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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 38397/2025

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria delPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso.

La difesa dell’imputato ha depositato memoria di conclusioni, con cui si è riportata ai motivi di ricorso.

Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania appellata da [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione della recidiva, rideterminava la pena per i reati di cui agli artt. 595, terzo comma, cod. pen., e 13 legge 48 del 1947 ([OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] 47 DEL 1948, n.d.r.), contestati per aver offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] attribuendogli un fatto determinato,pubblicando un articolo sul sito webdi una testata giornalistica, e confermava nel resto.

2. A mezzo di difensore abilitato, il [OSCURATO:PERSONA] interpone ricorso per cassazione, composto di due motivi.

2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale in relazione alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen.,relativamente al requisito della continenza.

La Corte, infatti, con iter illogico e contraddittorio, non avrebbe tenuto in debito conto come già nei motivi di appello si fosse sottolineato come il [OSCURATO:PERSONA] avesse riportato, a supporto delle proprie affermazioni, l’esistenza di un esposto alla Corte dei contiin merito ai supposti requisiti posseduti dal dott. [OSCURATO:PERSONA] la nomina a Direttore Generale.

La stessa sentenza di primo grado aveva sottolineato, poi , che il giornalista ave va riportato l’esistenza di una condanna con sentenza definitiva della Corte dei conti.

Il giudicante avrebbe dunque ritenuto ingiustamente allusivo e dunque diffamatorio il riferimento alle pendenze giudiziarie, salvo non ammettere la domanda della difesa di conoscere l’esito di quel provvedimento giurisdizionale, formulata nel corso dell’istruttoria dibattimentale.

Il percorso processuale, dunque, illogicamente da un verso negherebbe l’opportunità di approfondire il fatto, per poi collocarlo a fondamento della statuizione di condanna .

La Corte infine non avrebbe tenuto in debito conto che la condanna dello [OSCURATO:PERSONA] per danno erariale costituirebbe “fatto notorio”, e in ogni caso il preciso riferimento a un fatto noto non potrebbe non ritenersi pienamente ancorato al parametro della continenza quale requisito per la sussistenza della causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen..

2.2. Il secondo motivo denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva e l'illogicità della motivazione relativamente all’acquisizione dell’esposto prodotto dalla difesa.

La Corte avrebbe infatti, intraprendendo un iterimprontato a illogicità e non facendo buon governo del principio della presunzione di innocenza e della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, decretato l’insufficienza di un principio di prova introdotto in sede di rinnovazione istruttoria dalla difesa, giacché non supportata dalla dimostrazione della riconducibilità dell’atto al suo autore, omettendo però di decidere sulla richiesta avanzata in sede di discussione di acquisire presso la competente autorità giudiziaria, di ufficio,copia conforme di tale atto.

Parimenti, il Collegio avrebbe potuto acquisire i certificati relativi alle pendenze giudiziarie della persona offesa, integrazione che avrebbe rivestito il carattere della decisività rispetto al tema della verità e della pertinenza della notizia riportata dal giornalista.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Il primo motivo è generico e, in ogni caso, manifestamente infondato. 1.1.Il contenuto diffamatorio di un articolo di stampa deve essere vagliato nella sua integralità, alla luce dell’insieme dei suoi enunciati e non rileva, ai fini dell’affermazione dell’”an” della responsabilità, la quantità ovvero la gravità delle singole offesealla reputazione in concreto apprezzabili, valutabili semmai ai fini della determinazione della pena e della quantificazione del danno risarcibile; è invero principio consolidato che la reputazione di una persona, che per taluni aspetti sia già stata compromessa, possa formare oggetto di ulteriori, illecite lesioni di portata penale ( ex multis , sez.5, n. 35032 del 04/07/2008, Chiesa, Rv. 241183; Sez. 5, n. 1481 del 4.12.1991, Cecchetti; Cass. 28.2.1995, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 5, n. 13543 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Perria; Sez. 5, n. 22869 del 8.4.2003, Leone; Sez. 5, n. 47452 del 22.9.2004, Liori).

