CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00212/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8015/2022proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliato; -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DALL’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, Viale delle Milizie n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende -controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] - intimate - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 118/2022, pubblicata il 18.1.2022, R.G. 393/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. le lavoratrici meglio indicat e in epigrafe, docenti di religione cattolica presso la scuola pubblica, hanno agito presso il Tribunale di Civitavecchia nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, MIUR), esponendo di aver prestato servizio, in forza di reiterati rapporti a tempo determinato, talora fin dal 2002/2003 ed insistendo per il riconoscimento dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti, con conversione a tempo indeterminato dei rapporti e risarcimento del danno. 2 il Tribunale di Civitavecchia ha rigettato il ricorso, ma la sentenza è stata poi riformata dalla Corte d’Appello di Roma, la quale ha peraltro accolto la sola domanda risarcitoria attribuendo, secondo i parametri di cui all’art. 32, co. 5, L. 183/2010, un importo pari a 12mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; 3. il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con due motivi , resistito dalle lavoratrici m ediante c ontroricorso, t ranne [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sono rimasteintimate; 4. le controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso per cassazione, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 L. 186/2003, nonché della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] ed è sviluppato rimarcando, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte Costituzionale, la peculiarità dei contratti di assunzione dei docenti di religione e del sistema di cui alla L. 186/2003, in sé coerente con le regole eurounitarie e tale da giustificare la reiterazione dei contratti per la componente non di ruolo del corpo docente; 2. il secondo motivo è invece formulato ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. e denuncia l’omessa considerazione dell’essersi gli incarichi deiricorrenti svolti su organico di fatto, in quanto i posti sussistenti nella dotazione organica erano stati tutti coperti con immissioni in ruolo, sicché gli incarichi a termine erano solo quelli residuati successivamente a tali acquisizioni di docenti a tempo indeterminato; 3. questa S.C. – in plurime pronunce tra loro concordanti e le cui motivazioni si hanno qui per richiamate anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. – ha espresso il principio, quindi cond iviso e da ribadire, secondo cui «nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato» (C. 18698/2022 e successive conformi); 4. il principio, che assorbe ogni questione prospettata nel presente giudizio, comporta la reiezione del ricorso per cassazione e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; 5. non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore delle controricorrenti, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore del dif