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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36610/2022

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o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 7510 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), nel cui studio in Palermo, [OSCURATO:PERSONA]. 6, è elettivamente domiciliato ; - controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Sicilia n.155/03/21 depositata i n data 12 / 0 1 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 29 / 0 9 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: notifica accertamento – tempestività-decadenza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - il contribuente impugnava l’a vviso di accertamento notificato gli perIRPEF, IRAP e IVA 201 4, con il quale l’Ufficio rideterminava il reddito d’impresa e l’iva recuperando i tributi dovuti, oltre a interessie sanzioni ; - la CTP accoglieva in parte il ricorso , limitatamente alle sanzioni ; PerezAndrea impugnava tale sentenza; - la CTR accoglieva l’ appello del contribuente; - ricorre a questa Corte l’ [OSCURATO:PERSONA] con atto affidatoa tre motiv i ; - ilcontribuente resiste con controricorso e deposita memoria.

Consideratoche: - con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.

Lgs. n. 546 del 992, dell’art. 132 c.p.c., degli artt.60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 140 c.p.c. in relazione all’art.360 c. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto la null ità della notifica dell’avviso di accertamento impugnato; - il motivo è infondato; - invero, ritiene il Collegio che la CTR abbia correttamente ritenut a sanata la notifica dell’avviso di accertamento alla luce dell’impugnazione dello stesso da parte del contribuente, salva l’ulteriore questione in ordine alla tempestività dell’azione di accertamento; - infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte ( tra molte, Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 11043 del 09/05/2018 ) l 'invalida notificadell'avviso di accertamento è sanata per raggiungimento dello scopo ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesadel contribuente, situazione che si realizza nell'ipotesi in cui il medesimo, in sede di ricorso giurisdizionale contro l'atto, ne abbiadiffusamente contestato il contenuto; il contribuente ha qui debitamente conte stato proprio il merito della pretesa, formulando – come si ricorda in controricorso , peraltro – ben Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 undici motivi di impugnazione nel primo grado di merito; può quindievidentemente ritenersi operata la sanatoria in parola; - il secondo motivo si incentra sulla violazione dell’art. 60 del d.P.R. n.600 del 1973 e dell’art. 140 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto irrilevante ai fini della regolare notifica il decorso del termine dalla spedizione della raccomandata informativa , con ciò ritenendo la pro cedura notificatoria invalida ; il motivo è strettamente connesso con il terzomotivo che censura la pronuncia impugnata per violazione e falsaapplicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art.140c.p.c. in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 e n. 4 per avere la CTR, allaluce della invalidità di cui sopra, ritenuto decaduto l’Ufficio dal poteredi accertamento manifestato con l’atto impugnato e quindi illegittimol’atto stesso; - i motivi, come accennato tra di loro connessi, possono esaminarsi congiuntamentee sono fondati; - l’azione di accertamento posta in essere con l’atto impugnato è statacorrettamente posta in essere ; la relata di notifica, riportata nella sentenza impugnata a pagg. 6 ultimo periodo e 7 primo periodo, è infatti t utt’altro che “estremamente equivoca”; anzi essareca gli elementi previsti dalla legge dandosi atto dell’attività compiutadal soggetto notificatore; - dalla regolarità della notifica deriva la tempestività dell’azione dell’Amministrazione; nondimeno tale azione è comunque tempestiva ave ndo anche rilievo – diversamente da quanto ritenuto sul punto dalla CTR – l a data di inizio del procedimento notificatorio(nel presente caso il 4 dicembre 2015) e non a quella (2 gennaio 2016) della sua ricezione da parte d el destinatario (Cass.Sez.

UU. , Sentenza n. 40543 del 17/12/2021 ); - alla luce di detta ultima pronuncia di questa Corte, si è infatti recentemente chiarito che in materia di n otificazione degli atti di imposizionetributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenzacostituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostandoné la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità delsoggetto deputato alla loro notificazione.