E in base al principio devolutivo e alle norme sulle formalità dell'impugnazione, che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità dell’impugnazione, quello della specificità dei motivi (artt. 581, lett. c, e 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), deve escludersi che l'impugnazione della sentenza di merito in punto di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio (ex plurimis, e da ultimo, benchè in tema di giudizio di appello ma con valenza estensibile al giudizio di cassazione, sez.4,9175 del 11/01/2024, Tavecchio, Rv.285872).

Detto ciò, è agevole sottolineareche l’affermazione di responsabilità dell’imputato, sancita dal duplice elaboratodi merito in doppia conforme, riposa sulla pluralità di offese alla reputazione della parte civile, costituite, al di là dall’esistenza di una decisione di condanna della Corte dei Conti nei confronti di quest’ultima per danno erariale, dall’evocazione di un torbido rapporto di amicizia con l’allora Presidente della [OSCURATO:PERSONA], che ne avrebbe arbitrariamente favorito la carriera dirigenzialee la nomina a Direttore Generale della Sanità siciliana; dal subdolo accostamento di tale profilo “inquinante” all’assunta, non vera, inesistenza di esperienze direttive antecedentiche ne legittimassero la collocazione ai vertici dell’azienda sanitaria regionale; all’irregolarità e lacunosità della dichiarazione dei redditi, invece allegata dalla persona offesa, completa dei dati, ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio; alla ricorrenza di situazioni di incompatibilità con l’assunzione della carica di Direttore generale, smentite dalla documentazione prodotta.

E allora, il motivo di ricorso omette di confrontarsi, in toto, con la ratio decidendi della pronunzia impugnata, che ha fondato le proprie conclusioni sulla varietà delle argomentazioni che consentono di escludere, da sole , l’invocabilità della scriminante del diritto di critica - cronaca giornalistica per carenza dei requisiti di verità e di continenza espositiva; non si cura di chiarire, nella sua intima genericità, l’efficacia disgregante che la condanna erariale di [OSCURATO:PERSONA], neppure citata nei contenuti di dettaglio, potrebbe produrre su lla tenuta logica del provvedimento impugnato (in questo senso, Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723).

1.2. Ancora, l’esimente dell'esercizio del diritto di cronaca richiede, del resto e innanzitutto,la verità del fatto storico (da ultimo Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432).

Il fatto che costituisce il presupposto della critica deve essere vero, perché non può essere consentito attribuire ad una persona comportamenti mai tenuti o frasi mai pronunciate e poi esporlo a critica come se di quelle parole e di quei fatti fosse lui l'autore.

Il requisito della continenza, che la giurisprudenza costante della Cassazione richiede per la integrazione della esimente, riguarda invece ed essenzialmente "i termini" con i quali ci si è espressi, ossia le "espressioni utilizzate" (Sez.

U, n. 37140 del 30/05/2001 Rv. 219651), il lessico (Rv. 218282), la modalità espositiva (vedi ad es.

Rv. 244811; Rv. 237248) e solo di riflesso gli argomenti che ne derivano, posto che l'uso di epiteti o di qualificazioni di per sé offensivi è considerato il sintomo inequivoco del fatto che non si può essere al cospettodi una critica legittima, essendosi trascesi ad attacchi personali, necessariamente ingiustificati: attacchi che precludono, cioè, la possibilità di dare copertura alla esternazione mediante il bilanciamento dei diritti riconosciuti all'uomo sia come singolo che come componente di formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.), con il diritto, pure costituzionalmente riconosciuto, alla libera manifestazione del pensiero.

Anche a tal proposito non può mancarsi di apprezzare che, da un lato, le circostanze narrate dall’articolista non corrispondono al vero e, dall’altro, che anche il requisito della continenza appare superato, tracimando le espressioni utilizzate, come descritte nei provvedimenti giurisdizionali, in evidenti attacchi ad hominem. 2.Il secondo motivo tradisce, a sua volta, a-specificità e manifesta infondatezza, sotto plurimi aspetti.

