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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2021

Cassazione n. 43304/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

I [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 febbraio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], intesa all'ammissione ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, alla detenzione domiciliare in relazione alla pena detentiva di due anni di reclusione, applicatagli per avere falsamente denunziato, nel 2013, un sinistro stradale in realtà mai avvenuto.

Ha, in proposito, ritenuto che l'accoglimento della richiesta è precluso dal curriculum criminale di Braidich, dalle frequentazioni con pregiudicati, dall'incapacità autocustodiale dimostrata in occasione della precedente ammissione a misure alternative alla detenzione, dall'inidoneità del domicilio indicato, dall'indisponibilità di un'attività lavorativa, dal recente coinvolgimento in un procedimento penale per gravi ipotesi di reato.

Ha, quindi, concluso nel senso dell'inidoneità delle misure invocate ad arginare il pericolo di recidiva.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

In specie, con il primo motivo lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia disatteso l'istanza senza tener conto della relazione trasmessa dall'UEPE.

Con il secondo motivo, eccepisce che il provvedimento impugnato è stato emesso sul rilievo di supposte, ma inesistenti, pregresse violazioni di misure alternative alla detenzione e della promozione a suo carico, in tempi recenti, di un procedimento penale a lui ignoto, evocato in modo generico e senza l'indicazione dei fatti che gli sarebbero contestati e delle prove in proposito acquisite.

Ascrive, ulteriormente, al Tribunale di sorveglianza di avere omesso di considerare che egli svolge attività di volontariato e di avere ritenuto l'inidoneità del domicilio indicato, che avrebbe dovuto essere, invece, stimata tenendo conto delle informazioni trasmesse dall'UEPE, organismo a ciò per legge deputato.

Con il terzo ed ultimo motivo, si duole che il Tribunale di sorveglianza non abbia valutato la documentazione attestante la volontà di intraprendere un percorso di reinserimento sociale mediante lo svolgimento di attività lavorativa presso una cooperativa sociale, nonché i problemi di salute che lo affliggono.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.

Il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413).

Se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47- ter legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745).Il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata.

Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto.

Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio.

3. Scrutinata alla luce di tali principi, l'ordinanza impugnata non supera il vaglio di legittimità.

Il Tribunale di sorveglianza è, invero, pervenuto al rigetto delle istanze attraverso un percorso argomentativo segnato da gravi e ripetute incoerenze.

Per un verso, ha valorizzato i precedenti penali del condannato che, per quanto consta, sono alquanto remoti, non oltrepassando il 2013, ed ha attualizzato il giudizio di pericolosità sociale dando atto dell'avvio di un procedimento penale nei suoi confronti in ordine al quale si è limitato ad indicare i titoli di reato, senza offrire, anche sintetiche, informazioni relative all'epoca di commissione dei fatti oggetto di addebito ed alla consistenza del quadro indiziario.

Ha fondato la prognosi negativa in ordine all'attitudine delle misure alternative alla detenzione a contenere la sua pericolosità sociale su precedenti condotte trasgressive che non ha avuto cura di descrivere, nemmeno sommariamente.

Sotto altro aspetto, ha omesso di dar conto — se non attraverso l'indiretto riferimento ai pregiudizi dei soggetti che vivono nel luogo indicato per l'esecuzione della detenzione domiciliare — degli esiti dell'indagine socio- familiare compiuta dall'UEPE, pervenuta in data 15 febbraio 2021, ovvero il giorno precedente a quello in cui si è tenuta l'udienza in camera di consiglio, nella quale si è dato atto, tra l'altro, della disponibilità di una cooperativa sociale di Dalmine ad accogliere Braidich per lo svolgimento di attività socialmente utile, a titolo meramente volontario, per quattro ore a settimana.

4. La combinata considerazione dei profili testé segnalati induce a ritenere che l'iter motivazionale sotteso alla decisione in commento sia gravemente deficitario, perché incentrato sull'esaltazione di circostanze che avrebbero dovuto essere meglio illustrate e, al contempo, silente su altre che, almeno in astratto, sono suscettibili di incidere sull'apprezzamento delle condizioni per l'ammissione ad una delle misure alternative richieste.