Ne consegue che, per ilrispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo,assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e no n quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da partedel contribuente; - la CTR siciliana, nel ritenere decaduta l’Amministrazione dal potere di accertamento espresso nell’atto impugnato poiché “la sanatoria(per effetto del raggiungimento dello scopo) della nullità della sua notificazione è avvenuta quando era già scaduto il terminedi decadenza di cui all’art. 43, primo comma, del DPR n. 600/73” (pag. 9 della sentenza impugnata) ha quindi commesso erroredi diritto; - in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, la sentenza è allora cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame della controversia nel rispetto dei principi qui enunciati;il primo motivo è invece rigettato; p.q.m. accoglieil secon do e il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ; cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi acco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 7510 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), nel cui studio in Palermo, [OSCURATO:PERSONA]. 6, è elettivamente domiciliato ; - controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Sicilia n.155/03/21 depositata i n data 12 / 0 1 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 29 / 0 9 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: notifica accertamento – tempestività-decadenza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - il contribuente impugnava l’a vviso di accertamento notificato gli perIRPEF, IRAP e IVA 201 4, con il quale l’Ufficio rideterminava il reddito d’impresa e l’iva recuperando i tributi dovuti, oltre a interessie sanzioni ; - la CTP accoglieva in parte il ricorso , limitatamente alle sanzioni ; PerezAndrea impugnava tale sentenza; - la CTR accoglieva l’ appello del contribuente; - ricorre a questa Corte l’ [OSCURATO:PERSONA] con atto affidatoa tre motiv i ; - ilcontribuente resiste con controricorso e deposita memoria. Consideratoche: - con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 992, dell’art. 132 c.p.c., degli artt.60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 140 c.p.c. in relazione all’art.360 c. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto la null ità della notifica dell’avviso di accertamento impugnato; - il motivo è infondato; - invero, ritiene il Collegio che la CTR abbia correttamente ritenut a sanata la notifica dell’avviso di accertamento alla luce dell’impugnazione dello stesso da parte del contribuente, salva l’ulteriore questione in ordine alla tempestività dell’azione di accertamento; - infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte ( tra molte, Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 11043 del 09/05/2018 ) l 'invalida notificadell'avviso di accertamento è sanata per raggiungimento dello scopo ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesadel contribuente, situazione che si realizza nell'ipotesi in cui il medesimo, in sede di ricorso giurisdizionale contro l'atto, ne abbiadiffusamente contestato il contenuto; il contribuente ha qui debitamente conte stato proprio il merito della pretesa, formulando – come si ricorda in controricorso , peraltro – ben Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 undici motivi di impugnazione nel primo grado di merito; può quindievidentemente ritenersi operata la sanatoria in parola; - il secondo motivo si incentra sulla violazione dell’art. 60 del d.P.R. n.600 del 1973 e dell’art. 140 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto irrilevante ai fini della regolare notifica il decorso del termine dalla spedizione della raccomandata informativa , con ciò ritenendo la pro cedura notificatoria invalida ; il motivo è strettamente connesso con il terzomotivo che censura la pronuncia impugnata per violazione e falsaapplicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art.140c.p.c. in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 e n. 4 per avere la CTR, allaluce della invalidità di cui sopra, ritenuto decaduto l’Ufficio dal poteredi accertamento manifestato con l’atto impugnato e quindi illegittimol’atto stesso; - i motivi, come accennato tra di loro connessi, possono esaminarsi congiuntamentee sono fondati; - l’azione di accertamento posta in essere con l’atto impugnato è statacorrettamente posta in essere ; la relata di notifica, riportata nella sentenza impugnata a pagg. 6 ultimo periodo e 7 primo periodo, è infatti t utt’altro che “estremamente equivoca”; anzi essareca gli elementi previsti dalla legge dandosi atto dell’attività compiutadal soggetto notificatore; - dalla regolarità della notifica deriva la tempestività dell’azione dell’Amministrazione; nondimeno tale azione è comunque tempestiva ave ndo anche rilievo – diversamente da quanto ritenuto sul punto dalla CTR – l a data di inizio del procedimento notificatorio(nel presente caso il 4 dicembre 2015) e non a quella (2 gennaio 2016) della sua ricezione da parte d el destinatario (Cass.Sez. UU. , Sentenza n. 40543 del 17/12/2021 ); - alla luce di detta ultima pronuncia di questa Corte, si è infatti recentemente chiarito che in materia di n otificazione degli atti di imposizionetributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenzacostituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostandoné la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità delsoggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per ilrispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo,assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e no n quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da partedel contribuente; - la CTR siciliana, nel ritenere decaduta l’Amministrazione dal potere di accertamento espresso nell’atto impugnato poiché “la sanatoria(per effetto del raggiungimento dello scopo) della nullità della sua notificazione è avvenuta quando era già scaduto il terminedi decadenza di cui all’art. 43, primo comma, del DPR n. 600/73” (pag. 9 della sentenza impugnata) ha quindi commesso erroredi diritto; - in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, la sentenza è allora cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame della controversia nel rispetto dei principi qui enunciati;il primo motivo è invece rigettato; p.q.m. accoglieil secon do e il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ; cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi acco
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