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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 24248/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Latina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 3 novembre 2022, il Tribunale del Riesame di Latina dichiarava inammissibile, per carenza di procura speciale, l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del 29 settembre 2022, con cui il G.I.P. del Tribunale di Latina aveva disposto il sequestro preventivo dell'intera area sita in Terracina, località [OSCURATO:PERSONA], via Migliara 58, in relazione ai reati ambientali che erano stati contestati a [OSCURATO:PERSONA] nella veste di amministratore unico della società "[OSCURATO:SOCIETA]".

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale pontino, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto appello cautelare, convertito in ricorso per cassazione con ordinanza del Tribunale del Riesame di Latina del 24 novembre 2022, sollevando un unico e articolato motivo, con il quale la difesa deduce la violazione degli art.324 cod. proc. pen., osservando che il ricorso è stato promosso non in base alla nomina ricevuta il 22 febbraio 2022, come erroneamente riportato dal Tribunale, ma in forza della nomina raccolta dalla Guardia di Finanza nel separato verbale dell'Il ottobre 2011, contestuale al sequestro, a ciò aggiungendosi che l'art. 324 cod. proc. pen. non prescrive per la richiesta di riesame che il difensore debba essere munito di procura speciale, per cui l'istanza di riesame doveva essere ritenuta ammissibile, alla luce della nomina ribadita in tutti gli atti di esecuzione e della presenza in aula dell'indagato personalmente, ciò a riprova della volontà di [OSCURATO:PERSONA] di impugnare il provvedimento di sequestro nella sua totalità, al di là della espressione formalistica, fermo restando che il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto invitare l'indagato presente a regolare la nomina seduta stante.

In ogni caso, il difensore doveva ritenersi pienamente legittimato, sia in virtù della precedente nomina rilasciata dall'indagato e confermata nel decreto di sequestro e nel provvedimento di sequestro del P.M., sia in ragione della ratifica contenuta nell'allegata nomina e procura speciale sia in proprio che nella qualità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1. Preliminarmente, occorre evidenziare che la richiesta di differimento dell'orario di udienza avanzata dal difensore del ricorrente non è stata presa in considerazione all'odierna udienza camerale, in quanto, in precedenza, non vi era stata tempestiva e formale richiesta di trattazione orale.

2. Tanto premesso, occorre evidenziare che la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riesame operata dal Tribunale risulta immune da censure.Ed invero i giudici dell'impugnazione cautelare hanno sottolineato che l'indagato [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato istanza di riesame in qualità di amministratore unico della "[OSCURATO:SOCIETA].", senza il conferimento di una procura speciale ad opera dell'ente, per cui il difensore nominato dall'indagato in sede di elezione di domicilio non poteva ritenersi legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo del 29 settembre 2022 per conto della "[OSCURATO:SOCIETA].", soggetto titolare del diritto alla restituzione dei beni.

Orbene, l'impostazione seguita dell'ordinanza impugnata appare corretta, in quanto coerente con l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 2465 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 275257 e Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011, dep. 2012, Rv. 251997), secondo cui, ai fini della richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo, il difensore del soggetto indagato, che sia anche legale rappresentante della società titolare del bene caduto in sequestro, deve essere munito, al momento del deposito dell'impugnazione per conto dell'ente, della procura speciale, non essendo sufficiente la mera nomina difensiva, essendosi altresì precisato che tale legittimazione deve essere ancorata al momento del deposito del ricorso, nel senso che la procura speciale deve essere conferita al momento dell'esercizio del potere di impugnazione.

Sarebbe stato dunque necessario che, nel caso di specie, vi fosse la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni nella specifica procedura, pur senza l'adozione di formule sacramentali.

Deve pertanto ribadirsi che il difensore dell'indagato, che sia anche legale rappresentante della società titolare dei beni sottoposti a sequestro preventivo, non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare per conto della persona giuridica, qualora il proprio assistito non gli abbia all'uopo preventivamente conferito apposita procura speciale.

Orbene, la difesa non contesta la carenza della procura speciale, ma ne sostiene la non necessità con argomentazioni che tuttavia non appaiono condivisibili, in ragione delle considerazioni prima esposte, così come non appare decisiva l'obiezione secondo cui dovrebbe riconoscersi valore di ratifica alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] all'udienza dinanzi al Tribunale del Riesame o al conferimento della nomina difensiva in vista di questa fase, posto che, come detto, la verifica della legittimazione va ancorata al momento del deposito dell'istanza di riesame.

