CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024
Cassazione n. 46168/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rielvato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] CAPASSO ha proposto ricorso avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato quella di condanna in primo grado, giudicando a seguito del rinvio per annullamento della precedente sentenza d'appello da parte della Terza Sezione penale di questa Corte di cassazione (sent. n. 32432 del 2023), limitatamente alla qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo M) dell'imputazione (concorso in cessione continuata di sostanze stupefacenti, con l'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1, cod. pen., in Castellammare di Stabia nel 2016), dichiarata nel resto la inammissibilità del ricorso dell'imputato; Ritenuto che il ricorso è .inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposto senza l'osservanza del termine stabilito dalla legge; che, nella specie, il dies a quo per proprre impugnazione era il 3 maggio 2024 (sentenza pronunciata il 26/1/2024, con termine di giorni novanta indicato ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. e deposito in data 26/4/2024, quindi entro lo stesso, con dies ad quem da individuarsi, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nel 17 giugno 2024, laddove il ricorso è stato depositato telematicamente il 27 giugno 2024); che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (C. cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024. La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] 17 [OSCURATO:PERSONA] 90