L’esame dell’atto di appello consente di escludere che, con i motivi, sia stata richiesta, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., l’assunzione di nuove prove nel giudizio di secondo grado, in tesi difensiva rappresentate da un esposto all’autorità giudiziaria, a firma di tale Scandurra, e dal certificato delle pendenze giudiziarie di [OSCURATO:PERSONA] , né risulta, nel silenzio del ricorrente, che si sia trattato di “prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado”.

Si deve ritenere, di conseguenza, che l’istanza sia stata formulata a norma dell’art.603 comma 3 cod. proc. pen.; si sia,cioè, tradotta in una sollecitazione alla Corte territoriale di disporne l’acquisizione di ufficio, in quanto “assolutamente necessaria” ai fini della decisione.

Deve allora essere ricordato, per un verso,che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti(sez.

U n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820); che l’esercizio del potere officioso del giudice d’appello, disciplinato dall’art. 603 comma 3 cod. proc. pen., è caratterizzato da confini ristretti, perché ancorato ad una delibazione di incontrovertibile indispensabilità del mezzo istruttorio richiesto dalla parte, che è un quid pluris rispetto all’impossibilità di decidere allo stato degli atti (es. sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326);che si accresce, in tal caso, l’onere di compiuta illustrazione della decisività dello strumento ai fini del decidere.

Anche in tal caso, il motivo di ricorso tralascia di specificare, ma anche soltanto di allegare, le ragioni degli effetti demolitivi che il non meglio precisato espostodi Scandurra e le pendenze giudiziarie della parte lesa avrebbero determinato sulla razionalità e coerenza del ragionamento espositivo delle sentenze di merito.

Occorre ancora osservare, per altro verso, che l a mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi diprova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen.; il motivo non puòessere validamente articolato nel caso in cui il mezzo diprova - come avvenuto nel caso de quo - sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria(ex multis, sez.2, n. 884 22/11/2023, Pasimeni, Rv. 285722).

