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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 06095/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 denegata dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici e sulla base di una puntuale descrizione dei fatti accertati, ricondotti ad una ricorrente e strutturata attività di spaccio in ragione delle concrete modalità delle cessioni, riferite da numerosi clienti che si erano riforniti per anni di droga che rimandano a un'attività strutturata nel tempo e con modalità riscontrate in occasione del controllo eseguito presso l'abitazione nella disponibilità dell'imputato ove erano rinvenuti materiali da taglio e idonei al confezionamento di dosi nonché tre acquirenti intenti a consumare droga.

Gli elementi analizzati dalla Corte di merito con diffusa e articolata motivazione (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) sono stati logicamente apprezzati come suscettibili di integrare modalità organizzative dello spaccio non sussumibili nella fattispecie di lieve entità: manifestamente infondato, pertanto, è il motivo di ricorso che propone una lettura frazionata ed atomistica dei singoli aspetti delle condotte di detenzione e cessione in modo da proporre, per ciascuno di essi, una valutazione singolare che la formulazione letterale e la ricostruzione giurisprudenziale (cfr.

SS.UU. n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911) del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 impongono, invece, di ritenere configurabile sulla base di un'analisi combinata dei fattori che concorrono alla definizione della condotta; Rilevato che la memoria prodotta dal difensore in vista della trattazione della presente udienza è puramente reiterativa dii argomentazioni già svolte con il ricorso, e inammissibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 denegata dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici e sulla base di una puntuale descrizione dei fatti accertati, ricondotti ad una ricorrente e strutturata attività di spaccio in ragione delle concrete modalità delle cessioni, riferite da numerosi clienti che si erano riforniti per anni di droga che rimandano a un'attività strutturata nel tempo e con modalità riscontrate in occasione del controllo eseguito presso l'abitazione nella disponibilità dell'imputato ove erano rinvenuti materiali da taglio e idonei al confezionamento di dosi nonché tre acquirenti intenti a consumare droga. Gli elementi analizzati dalla Corte di merito con diffusa e articolata motivazione (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) sono stati logicamente apprezzati come suscettibili di integrare modalità organizzative dello spaccio non sussumibili nella fattispecie di lieve entità: manifestamente infondato, pertanto, è il motivo di ricorso che propone una lettura frazionata ed atomistica dei singoli aspetti delle condotte di detenzione e cessione in modo da proporre, per ciascuno di essi, una valutazione singolare che la formulazione letterale e la ricostruzione giurisprudenziale (cfr. SS.UU. n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911) del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 impongono, invece, di ritenere configurabile sulla base di un'analisi combinata dei fattori che concorrono alla definizione della condotta; Rilevato che la memoria prodotta dal difensore in vista della trattazione della presente udienza è puramente reiterativa dii argomentazioni già svolte con il ricorso, e inammissibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 06095/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris