CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15280/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘',35 RG Fan/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Brescia ha parzialmente riformato, in riferimento al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Bergamo di condanna per i delitti di cui agli artt. 216 co. 1 n. 1, 223 co. 2 n. 2 R.D. n. 267/42 e 10-ter D.Lgs. 74/2000; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla concessione delle attenuanti generiche in misura equivalente alle aggravanti contestate e al mancato accoglimento della richiesta di applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ex art. 56 bis I. 689/81 - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argonnentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, nel caso di specie, il ricorrente lamenta una contraddittorietà motivazionale non già interna alla sentenza impugnata, bensì tra quest'ultima e la sentenza di primo grado. Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al manc:ato accoglimento della richiesta ex art. 56 bis I. 689/81, nonché carenza e manifesta illociicità della motivazione in ordine all'esistenza dei fondati motivi ostativi alla sostituzione della pena ex art. 58 I. 689/81 - è manifestamente infondato in quanto la Corte di Appello ha espresso diffusamente le ragioni per le quali è da ritenersi non accoglibile la richiesta di sostituzione della pena inflitta con quella dei lavori di pubblica utilità avanzata dal difensore dell'imputato (si veda pagina 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27