3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna delricorrent e al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria delPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso. La difesa dell’imputato ha depositato memoria di conclusioni, con cui si è riportata ai motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania appellata da [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione della recidiva, rideterminava la pena per i reati di cui agli artt. 595, terzo comma, cod. pen., e 13 legge 48 del 1947 ([OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] 47 DEL 1948, n.d.r.), contestati per aver offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] attribuendogli un fatto determinato,pubblicando un articolo sul sito webdi una testata giornalistica, e confermava nel resto. 2. A mezzo di difensore abilitato, il [OSCURATO:PERSONA] interpone ricorso per cassazione, composto di due motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale in relazione alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen.,relativamente al requisito della continenza. La Corte, infatti, con iter illogico e contraddittorio, non avrebbe tenuto in debito conto come già nei motivi di appello si fosse sottolineato come il [OSCURATO:PERSONA] avesse riportato, a supporto delle proprie affermazioni, l’esistenza di un esposto alla Corte dei contiin merito ai supposti requisiti posseduti dal dott. [OSCURATO:PERSONA] la nomina a Direttore Generale. La stessa sentenza di primo grado aveva sottolineato, poi , che il giornalista ave va riportato l’esistenza di una condanna con sentenza definitiva della Corte dei conti. Il giudicante avrebbe dunque ritenuto ingiustamente allusivo e dunque diffamatorio il riferimento alle pendenze giudiziarie, salvo non ammettere la domanda della difesa di conoscere l’esito di quel provvedimento giurisdizionale, formulata nel corso dell’istruttoria dibattimentale. Il percorso processuale, dunque, illogicamente da un verso negherebbe l’opportunità di approfondire il fatto, per poi collocarlo a fondamento della statuizione di condanna . La Corte infine non avrebbe tenuto in debito conto che la condanna dello [OSCURATO:PERSONA] per danno erariale costituirebbe “fatto notorio”, e in ogni caso il preciso riferimento a un fatto noto non potrebbe non ritenersi pienamente ancorato al parametro della continenza quale requisito per la sussistenza della causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen.. 2.2. Il secondo motivo denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva e l'illogicità della motivazione relativamente all’acquisizione dell’esposto prodotto dalla difesa. La Corte avrebbe infatti, intraprendendo un iterimprontato a illogicità e non facendo buon governo del principio della presunzione di innocenza e della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, decretato l’insufficienza di un principio di prova introdotto in sede di rinnovazione istruttoria dalla difesa, giacché non supportata dalla dimostrazione della riconducibilità dell’atto al suo autore, omettendo però di decidere sulla richiesta avanzata in sede di discussione di acquisire presso la competente autorità giudiziaria, di ufficio,copia conforme di tale atto. Parimenti, il Collegio avrebbe potuto acquisire i certificati relativi alle pendenze giudiziarie della persona offesa, integrazione che avrebbe rivestito il carattere della decisività rispetto al tema della verità e della pertinenza della notizia riportata dal giornalista. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Il primo motivo è generico e, in ogni caso, manifestamente infondato. 1.1.Il contenuto diffamatorio di un articolo di stampa deve essere vagliato nella sua integralità, alla luce dell’insieme dei suoi enunciati e non rileva, ai fini dell’affermazione dell’”an” della responsabilità, la quantità ovvero la gravità delle singole offesealla reputazione in concreto apprezzabili, valutabili semmai ai fini della determinazione della pena e della quantificazione del danno risarcibile; è invero principio consolidato che la reputazione di una persona, che per taluni aspetti sia già stata compromessa, possa formare oggetto di ulteriori, illecite lesioni di portata penale ( ex multis , sez.5, n. 35032 del 04/07/2008, Chiesa, Rv. 241183; Sez. 5, n. 1481 del 4.12.1991, Cecchetti; Cass. 28.2.1995, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 5, n. 13543 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Perria; Sez. 5, n. 22869 del 8.4.2003, Leone; Sez. 5, n. 47452 del 22.9.2004, Liori). E in base al principio devolutivo e alle norme sulle formalità dell'impugnazione, che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità dell’impugnazione, quello della specificità dei motivi (artt. 581, lett. c, e 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), deve escludersi che l'impugnazione della sentenza di merito in punto di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio (ex plurimis, e da ultimo, benchè in tema di giudizio di appello ma con valenza estensibile al giudizio di cassazione, sez.4,9175 del 11/01/2024, Tavecchio, Rv.285872). Detto ciò, è agevole sottolineareche l’affermazione di responsabilità dell’imputato, sancita dal duplice elaboratodi merito in doppia conforme, riposa sulla pluralità di offese alla reputazione della parte civile, costituite, al di là dall’esistenza di una decisione di condanna della Corte dei Conti nei confronti di quest’ultima per danno erariale, dall’evocazione di un torbido rapporto di amicizia con l’allora Presidente della [OSCURATO:PERSONA], che ne avrebbe arbitrariamente