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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42438/2022

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seguente ORDINANZA IL a;-tv-- sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 056032Q) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2022 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto pluriaggravato, meglio descritto in imputazione, la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, lamentando, con quattro motivi, il vizio di violazione di legge; la carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; l'eccessività della pena e l'errata qualificazione giuridica del fatto; - che il ricorso è inammissibile, perché il motivo sulla qualificazione giuridica del fatto è affetto da conclamata genericità, essendo lo stesso solo enunciato, senza alcuna esplicitazione delle ragioni a sostegno; che gli ulteriori motivi sono proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (che si riferiscono esclusivamente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza); - che del ricorso va dichiarata l'inammissibilità, cui si deve far luogo senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA IL a;-tv-- sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 056032Q) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2022 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto pluriaggravato, meglio descritto in imputazione, la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, lamentando, con quattro motivi, il vizio di violazione di legge; la carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; l'eccessività della pena e l'errata qualificazione giuridica del fatto; - che il ricorso è inammissibile, perché il motivo sulla qualificazione giuridica del fatto è affetto da conclamata genericità, essendo lo stesso solo enunciato, senza alcuna esplicitazione delle ragioni a sostegno; che gli ulteriori motivi sono proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (che si riferiscono esclusivamente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza); - che del ricorso va dichiarata l'inammissibilità, cui si deve far luogo senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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