CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 16871/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] per la carenza di elementi indicativi della sussistenza dell'invocata identità del disegno criminoso tra i diversi reati giudicati con le sentenze elencate in istanza, aventi ad oggetto due reati di evasione (art. 385 cod. pen.), di cui il primo commesso in Marsala il 02.04.2024 e il secondo commesso in Marsala in data 10.11.2018; considerato, in particolare, che il giudice adito, pur dando atto della omogeneità delle violazioni, ha ritenuto incompatibile con una deliberazione unitaria la significativa distanza temporale fra di esse; esaminato il ricorso, con cui si denunciano nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove avrebbe indebitamente omesso di tener conto della omogeneità dei reati, del breve lasso temporale intercorrente fra gli stessi e del medesimo contesto nel quale sono stati posti in essere, e cioè in violazione della stessa misura custodiale; lette le conclusioni scritte depositate in data 28/02/2025, con le quale si insiste nell'accoglimento del ricorso; ritenuto che l'impugnazione si basa su motivi di merito e aspecifici, che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente rivalutativo, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione, che ha logicamente attribuito carattere dirimente, per escludere la continuazione, all'ampio arco temporale intercorso tra le violazioni; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il