favorito la carriera dirigenzialee la nomina a Direttore Generale della Sanità siciliana; dal subdolo accostamento di tale profilo “inquinante” all’assunta, non vera, inesistenza di esperienze direttive antecedentiche ne legittimassero la collocazione ai vertici dell’azienda sanitaria regionale; all’irregolarità e lacunosità della dichiarazione dei redditi, invece allegata dalla persona offesa, completa dei dati, ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio; alla ricorrenza di situazioni di incompatibilità con l’assunzione della carica di Direttore generale, smentite dalla documentazione prodotta. E allora, il motivo di ricorso omette di confrontarsi, in toto, con la ratio decidendi della pronunzia impugnata, che ha fondato le proprie conclusioni sulla varietà delle argomentazioni che consentono di escludere, da sole , l’invocabilità della scriminante del diritto di critica - cronaca giornalistica per carenza dei requisiti di verità e di continenza espositiva; non si cura di chiarire, nella sua intima genericità, l’efficacia disgregante che la condanna erariale di [OSCURATO:PERSONA], neppure citata nei contenuti di dettaglio, potrebbe produrre su lla tenuta logica del provvedimento impugnato (in questo senso, Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723). 1.2. Ancora, l’esimente dell'esercizio del diritto di cronaca richiede, del resto e innanzitutto,la verità del fatto storico (da ultimo Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432). Il fatto che costituisce il presupposto della critica deve essere vero, perché non può essere consentito attribuire ad una persona comportamenti mai tenuti o frasi mai pronunciate e poi esporlo a critica come se di quelle parole e di quei fatti fosse lui l'autore. Il requisito della continenza, che la giurisprudenza costante della Cassazione richiede per la integrazione della esimente, riguarda invece ed essenzialmente "i termini" con i quali ci si è espressi, ossia le "espressioni utilizzate" (Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001 Rv. 219651), il lessico (Rv. 218282), la modalità espositiva (vedi ad es. Rv. 244811; Rv. 237248) e solo di riflesso gli argomenti che ne derivano, posto che l'uso di epiteti o di qualificazioni di per sé offensivi è considerato il sintomo inequivoco del fatto che non si può essere al cospettodi una critica legittima, essendosi trascesi ad attacchi personali, necessariamente ingiustificati: attacchi che precludono, cioè, la possibilità di dare copertura alla esternazione mediante il bilanciamento dei diritti riconosciuti all'uomo sia come singolo che come componente di formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.), con il diritto, pure costituzionalmente riconosciuto, alla libera manifestazione del pensiero. Anche a tal proposito non può mancarsi di apprezzare che, da un lato, le circostanze narrate dall’articolista non corrispondono al vero e, dall’altro, che anche il requisito della continenza appare superato, tracimando le espressioni utilizzate, come descritte nei provvedimenti giurisdizionali, in evidenti attacchi ad hominem. 2.Il secondo motivo tradisce, a sua volta, a-specificità e manifesta infondatezza, sotto plurimi aspetti. L’esame dell’atto di appello consente di escludere che, con i motivi, sia stata richiesta, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., l’assunzione di nuove prove nel giudizio di secondo grado, in tesi difensiva rappresentate da un esposto all’autorità giudiziaria, a firma di tale Scandurra, e dal certificato delle pendenze giudiziarie di [OSCURATO:PERSONA] , né risulta, nel silenzio del ricorrente, che si sia trattato di “prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado”. Si deve ritenere, di conseguenza, che l’istanza sia stata formulata a norma dell’art.603 comma 3 cod. proc. pen.; si sia,cioè, tradotta in una sollecitazione alla Corte territoriale di disporne l’acquisizione di ufficio, in quanto “assolutamente necessaria” ai fini della decisione. Deve allora essere ricordato, per un verso,che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti(sez. U n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820); che l’esercizio del potere officioso del giudice d’appello, disciplinato dall’art. 603 comma 3 cod. proc. pen., è caratterizzato da confini ristretti, perché ancorato ad una delibazione di incontrovertibile indispensabilità del mezzo istruttorio richiesto dalla parte, che è un quid pluris rispetto all’impossibilità di decidere allo stato degli atti (es. sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326);che si accresce, in tal caso, l’onere di compiuta illustrazione della decisività dello strumento ai fini del decidere. Anche in tal caso, il motivo di ricorso tralascia di specificare, ma anche soltanto di allegare, le ragioni degli effetti demolitivi che il non meglio precisato espostodi Scandurra e le pendenze giudiziarie della parte lesa avrebbero determinato sulla razionalità e coerenza del ragionamento espositivo delle sentenze di merito. Occorre ancora osservare, per altro verso, che l a mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi diprova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen.; il motivo non puòessere validamente articolato nel caso in cui il mezzo diprova - come avvenuto nel caso de quo - sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria(ex multis, sez.2, n. 884 22/11/2023, Pasimeni, Rv. 285722). 3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna delricorrent e al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem
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