Si impone, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Brescia in vista di un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia scevro dai vizi riscontrati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 febbraio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], intesa all'ammissione ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, alla detenzione domiciliare in relazione alla pena detentiva di due anni di reclusione, applicatagli per avere falsamente denunziato, nel 2013, un sinistro stradale in realtà mai avvenuto. Ha, in proposito, ritenuto che l'accoglimento della richiesta è precluso dal curriculum criminale di Braidich, dalle frequentazioni con pregiudicati, dall'incapacità autocustodiale dimostrata in occasione della precedente ammissione a misure alternative alla detenzione, dall'inidoneità del domicilio indicato, dall'indisponibilità di un'attività lavorativa, dal recente coinvolgimento in un procedimento penale per gravi ipotesi di reato. Ha, quindi, concluso nel senso dell'inidoneità delle misure invocate ad arginare il pericolo di recidiva. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione. In specie, con il primo motivo lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia disatteso l'istanza senza tener conto della relazione trasmessa dall'UEPE. Con il secondo motivo, eccepisce che il provvedimento impugnato è stato emesso sul rilievo di supposte, ma inesistenti, pregresse violazioni di misure alternative alla detenzione e della promozione a suo carico, in tempi recenti, di un procedimento penale a lui ignoto, evocato in modo generico e senza l'indicazione dei fatti che gli sarebbero contestati e delle prove in proposito acquisite. Ascrive, ulteriormente, al Tribunale di sorveglianza di avere omesso di considerare che egli svolge attività di volontariato e di avere ritenuto l'inidoneità del domicilio indicato, che avrebbe dovuto essere, invece, stimata tenendo conto delle informazioni trasmesse dall'UEPE, organismo a ciò per legge deputato. Con il terzo ed ultimo motivo, si duole che il Tribunale di sorveglianza non abbia valutato la documentazione attestante la volontà di intraprendere un percorso di reinserimento sociale mediante lo svolgimento di attività lavorativa presso una cooperativa sociale, nonché i problemi di salute che lo affliggono. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413). Se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47- ter legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745).Il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto. Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio. 3. Scrutinata alla luce di tali principi, l'ordinanza impugnata non supera il vaglio di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza è, invero, pervenuto al rigetto delle istanze attraverso un percorso argomentativo segnato da gravi e ripetute incoerenze. Per un verso, ha valorizzato i precedenti penali del condannato che, per quanto consta, sono alquanto remoti, non oltrepassando il 2013, ed ha attualizzato il giudizio di pericolosità sociale dando atto dell'avvio di un procedimento penale nei suoi confronti in ordine al quale si è limitato ad indicare i titoli di reato, senza offrire, anche sintetiche, informazioni relative all'epoca di commissione dei fatti oggetto di addebito ed alla consistenza del quadro indiziario. Ha fondato la prognosi negativa in ordine all'attitudine delle misure alternative alla detenzione a contenere la sua pericolosità sociale su precedenti condotte trasgressive che non ha avuto cura di descrivere, nemmeno sommariamente. Sotto altro aspetto, ha omesso di dar conto — se non attraverso l'indiretto riferimento ai pregiudizi dei soggetti che vivono nel luogo indicato per l'esecuzione della detenzione domiciliare — degli esiti dell'indagine socio- familiare compiuta dall'UEPE, pervenuta in data 15 febbraio 2021, ovvero il giorno precedente a quello in cui si è tenuta l'udienza in camera di consiglio, nella quale si è dato atto, tra l'altro, della disponibilità di una cooperativa sociale di Dalmine ad accogliere Braidich per lo svolgimento di attività socialmente utile, a titolo meramente volontario, per quattro ore a settimana. 4. La combinata considerazione dei profili testé segnalati induce a ritenere che l'iter motivazionale sotteso alla decisione in commento sia gravemente deficitario, perché incentrato sull'esaltazione di circostanze che avrebbero dovuto essere meglio illustrate e, al contempo, silente su altre che, almeno in astratto, sono suscettibili di incidere sull'apprezzamento delle condizioni per l'ammissione ad una delle misure alternative richieste. Si impone, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Brescia in vista di un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia scevro dai vizi riscontrati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tr
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