3. Alla stregua delle argomentazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato quindi inammissibile, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Latina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 novembre 2022, il Tribunale del Riesame di Latina dichiarava inammissibile, per carenza di procura speciale, l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del 29 settembre 2022, con cui il G.I.P. del Tribunale di Latina aveva disposto il sequestro preventivo dell'intera area sita in Terracina, località [OSCURATO:PERSONA], via Migliara 58, in relazione ai reati ambientali che erano stati contestati a [OSCURATO:PERSONA] nella veste di amministratore unico della società "[OSCURATO:SOCIETA]". 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale pontino, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto appello cautelare, convertito in ricorso per cassazione con ordinanza del Tribunale del Riesame di Latina del 24 novembre 2022, sollevando un unico e articolato motivo, con il quale la difesa deduce la violazione degli art.324 cod. proc. pen., osservando che il ricorso è stato promosso non in base alla nomina ricevuta il 22 febbraio 2022, come erroneamente riportato dal Tribunale, ma in forza della nomina raccolta dalla Guardia di Finanza nel separato verbale dell'Il ottobre 2011, contestuale al sequestro, a ciò aggiungendosi che l'art. 324 cod. proc. pen. non prescrive per la richiesta di riesame che il difensore debba essere munito di procura speciale, per cui l'istanza di riesame doveva essere ritenuta ammissibile, alla luce della nomina ribadita in tutti gli atti di esecuzione e della presenza in aula dell'indagato personalmente, ciò a riprova della volontà di [OSCURATO:PERSONA] di impugnare il provvedimento di sequestro nella sua totalità, al di là della espressione formalistica, fermo restando che il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto invitare l'indagato presente a regolare la nomina seduta stante. In ogni caso, il difensore doveva ritenersi pienamente legittimato, sia in virtù della precedente nomina rilasciata dall'indagato e confermata nel decreto di sequestro e nel provvedimento di sequestro del P.M., sia in ragione della ratifica contenuta nell'allegata nomina e procura speciale sia in proprio che nella qualità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Preliminarmente, occorre evidenziare che la richiesta di differimento dell'orario di udienza avanzata dal difensore del ricorrente non è stata presa in considerazione all'odierna udienza camerale, in quanto, in precedenza, non vi era stata tempestiva e formale richiesta di trattazione orale. 2. Tanto premesso, occorre evidenziare che la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riesame operata dal Tribunale risulta immune da censure.Ed invero i giudici dell'impugnazione cautelare hanno sottolineato che l'indagato [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato istanza di riesame in qualità di amministratore unico della "[OSCURATO:SOCIETA].", senza il conferimento di una procura speciale ad opera dell'ente, per cui il difensore nominato dall'indagato in sede di elezione di domicilio non poteva ritenersi legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo del 29 settembre 2022 per conto della "[OSCURATO:SOCIETA].", soggetto titolare del diritto alla restituzione dei beni. Orbene, l'impostazione seguita dell'ordinanza impugnata appare corretta, in quanto coerente con l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 2465 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 275257 e Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011, dep. 2012, Rv. 251997), secondo cui, ai fini della richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo, il difensore del soggetto indagato, che sia anche legale rappresentante della società titolare del bene caduto in sequestro, deve essere munito, al momento del deposito dell'impugnazione per conto dell'ente, della procura speciale, non essendo sufficiente la mera nomina difensiva, essendosi altresì precisato che tale legittimazione deve essere ancorata al momento del deposito del ricorso, nel senso che la procura speciale deve essere conferita al momento dell'esercizio del potere di impugnazione. Sarebbe stato dunque necessario che, nel caso di specie, vi fosse la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni nella specifica procedura, pur senza l'adozione di formule sacramentali. Deve pertanto ribadirsi che il difensore dell'indagato, che sia anche legale rappresentante della società titolare dei beni sottoposti a sequestro preventivo, non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare per conto della persona giuridica, qualora il proprio assistito non gli abbia all'uopo preventivamente conferito apposita procura speciale. Orbene, la difesa non contesta la carenza della procura speciale, ma ne sostiene la non necessità con argomentazioni che tuttavia non appaiono condivisibili, in ragione delle considerazioni prima esposte, così come non appare decisiva l'obiezione secondo cui dovrebbe riconoscersi valore di ratifica alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] all'udienza dinanzi al Tribunale del Riesame o al conferimento della nomina difensiva in vista di questa fase, posto che, come detto, la verifica della legittimazione va ancorata al momento del deposito dell'istanza di riesame. 3. Alla stregua delle argomentazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato quindi inammissibile, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
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