CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2025
Cassazione n. 30752/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 8 d.lgs.74/2000, 81 cod. pen., commessi nella qualità di rappresentante legale e amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA]. e della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza di un contributo materiale o morale, e con il secondo motivo, insussistenza del fine specifico di consentire a terzi l'evasione delle imposte. Le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che il ricorrente ha dichiarato di aver fondato entrambe le società che non erano operative, prive di sedi, prive di dipendenti e di mezzi, e pertanto ha ritenuto che il ricorrente fosse ben consapevole della loro natura fittizia, palesemente funzionale al raggiungimento di scopi diversi da quelli formalmente indicati. Peraltro, il ricorrente ha dichiarato di non aver ricevuto da alcuno l'incarico di amministratore, tuttavia in modo contraddittorio, ha affermato di ignorare tutto ciò che attiene le suddette società e ha escluso di aver emesso le fatture in contestazione. Il giudice a quo ha inoltre evidenziato che, pur essendo evidente che l'effettivo dominus delle suddette società fosse [OSCURATO:PERSONA], coimputato in procedimento connesso e che [OSCURATO:PERSONA] fosse l'effettivo ideatore dell'intero meccanismo fraudolento, ha affermato che tali gestori di fatto delle società avevano comunque dovuto rivolgersi ai legali rappresentanti delle società fantasma coinvolte nel meccanismo fraudolento per ottenere la materiale emissione delle fatture, risultando in tal modo provata non solo l'azione materiale della emissione delle fatture per operazioni inesistenti ma anche la componente soggettiva del reato, non potendosi ritenere giustificata l'emissione di fatture da parte di una società che il ricorrente sapeva essere del tutto non operative.Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favorè della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore