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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 26450/2024

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uente DECRETO sul ricorso 5805-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dalle avvocate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dalle avvocate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1623 del 2023 del Tribunale di Patti, depositata l’11 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate -2 - irripetibili, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., richiamata nell’odierno ricorso e già vagliata nella sua ritualità anche dalla sentenza impugnata; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.

Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 5805-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dalle avvocate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dalle avvocate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1623 del 2023 del Tribunale di Patti, depositata l’11 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate -2 - irripetibili, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., richiamata nell’odierno ricorso e già vagliata nella sua ritualità anche dalla sentenza impugnata; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio. Roma
Decreto Cassazione n. 26450/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris