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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 04003/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 28 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Vasto, in data 11 novembre 2019, nei confronti ch [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un'errata applicazione di legge e un'illogicità nella motivazione, in ordine alla sussistenza del dolo di ricettazione, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata ha difatti logicamente desunto l'elemento soggettivo, non solo dalle condizioni esteriori dell'auto ricettata (lunotto posteriore rotto), ma anche dall'assenza di alcune documentazione, necessaria per comprovare il trasferimento della proprietà di un bene mobile registrato, in assenza di qualsiasi giustificazione quanto alla provenienza del bene.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 28 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Vasto, in data 11 novembre 2019, nei confronti ch [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un'errata applicazione di legge e un'illogicità nella motivazione, in ordine alla sussistenza del dolo di ricettazione, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata ha difatti logicamente desunto l'elemento soggettivo, non solo dalle condizioni esteriori dell'auto ricettata (lunotto posteriore rotto), ma anche dall'assenza di alcune documentazione, necessaria per comprovare il trasferimento della proprietà di un bene mobile registrato, in assenza di qualsiasi giustificazione quanto alla provenienza del bene. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n
Sentenza Cassazione n. 04003/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris