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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36294/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/07/197(11 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Torino il 30 giugno 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Aosta il 19 giugno 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile della violazione dell'art. 186, comma 7, del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 295, fatto commesso il 10 dicembre 2018, in conseguenza condannandolo, con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta difetto di motivazione, che sarebbe illogica e frutto di travisamento, avendo confuso la impossibilità temporanea per l'imputato, per le conseguenze di una frattura toracica, di soffiare con un suo rifiuto ed inoltre avendo male inteso o trascurato la significatività di alcune dichiarazioni testimoniali che scagionerebbero l'imputato.

Chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Esso, infatti, strutturato assertivamente ed in fatto, trascura che la Corte territoriale ha già disatteso, con motivazione idonea, non incongrua né illogica, che si rinviene alla pp. 3-5 della sentenza impugnata, le stesse questioni, che vengono meramente reiterattdal ricorrente senza, tuttavia, confrontarsi con gli argomenti svolti dai Giudici di merito, i quali hanno valorizzato, nella duplice prospettiva evidenziata nell'impugnazione, sia le ragioni per cui deve ritenersi avere l'imputato in effetti rifiutato l'esame sia i tentativi, non riusciti, dello stesso di far ricadere la responsabilità dell'incidente stradale sulla moglie.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 lugl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/07/197(11 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Torino il 30 giugno 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Aosta il 19 giugno 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile della violazione dell'art. 186, comma 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 295, fatto commesso il 10 dicembre 2018, in conseguenza condannandolo, con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta difetto di motivazione, che sarebbe illogica e frutto di travisamento, avendo confuso la impossibilità temporanea per l'imputato, per le conseguenze di una frattura toracica, di soffiare con un suo rifiuto ed inoltre avendo male inteso o trascurato la significatività di alcune dichiarazioni testimoniali che scagionerebbero l'imputato. Chiede l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso è manifestamente infondato. Esso, infatti, strutturato assertivamente ed in fatto, trascura che la Corte territoriale ha già disatteso, con motivazione idonea, non incongrua né illogica, che si rinviene alla pp. 3-5 della sentenza impugnata, le stesse questioni, che vengono meramente reiterattdal ricorrente senza, tuttavia, confrontarsi con gli argomenti svolti dai Giudici di merito, i quali hanno valorizzato, nella duplice prospettiva evidenziata nell'impugnazione, sia le ragioni per cui deve ritenersi avere l'imputato in effetti rifiutato l'esame sia i tentativi, non riusciti, dello stesso di far ricadere la responsabilità dell'incidente stradale sulla moglie. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 lugl
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