CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22958/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
apoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza depositata il 14 ottobre 2025, la Corte di assise di appello di Napoli,in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione proposta, ai sensi degliartt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,terzo interessato nel procedimento, avverso l’ordinanza con cui la stessa Corte avevarigettato la richiesta di revoca della confisca, ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., di alcunigioielli, disposta con sentenza del 10 ottobre 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],condannato per il reato di associazione a delinquere di stampo camorristico.La Corte, nel condividere integralmente la disamina effettuata nel provvedimentoopposto, la cui motivazione è stata testualmente riportata, evidenziava come il documentoutilizzato dalla difesa a sostegno dell’istanza fosse assolutamente inidoneo a dimostrare laproprietà dei monili, trattandosi di un informe documento di trasporto merci; riteneva,inoltre, inverosimile che la società richiedente non fosse in grado di documentare lemodalità attraverso le quali si sarebbe pervenuti all’intesa con [OSCURATO:PERSONA] per la consegnadi merce di non modico valore in conto vendita, con necessario riferimento alle garanzieofferte dal destinatario del trasporto.2. Avverso l'ordinanza indicata, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso, permezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di legge e vizio dimotivazione dell’ordinanza impugnata.La Corte di assise di appello di Napoli ha omesso di fornire adeguata motivazione inordine alla richiesta di revoca della confisca dei gioielli, asseritamente di proprietà del terzoistante in buona fede. Con il ricorso si deduce, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non èmai stata collegata, in alcun modo, a [OSCURATO:PERSONA], che non è mai stata formulata alcunacontestazione di intestazione fittizia in capo ai membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA] e che il predettoCapoluongo non è mai stato ritenuto titolare di fatto della società.Inoltre, il giudice dell’esecuzione, nell’ordinanza impugnata, non si confronta con ilcontenuto dell’opposizione proposta, nella quale era stato evidenziato l’erroneità del rilievo,contenuto nel provvedimento opposto, relativo alla mancata produzione dell’originale deldocumento di trasporto, mai detenuto dalla ricorrente, che aveva potuto allegarne soltantocopia, ritualmente versata in atti nell’ambito dell’incidente di esecuzione.Ancora, la ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia preso inconsiderazione, omettendo anche di darne atto, le memorie depositate all’udienza del 19novembre 2024, nelle quali si ribadiva che i gioielli sequestrati e poi confiscati nelprocedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] fossero di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., facilmentericonoscibili in ragione delle etichette apposte, e consegnati in conto vendita alla societàD’[OSCURATO:SOCIETA]., riconducibile alla moglie del predetto; si rappresentava, inoltre, che tali benierano stati successivamente rinvenuti in un immobile di proprietà della famiglia D’Angelo,ove erano stati trasferiti per ragioni di sicurezza a seguito del fallimento del Polo dellaQualità di Marcianise, e che la proprietà in capo alla società ricorrente emergeva daidocumenti di trasporto in atti, non essendo necessaria l’emissione di fattura, trattandosi dirapporto di conto vendita e di beni mobili non registrati.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fattopervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi meramente riproduttivi diprofili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalgiudice di merito.2. In tema di confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., è principio consolidato che,quando il sequestro finalizzato all’ablazione riguardi beni ritenuti fittiziamente intestati a unterzo, questi possa esclusivamente rivendicarne l’effettiva titolarità, assumendo il relativoonere di allegazione e prova, senza poter contestare i presupposti sostanziali della misura,quali la condizione di pericolosità, la sproporzione tra il valore del bene confiscato e ilreddito dichiarato o la provenienza del bene, trattandosi di profili che solo il proposto hainteresse e titolo a far valere (Sez. 2, n. 1251 del 07/11/2024, dep. 2025, Scozzari, Rv.287474-01). Nello stesso senso, le Sezioni Unite hanno affermato che «In caso di confiscadi prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimopuò rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poterprospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dalproposto» (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300-01).3. Alla luce di tali principi, correttamente l’ordinanza impugnata ha circoscritto ilthema decidendum al solo accertamento della prova della proprietà dei beni in capo allasocietà ricorrente, attenendosi così all’unico profilo che il terzo era legittimato a dedurre;parimenti corretta è, perciò, la verifica compiuta dalla Corte territoriale circa l’assolvimentodel relativo onere probatorio, posto che il terzo che invochi la restituzione delle cosesequestrate e, a fortiori, di quelle confiscate, qualificandosi come proprietario o titolare dialtro diritto reale, è tenuto a provare i fatti costitutivi della propria pretesa (Sez. 1, n. 68 del17/10/2013, dep. 02/01/2014, Rv. 258394 – 01).4. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente escluso che [OSCURATO:PERSONA].r.l. abbia assolto tale onere probatorio con riguardo ai gioielli rinvenuti nella cassafortedell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] nel corso della perquisizione domiciliare del 9 ottobre 2014,costituiti da quattro bracciali “tennis” in oro bianco e brillanti e da due bracciali “fiorellino” inoro bianco e rubini, non essendo stati offerti elementi idonei a riferire con certezza talisingoli preziosi alla società ricorrente.In particolare, la pretesa si fonda unicamente sulla produzione di una copia didocumento di trasporto, recante la causale “conto visione”, indicante quale cessionaria laD’[OSCURATO:SOCIETA]. presso il Polo della Qualità di Marcianise, privo dell’indicazione delprezzo e sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] quale trasportatore.La Corte di merito ha, con motivazione logica, ritenuto tale documento inidoneo adimostrare la proprietà dei gioielli in capo alla ricorrente, sia perché prodotto in copiainforme e, dunque, non verificabile nella sua corrispondenza alla documentazionecontabile della società, sia perché riferito a un rapporto intercorrente con un soggettodiverso dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non indicata quale destinataria finale dei beni.A ciò si aggiunge, come puntualmente rilevato dai giudici di merito, la totale assenzadi contratti, accordi, scritture private o ulteriori documenti societari idonei a dimostrare sial’asserita proprietà dei preziosi in capo alla richiedente, sia le modalità attraverso cuisarebbe stata raggiunta l’intesa per la consegna di merce di non modico valore. Né puòassumere decisivo rilievo la dedotta distinzione tra “conto vendita” e “conto visione”, poichéil dato centrale resta la mancanza di una prova certa dei fatti costitutivi della pretesarestitutoria.È quindi del tutto irrilevante che nessuna contestazione di intestazione fittizia siastata mossa ai membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA] o che [OSCURATO:PERSONA] non sia mai stato ritenutotitolare di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: l’ordinanza impugnata chiarisce anzi che egli eraconsiderato, piuttosto, titolare di fatto della società della moglie, la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] decisivo è che, già a monte, difetta la prova dell’intestazione dei beni alla ricorrente.Né giova richiamare le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affermatoche i preziosi appartenevano alla [OSCURATO:SOCIETA]. e che erano stati trasferitinell’abitazione a seguito del fallimento del Polo della Qualità di Marcianise: si tratta, infatti,di indicazioni che, lungi dal corroborare l’assunto difensivo, non menzionano in alcun modoPace [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale proprietaria dei beni oggi rivendicati.Ne consegue che il ricorso, nel dolersi della mancata considerazione delle memoriedifensive e nel ribadire la tesi della proprietà dei beni, non coglie la ratio decidendidell’ordinanza impugnata, fondata sulla radicale insufficienza del materiale probatorioofferto dal terzo istante.5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementisentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]