la motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, considerato che il richiamo, quale elemento ostativo, ai numerosi precedenti penali, risulta del tutto conforme al principio in base al quale i giudizi circa la concedibilità di dette attenuanti e quello sulla recidiva hanno natura diversa, di tal che è ben possibile che il medesimo elemento - rientrante nell'art. 133 cod. pen. - venga utilizzato a sostegno di entrambe le statuizioni.

Infine, del tutto infondata è la doglianza - peraltro generica - relativa alla dosimetria della pena, che è stata irrogata nel minimo edittale della fattispecie ex art. 368 cod. pen., poi aumentata entro i limiti di cui all'art. 99 ultimo comma cod. pen.

Considerato che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato, nella quale si insiste per l'accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 368 cod. pen., sono inammissibili in quanto reiterativi di analoghe censure formulate in appello e alle quali la sentenza impugnata ha fornito adeguata risposta e comunque manifestamente infondati; Considerato, invero, che con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità del giudizio atteso che in udienza preliminare ne è stata dichiarata l'assenza nonostante non vi fosse prova della avvenuta notifica dell'avviso per detta udienza e, comunque, l'imputato fosse detenuto per altra causa. Al riguardo, in primo luogo va rilevato che la questione non è stata oggetto di doglianza in appello (né il ricorrente evidenzia di averla sollevata in precedenza) e risulta dunque in questa sede preclusa, imponendo accertamenti non consentiti a questa Corte; sotto altro profilo, è del tutto indimostrata la conoscenza da parte del Gup dello stato di detenzione dell'imputato al momento della celebrazione dell'udienza, atteso che tale situazione non può certo dedursi da un "certificato aggiornato del casellario giudiziale", atto successivo allo svolgimento di detta udienza. Rilevato che inammissibile risulta anche il secondo motivo, relativo all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente. Con motivazione non illogica, la Corte di appello ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito di avere ricevuto in pagamento dall'imputato l'assegno poi denunciato smarrito da quest'ultimo; al riguardo le doglianze del ricorrente risultano aspecifiche e volte a introdurre una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in questa sede. Sotto il profilo della qualificazione giuridica - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - integra pienamente la fattispecie di calunnia la falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in adempimento di un'obbligazione, atteso che essa, sebbene non contenga un'accusa diretta concernente uno specifico reato, è idonea a determinare ragionevolmente l'apertura di un procedimento penale, per un fatto procedibile d'ufficio - il delitto di furto o ricettazione - a carico di persona determinata, ossia il negoziatore del titolo (Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023. Arzaroli, Rv. 284241 - 01). Rilevato che, inammissibile risulta l'ulteriore motivo di ricorso, relativo alla conferma della recidiva reiterata e infraquinquennale. La Corte di appello evidenzia (pag. 5 s.) le numerose condanne irrevocabili per delitti non colposi (ricettazione; omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali) le ultime delle quali irrevocabili nel 2014 e nel 2015. Atteso che il reato oggetto del giudizio è del 27 febbraio del 2015 sussistono tutti i presupposti formali per ritenere l'aggravante speciale. La sentenza impugnata - a sostegno della sussistenza della ratio a fondamento della recidiva - ha altresì rilevato che l'ulteriore delitto commesso dimostra, da un lato, il mancato effetto deterrente delle precedenti condanne e, dall'altro lato, la particolare inclinazione al delitto da parte dell'imputato, soprattutto per perseguire finalità lucrative come dimostrato dalle precedenti condanne per ricettazione e omesso versamento delle ritenute, finalità da ultimo perseguita, appunto, con la falsa denuncia di smarrimento dell'assegno, pur avendolo consegnato in pagamento di prestazione già ottenuta. Né risulta violato il limite di cui all'art. 99 comma 6 cod. pen.: la pena base per il delitto di calunnia è di due anni di reclusione e l'aumento a titolo di recidiva, pari a un anno e quattro mesi, non eccede il cumulo delle pene inflitte con le precedenti sentenze (complessivamente, un anno e dieci mesi). Rilevato che, infine, manifestamente infondato risulta l'ultimo motivo del ricorso nel quale si censura la motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, considerato che il richiamo, quale elemento ostativo, ai numerosi precedenti penali, risulta del tutto conforme al principio in base al quale i giudizi circa la concedibilità di dette attenuanti e quello sulla recidiva hanno natura diversa, di tal che è ben possibile che il medesimo elemento - rientrante nell'art. 133 cod. pen. - venga utilizzato a sostegno di entrambe le statuizioni. Infine, del tutto infondata è la doglianza - peraltro generica - relativa alla dosimetria della pena, che è stata irrogata nel minimo edittale della fattispecie ex art. 368 cod. pen., poi aumentata entro i limiti di cui all'art. 99 ultimo comma cod. pen. Considerato che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
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